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Il reato di procurato allarme

Procurato allarme

Di Giovanni Paris

Analizziamo la sentenza della Corte di Cassazione n° 21230/26, la quale stabilisce che il reato di procurato allarme ai sensi dell’art. 658 c.p. non si configura con la semplice creazione di una situazione allarmante, come una messinscena fraintesa da un cittadino. È invece indispensabile che l’agente ponga in essere una vera e propria condotta di annuncio, comunicando direttamente o indirettamente un pericolo inesistente con la coscienza e volontà di provocare l’intervento delle Autorità. Gli operatori di polizia giudiziaria devono pertanto concentrarsi sulla genesi dell’allarme, verificando l’effettivo percorso causale della notizia falsa e distinguendo il mero fraintendimento autonomo dall’induzione consapevole di un terzo.

Il principio centrale della sentenza

La pronuncia affronta una questione particolarmente importante relativa al configurarsi del reato previsto dall’art. 658 c.p., quella se sia sufficiente creare una situazione che, di fatto, provochi l’intervento delle Forze dell’ordine oppure occorre che l’autore abbia posto in essere una condotta finalizzata ad “annunciare” il pericolo inesistente.

La Corte opta nettamente per la seconda soluzione, affermando che non ogni comportamento idoneo, anche oggettivamente, a generare allarme integra l’art. 658 c.p.

È necessario che il soggetto agente:

  • annunci un disastro, un infortunio o un pericolo inesistente,
  • con una condotta di comunicazione, diretta o indiretta,
  • che tale comunicazione sia idonea a suscitare allarme presso l’Autorità,
  • l’agente agisca con la coscienza e volontà di annunciare l’evento previsto dalla norma.

Nel caso esaminato, invece, gli imputati avevano organizzato una messinscena per uno scherzo, utilizzando armi giocattolo e simulando un sequestro di persona. Un cittadino, assistendo casualmente alla scena, aveva autonomamente interpretato la situazione come un vero sequestro e aveva chiamato la Polizia. Secondo la Corte, questo elemento è decisivo perché l’allarme era nato dalla percezione autonoma e imprevedibile del terzo, non da un’attività di annuncio posta in essere dagli imputati.

Bene giuridico tutelato

L’art. 658 c.p. tutela l’ordine pubblico, nella specifica dimensione della corretta funzionalità dell’apparato pubblico di sicurezza e soccorso. La norma mira infatti a evitare che le Forze dell’ordine e gli altri servizi pubblici vengano distolti dalle loro ordinarie attività a causa di falsi allarmi. Ma proprio questa finalità impedisce, secondo la Corte, di trasformare la norma in una disposizione generale contro qualsiasi comportamento semplicemente “allarmante”.

Attenzione operativa

Occorre quindi distinguere la condotta allarmante ed il procurato allarme ex art. 658 c.p. La prima può essere penalmente irrilevante ai sensi dell’art. 658, per integrare la seconda deve essere individuata una condotta di annuncio.

La condotta tipica: “annunciare”

La norma punisce chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio.

La Corte attribuisce al verbo “annunciare” un significato concreto:

  • far conoscere;,
  • rendere noto,
  • comunicare,
  • trasmettere una notizia,
  • verbalmente o per iscritto,
  • direttamente oppure, ricorrendone i presupposti, indirettamente.

Ne consegue che la semplice creazione materiale di una situazione suscettibile di essere fraintesa non basta.

Annuncio diretto e annuncio mediato

La sentenza conferma una distinzione operativa fondamentale tra:

  • annuncio diretto (che è il caso più semplice). Esempio: “C’è una bomba nel Municipio.”, oppure: “Una persona è stata accoltellata in piazza.” La comunicazione viene effettuata direttamente alle Forze dell’ordine o ad altro soggetto pubblico. Se la notizia è falsa e ricorrono gli ulteriori requisiti, può configurarsi l’art. 658 c.p.
  • annuncio mediato. Esempio: tizio vuole provocare l’intervento della Polizia e comunica a Caio “Ho visto una persona armata che sta per uccidere qualcuno.” Tizio sa che Caio, credendo alla notizia, chiamerà la Polizia. Caio diventa quindi il tramite inconsapevole attraverso il quale la falsa notizia arriva all’Autorità. In questa situazione l’art. 658 può configurarsi.

Ma nell’annuncio mediato serve qualcosa in più

Questo è il punto che distingue la fattispecie esaminata dalla semplice situazione di allarme. L’autore mediato deve avere:

Coscienza della falsa situazione,

  • volontà di comunicarla, direttamente o indirettamente,
  • consapevolezza che il destinatario intermedio possa rivolgersi alle Forze dell’ordine,
  • volontà di provocare, attraverso tale meccanismo, l’allarme.

La sentenza richiama, a questo proposito, l’art. 48 c.p. L’autore mediato deve cioè porre in essere una vera e propria attività di induzione sul privato.

