Si apre in una nuova scheda

L’iscrizione all’ Albo delle macchine operatrici impiegate nella raccolta rifiuti.

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di Stefano MANINA

Con propria circolare del 17 settembre scorsi il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza Energetica ha dato indicazioni sulla procedura per l’iscrizione all’Albo delle macchine operatrici impiegate idonee alla manutenzione delle strade e alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani, impiegate in attività operative specifiche e funzionali all’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Il tutto a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Direttoriale n. 98 del 3 marzo 2026 della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante i requisiti costruttivi e funzionali.

Alla luce del quale il Ministero ha ribadito che gli artt. 58 e 114 del Codice della strada stabiliscono che le macchine operatrici possono circolare su strada esclusivamente per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere.

Inoltre lo stesso Decreto Direttoriale consente l’immatricolazione, anche come macchine operatrici, degli autocarri appartenenti alla classe dei veicoli N2 con codice di carrozzeria “BA18” ai sensi del Regolamento UE 2018/858, a condizione che vengano accertati determinati requisiti di idoneità alla circolazione.

Pertanto proprio sulla base di tali requisiti nel rispetto del citato Decreto Direttoriale, le macchine operatrici aventi massa massima complessiva superiore a 3,5 t ma non superiore alle 7,5 t. possono essere iscritte al relativo Albo.

La circolare sottolinea però che nei casi in cui il prelevamento di rifiuti nell’ambito del servizio porta a porta debba avvenire in aree caratterizzate, a causa del fondo stradale o dell’ampiezza della carreggiata, da oggettive difficoltà di accesso per i normali veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, l’utilizzo della macchina operatrice deve ritenersi consentito in funzione della mera esecuzione di detta attività di prelevamento, fermo restando che i rifiuti dovranno essere trasbordati in apposito veicolo autorizzato al trasporto dei rifiuti non appena le caratteristiche dimensionali, strutturali e funzionali della strada lo consentono e comunque nel rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della strada.

Conseguentemente per questa fattispecie di veicoli, nei provvedimenti d’iscrizione, accanto ai dati

identificativi della macchina operatrice, le Sezioni riportano la seguente annotazione: “l’uso è limitato alle sole strade caratterizzate da limiti dimensionali e strutturali che le rendano non accessibili ai veicoli di maggiori dimensioni destinati al trasporto”.

IN ALLEGATO LA CITATA CIRCOLARE.

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