Cosa cambia per le Forze di Polizia.
Di Michele Giuliano Perrone
Lo scorso 15 settembre 2026, sulla Gazzetta Ufficiale, numero 214, il D.lgs. del 9 settembre 2026 n. 160, è stato pubblicato un nuovo decreto,che va ad adeguare la normativa italiana sull’Intelligenza artificiale, con quella europea (A.I. ACT), nelle attività delle Forze di Polizia sia in ambito civile che penale.
COSA CAMBIA NELLE ATTIVITA’ DI POLIZIA
Fondamentalmente, tra le molteplici attività toccate da questa riforma, vi è l’utilizzo del sistema di riconoscimento biometrico e del suo relativo utilizzo, disciplinando una sostanziale distinzione tra il suo impiego in attività di prevenzione che in quella operativa. L’IA, nel suo utilizzo, come strumento di indagine nei procedimenti penali, fino ad ora, è stato molto limitato, difatti l’identificazione biometrica in tempo reale, era circoscritta a casi specifici e contemplati nell’art. 8 dello schema operativo italiano, richiamando altresì l’art. 5 dell’IA ACT (Regolamento Europeo sull’intelligenza artificiale, entrato in vigore il 1° agosto 2024). Tra le attività consentite, si susseguono:
- La ricerca mirata di vittime a seguito di reati quali il sequestro di persona, persone scomparse, sfruttamento della prostituzione, traffico clandestino di essere umani.
- Finalità dovute a misure di sicurezza a carattere nazionale, contro il rischio di azioni terroristiche.
CHI AUTORIZZA L’IMPIEGO DELL’AI NELLE ATTIVITA’ DI POLIZIA
L’utilizzo del succitato sistema, è autorizzato dal Procuratore della Repubblica, ubicato presso il Tribunale capoluogo di distretto, con un arco temporale di 15 giorni. Nei casi d’urgenza, le forze di polizia, possono nell’immediato attivare il sistema, previo avviso orale del pubblico ministero, formalizzando la richiesta nelle 12 ore successive, e con la decisione del giudice nelle successive 12 ore. Qualora vi sia la mancata autorizzazione da parte del p.m., o in caso di inottemperanza dei requisiti previsti per il suo utilizzo, l’uso dei sistemi di IA, dev’essere immediatamente interrotto.
COSA VIETA IL DECRETO
Il decreto, vieta espressamente l’utilizzo di banche dati, alimentate da metodi informatici e automatizzati, volti ad estrarre dati ed informazioni da uno o più siti web, utilizzando degli appositi software o dei BOT.
COSA CAMBIA NELLE ATTIVITA’ DI INDAGINE CON L’INTRODUZIONE DEL NUOVO ARTICOLO 359 TER C.P.P.
Da un punto di vista procedurale, durante le fasi processuali, l’introduzione dell’art. 359 ter c.p.p., amplia l’utilizzo della biometria, in tempo reale durante le indagini penali, difatti per il suo impiego, occorre un decreto motivato del GIP (Giudice delle Indagini Preliminari), su richiesta del pubblico ministero. Il sistema, può essere attivato, per confermare sia l’identità che la localizzazione dei soggetti rei, e/o per la ricerca di soggetti latitanti. Presupposti fondamentali per l’attivazione dei protocolli AI, sono le limitazioni per l’utilizzo temporale 15 giorni (prorogabili), e l’indicazione specifica delle persone ricercate. Nei casi di somma urgenza, il p.m. può disporre l’utilizzo dei sistemi con proprio decreto motivato, soggetto successivamente a convalida da parte del GIP. Nei casi di massima urgenza e qualora non si può attendere il decreto motivato del p.m., l’attivazione dei software, può avvenire da parte degli ufficiali di p.g. che entro le 12 ore trasmettono al p.m., la relativa richiesta.
SANZIONI PER L’INOTTEMPERANZA DELLE REGOLE
Qualora non si rispettino le regole ut supra, la sanzione prevista per il mancato rispetto delle regole, è l’”assoluta inutilizzabilità dei risultati forniti dai programmi di AI”
RICONOSCIMENTO FACCIALE DI SOGGETTI FATTO A POSTERIORI
Per identificare i soggetti autori di reato, si possono visionare i sistemi di video/sorveglianza dotati di IA, per avvalorare tesi e piste investigative da parte degli inquirenti sulla base di elementi oggettivi e documentabili. Il decreto stabilisce altresì che i dati biometrici dei cittadini estratti e inseriti nella banca dati, devono essere cancellati nell’arco temporale di 7 giorni. La governance per la titolarità dei dati trattati è a cura del Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno che a sua volta ha l’obbligo di effettuare una DPIA (valutazione di impatto della protezione dei dati), consultando preventivamente il Garante della privacy.
LA POLIZIA LOCALE È ESCLUSA DAL NUOVO DECRETO?
Si legge e si stabilisce nel Dlgs. N. 160 del 9 settembre ’26 ed in particolar modo nell’art. 1, che l’utilizzo dei sistemi di IA, è consentito alle sole forze di polizia, ricomprese all’interno della legge del 1° aprile 1981 n. 121. Esaminando già il primo punto, per molti giuristi, sembrerebbe esclusa la Polizia Locale, poiché non rientrante nella succitata legge. Continuando ad esaminare il novellato decreto, agli artt. 10 e 13, entrano in campo sia gli enti locali e pertanto la polizia locale, che possono procedere alla manutenzione dei sistemi di IA, su concessione gratuita da parte della Questura. Sempre all’art. 10 e precisamente nel comma 5, viene stabilito che il titolare del trattamento dei dati personali che si verifica con l’utilizzo dei software di IA, resta in capo al Ministero dell’Interno (dipartimento di p.s.).
IL TRAGUARDO DEL 2027
Il legislatore e gli organi di Governo Nazionale, con il decreto approvato, hanno tracciato una strada dove i sistemi di IA, non si trovano più in un limbo, bensì sono chiaramente codificati. Resta critica invece la gestione delle tempistiche, difatti l’art. 11 del decreto, summenzionato, stabilisce che i sistemi ed i software di IA, già a disposizione delle forze di polizia, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni, entro 1 anno dalla pubblicazione del testo.









