Di Michele Giuliano Perrone
L’entrata in vigore della Legge 21 aprile 2026 n. 75, (disposizioni sanzionatorie per la tutela dei prodotti alimentari made in Italy), ha sancito nel mondo del diritto penale, un radicale cambiamento. Difatti, il legislatore ha inteso manifestare la volontà di punire non solo le frodi che vengono perpetrate nella fase finale della vendita ma bensì anche all’intera filiera di produzione.
IL TESTO NORMATIVO
Il testo legislativo adottato, consta di 21 articoli, suddivisi in 3 titoli ed interviene sia sul codice penale che su quello di procedura penale, rafforzando le misure di protezione per i marchi IGP e DOP nonché sul regime sanzionatorio per la pesca marittima.
L’INTRODUZIONE DI NUOVE FATTISPECIE DI REATO
La suddetta riforma, vede l’introduzione di nuove fattispecie di reato ossia:
- La frode alimentare art. 517- sexies c.p., è punito colui il quale nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale e/o di intermediazione, al fine di indurre all’errore il compratore traendo profitto, importa/esporta, spedisce in transito, distribuisce, mette in circolazione anche con tecniche di comunicazioni a distanza, alimenti o bevande non genuine difformi da quelle originarie. Il reato de quo, è punito con la reclusione da 2 mesi ad 1 anno e con la multa da 1000 a 4000 euro, (il reato rientra tra i delitti ed è a dolo specifico).
- Il commercio di alimenti che recano segni distintivi mendaci art, 517 – septies c.p. Il reato punisce coloro i quali ingannano il consumatore finale, attraverso l’uso per il prodotto di segni, diciture o indicazioni mendaci anche attraverso l’uso di strumenti di comunicazioni digitali. Il reato rientra anch’esso tra quelli a dolo specifico, è un delitto e viene punito con la reclusione da 3 a 18 mesi e la multa fino ai 20000 euro.
- La contraffazione di indicazioni geografiche e denominazione protetta ex art. 517 quater c.p., il reato rientrante tra i delitti, viene inasprito con pene della reclusione portata a 4 anni e la multa da 10000 a 50000 euro. A tal proposito, ai sensi dell’art. 517 -0cties c.p., vi è l’aumento di pena da 1/3 alla metà per il coinvolgimento dei marchi DOP/IGP o per alimenti dichiarati in maniera mendace come biologici.
STRUMENTI DI PREVENZIONE PER I REATI
Oltre agli strumenti penali di repressione, il legislatore ai fini preventivi, introduce nuovi strumenti tra i quali:
- Contrassegno di sicurezza per i prodotti DOP ed IGP (il suddetto contrassegno, realizzato dalla Zecca dello Stato, funge da carta valori ed è dotato di sistemi di anti- contraffazione).
- Il registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati (per i territori protetti dai marchi DOP/IGP), accompagnato da piani straordinari sulla filiera della bufala e sui prodotti caseari.
LA POLIZIA LOCALE E I POTERI DI ACCERTAMENTO
Nonostante il D.Lgs. 27/2021, attribuisca alle ASL, alle Regioni ed al Ministero della Salute, la competenza ad effettuare controlli mirati in materia, una recente sentenza di Cassazione, ovvero la n.2278 del 21 gennaio 2026, sancisce che agenti ed ufficiali della polizia locale, possano compiere i predetti accertamenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e bevande ai sensi della Legge n. 283 del 30/04/1962. Ne consegue che gli appartenenti alla Polizia Locale in quanto Agenti ed Ufficiali di P. G., possano operare ai sensi dell’ex art. 57 comma 2 del codice di procedura penale. Ciò sta a significare che in ambito di specifici controlli per la salubrità di alimenti e bevande, la polizia locale, qualora riscontri illeciti di carattere amministrativo deve segnalarlo agli organi preposti succitati, mentre se si riscontrano illeciti penali, la stessa polizia locale può intervenire d’iniziativa e di concerto con l’Autorità Giudiziaria.
IL CONTROLLO INIZIA SU STRADA
Grazie alla Legge 75/2026, il controllo sul commercio si allarga, difatti l’operatore di polizia locale, non si limita più a verificare la merce alimentare su banchi e/o scaffali, ma può intercettare già su strada i furgoni/frigo e gli altri veicoli idonei al trasporto degli alimenti, difatti come abbiamo avuto modo di analizzare in queste righe, l’art. 517 -sexies, punisce la frode in commercio già nelle fasi di trasporto e di distribuzione. In definitiva, qualora gli operatori, ravvisino documenti di trasporto falsi, alterati e volti a dissimulare la provenienza dei prodotti, siamo dinanzi ad un illecito penale aggravata dall’art. 517- octies comma 2.
PROTOCOLLI OPERATIVI PER LA POLIZIA LOCALE
In caso di un fatto costituente reato (cattivo stato di conservazione dagli alimenti), la polizia locale, opera in veste di polizia giudiziaria, di conseguenza si procederà al sequestro delle cose in cattivo stato di conservazione, annotazione di polizia giudiziaria e comunicazione di reato all’ Autorità Giudiziaria. Per i reati di cattivo stato di conservazione ed insudiciamento degli alimenti, non è necessaria l’analisi di laboratorio, ma è sufficiente che le modalità di conservazione degli alimenti, contrastino con le prescrizioni normative. In questo caso si parla di accertamento “ictu oculi” (con i propri occhi). Le analisi di laboratorio, sono invece indispensabili qualora durante i controlli, sorga il dubbio che delle cariche batteriche, possano contaminare gli alimenti. In questo caso il controllo dovrà avvenire con le garanzie previste dal legislatore per le analisi irripetibili.