Il caso concreto: perché NON c’è art. 658 c.p.

La ricostruzione della Corte può essere schematizzata così:

ElementoCaso concreto
Messinscena
Armi giocattolo
Persona con braccia legate
Apparente sequestro
Cittadino che assiste
Chiamata alle Forze dell’ordine
Intervento Polizia/Carabinieri
Falso pericolo
Annuncio effettuato dagli imputatiNo
Comunicazione diretta all’AutoritàNo
Induzione del cittadino a chiamare la PoliziaNo
Volontà di provocare l’interventoNon provata

Il cittadino ha quindi autonomamente frainteso la scena e questo passaggio è determinante.

La catena causale

Messinscena → percezione del cittadino → autonoma interpretazione come sequestro → telefonata alla Polizia → intervento

La    Corte    ritiene    che    manchi        l’elemento          qualificante        messinscena    →      attività    di annuncio/induzione → allarme → intervento

La differenza fondamentale per l’attività di PG

Per la Polizia Giudiziaria è molto importante non fermarsi all’accertamento che la condotta ha provocato un intervento delle Forze dell’ordine. Questo elemento, da solo, non dimostra necessariamente l’art. 658 c.p., occorre ricostruire come è nato l’allarme. La domanda investigativa fondamentale è “Chi ha fatto arrivare la notizia all’Autorità e attraverso quale condotta?”.

Ricerca dell’elemento soggettivo

La sentenza ribadisce che occorre la coscienza e volontà di annunciare uno degli eventi previsti dalla norma. Non basta quindi sapere che una scena potrebbe essere fraintesa, realizzare una situazione potenzialmente allarmante e sapere genericamente che qualcuno potrebbe preoccuparsi. Occorre verificare se il soggetto abbia agito con la volontà di far conoscere una situazione di pericolo inesistente e di provocare l’allarme.

Attenzione alla “prevedibilità” dell’intervento

Il ricorso del Pubblico Ministero sosteneva, in sostanza che era inevitabile che un cittadino, vedendo quella scena, chiamasse le Forze dell’ordine, ma la Cassazione non ritiene sufficiente questo argomento. La prevedibilità dell’allarme non equivale automaticamente alla volontà di annunciare.

Questa è una distinzione operativa fondamentale:

  • prevedibilità, “Sapeva che qualcuno avrebbe potuto allarmarsi.”
  • volontà tipica, “Ha posto in essere la condotta proprio per far arrivare la falsa notizia alle Autorità.”

Sono due concetti diversi.

Il ruolo dell’art. 48 c.p.

Quando il falso allarme viene provocato attraverso un terzo inconsapevole, bisogna verificare se quest’ultimo sia stato indotto dall’autore.

Tizio conosce la falsità

Tizio comunica/insinua la falsa notizia a Caio

Caio crede alla notizia

Caio chiama la Polizia

La Polizia interviene

In questo caso può configurarsi il meccanismo dell’annuncio mediato. Diversamente:

Tizio organizza una scena

Caio passa casualmente

Caio interpreta autonomamente la scena

Caio chiama la Polizia

Tizio non aveva comunicato nulla a Caio

la fattispecie dell’art. 658, secondo la pronuncia in esame, non può essere automaticamente estesa alla mera organizzazione della scena.

Schema decisionale per la pattuglia

ART. 658 C.P. – FLOW CHART

C’è stato un intervento delle Forze dell’ordine?

↓ SÌ

L’intervento è stato determinato da una notizia falsa?

↓ SÌ

Qualcuno ha “annunciato” il disastro/infortunio/pericolo?

↓ NO → verificare attentamente la sussistenza dell’art. 658

↓ SÌ

L’annuncio è stato diretto o mediato?

Se mediato: il destinatario è stato indotto a rivolgersi all’Autorità?

↓ SÌ

L’autore aveva coscienza e volontà di far conoscere la falsa situazione?

↓ SÌ

La notizia era idonea a suscitare allarme?

↓ SÌ

PROFILI DI ART. 658 C.P. DA APPROFONDIRE

Cosa NON bisogna scrivere in una relazione di PG

Formula debole: “Il soggetto poneva in essere una condotta idonea a provocare allarme e pertanto commetteva il reato di cui all’art. 658 c.p.”. È insufficiente perché non dimostra l’annuncio.

Meglio ricostruire concretamente: “Il sig. X riferiva che, mentre si trovava…, notava…, e che nessuno dei presenti gli comunicava informazioni circa l’accaduto. Riferiva di avere autonomamente ritenuto che fosse in corso un sequestro e, per tale esclusiva ragione, contattava il numero di emergenza…”.

Oppure, nel caso dell’annuncio mediato: “Il teste riferiva che il soggetto X gli rappresentava falsamente che…, invitandolo a contattare le Forze dell’ordine e prospettandogli l’imminenza di…”.

La seconda ricostruzione consente di evidenziare l’attività di induzione. Giurisprudenza richiamata dalla sentenza

La pronuncia si fonda in particolare su diversi precedenti:

  • Cass. Pen., Sez. I, n. 26897/2018. È il precedente centrale, la sentenza richiama il principio secondo cui l’annuncio può essere mediato, purché la notizia sia idonea a provocare l’allarme dell’Autorità e l’autore abbia consapevolmente utilizzato il terzo come tramite.
  • Cass. pen., Sez. I, n. 99/2013. Il fine o movente perseguito dall’agente, ad esempio una protesta, non elimina di per sé l’elemento soggettivo del reato.
  • Cass. pen., Sez. I, n. 38605/2021. Viene richiamata dalla sentenza in materia di perquisizione di iniziativa ex art. 41 TULPS fondata anche su notizie confidenzialmente apprese in relazione al sospetto di detenzione illecita di armi.

Principio particolarmente importante sulla prova

La sentenza contiene anche un insegnamento probatorio importante, quello che non basta dimostrare che l’intervento della Polizia sia stato provocato dalla condotta dell’indagato in senso meramente materiale.

La PG deve cercare di dimostrare:

•              la condotta comunicativa,

  • il contenuto della comunicazione,
  • il destinatario,
  • il percorso attraverso il quale la notizia è arrivata all’Autorità,
  • l’idoneità della notizia a provocare allarme,
  • la consapevolezza e volontà dell’autore.

Formula sintetica per la relazione di servizio

Quando emerge un possibile art. 658 c.p.

“Dagli accertamenti eseguiti emergeva che la segnalazione pervenuta alle Forze dell’ordine aveva ad oggetto un asserito [disastro/infortunio/pericolo], successivamente risultato inesistente. In particolare, veniva accertato che la notizia era stata originariamente comunicata da                                                                al sig.

             ,  il quale riferiva di averla  appresa  direttamente da           . Dalle dichiarazioni raccolte emergeva che             aveva rappresentato la situazione come                           , pur essendo consapevole della sua falsità, e che tale comunicazione determinava il successivo contatto con                . La ricostruzione consentiva pertanto di individuare la condotta comunicativa e il percorso causale attraverso il quale la falsa notizia perveniva all’Autorità.”

Se invece manca l’annuncio

“Dagli accertamenti non emergeva che il soggetto avesse comunicato, direttamente o indirettamente, ad alcuno la sussistenza di un disastro, infortunio o pericolo inesistente. Il soggetto terzo che richiedeva l’intervento delle Forze dell’ordine riferiva di avere autonomamente interpretato la situazione osservata, senza aver ricevuto alcuna informazione, sollecitazione o indicazione da parte dei soggetti presenti. Non emergevano pertanto elementi idonei a documentare una condotta di annuncio o di induzione diretta a provocare l’allarme.”

La regola operativa da ricordare

Per gli operatori di PG può essere sintetizzata così: NON basta provocare una situazione allarmante. OCCORRE ANNUNCIARE un falso disastro, infortunio o pericolo e, nell’ipotesi mediata, occorre che l’autore abbia consapevolmente utilizzato il terzo come tramite per provocare l’allarme presso l’Autorità.

In formula: ALLARME ≠ PROCURATO ALLARME e CONDOTTA ALLARMANTE ≠ ANNUNCIO

mentre:

ANNUNCIO + FALSITÀ + IDONEITÀ ALL’ALLARME + COSCIENZA E VOLONTÀ → ART. 658 C.P.

Nell’annuncio mediato:

ANNUNCIO INDIRETTO + INDUZIONE DEL TERZO + VOLONTÀ DI PROVOCARE L’ALLARME

→ ART. 658 C.P.

Principio operativo per la Polizia Locale

Nell’accertamento dell’art. 658 c.p. la PG deve ricostruire non soltanto l’evento che ha determinato l’intervento delle Forze dell’ordine, ma soprattutto la genesi dell’allarme: chi ha comunicato la falsa notizia, a chi, con quale contenuto, attraverso quale modalità e con quale consapevolezza e finalità.

MASSIMA

In tema di procurato allarme, integra la contravvenzione prevista dall’art. 658 c.p. la condotta di chi, con coscienza e volontà, annuncia un disastro, un infortunio o un pericolo inesistente, direttamente o anche mediante un terzo, purché quest’ultimo sia consapevolmente indotto a comunicare la falsa notizia alle Forze dell’ordine o comunque a provocarne l’intervento. Non integra invece la fattispecie la mera organizzazione o partecipazione ad una situazione suscettibile di generare allarme, qualora l’intervento dell’Autorità derivi esclusivamente dall’autonoma e imprevedibile interpretazione di un terzo

che abbia frainteso la situazione, in assenza di una condotta di annuncio o di induzione posta in essere dall’agente.

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