Si apre in una nuova scheda

Carroattrezzi sì o carroattrezzi no!

Rimozione auto carrattrezzi

di Stefano MANINA

La querelle è finalmente conclusa e il Ministero degli interni con propria circolare del 24 settembre 2026 ha detto l’ultima parola sulla questione fugando ogni dubbio interpretativo e dando una chiara indicazione operativa sulle modalità di applicazione del sequestro amministrativo a seguito della contestazione della violazione per la circolazione con veicolo non coperto da polizza RCA ex. art 193 CdS.

Da oggi (anche se la cosa onestamente ci fa storcere un po’ il naso) in caso di applicazione del sequestro amministrativo a seguito di accertamento della violazione dell’art.193 CdS l’interessato potrà condurre il veicolo presso il luogo di custodia senza l’obbligo di servirsi di un carro soccorso, salvo che non ricorrano motivi ostativi.

E così il Ministero conferma e ribadisce la lettura normativa e l’indicazione operativa che già aveva dato in modo non troppo evidente con la circolare 300/STRAD/1/0000004054.U/2024/204 dell’8 febbraio 2024, emanata a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 22 novembre 2023, n. 184 alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli relegandola però’solo nella nota 21 e facendola precedere dall’inciso APPARE LEGITTIMO.

E così non tutti gli organi di polizia stradale si erano adeguati andando purtroppo, specie per quel che riguarda le polizie locali in ordine sparso tra chi non era convinto, chi era dubbioso e cauto o chi non se ne era proprio accorto.

Ma come è noto e come avevamo già raccontato sul nostro portale se ne sono certamente accorti l’ Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli (A.N.C.S.A.) e la Italsoccorso s.r.l. che hanno proposto prima ricorso al Tar Lazio e poi al Consiglio di Stato sostenendo che l’indicazione andasse contro il dettame stesso dell’art 193 c. 4 cds il quale stabilisce che, una volta accertata la mancanza della copertura assicurativa, l’organo accertatore ordina che la circolazione del veicolo sia immediatamente fatta cessare e che lo stesso sia «prelevato, trasportato e depositato» in un luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Con la sentenza n. 6201/2026, pubblicata il 3 agosto 2026, il Consiglio di Stato, Sezione III, ha respinto il ricorso statuendo che la circolare ministeriale non ha introdotto arbitrariamente una deroga all’art. 193 CdS.

Si è limitata, invece, a esplicitare le conseguenze di una deroga già introdotta dal legislatore attraverso l’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni.

Il Collegio afferma quindi che, per effetto della nuova normativa, ai veicoli ritirati dalla circolazione per mancanza di assicurazione trovano applicazione le disposizioni dell’art. 213, commi 1 e 2, CdS, con conseguente possibilità di conduzione del mezzo presso il luogo di custodia direttamente da parte della persona alla quale è stato affidato, senza necessità di ricorrere obbligatoriamente al carro attrezzi.

Si tratta quindi di una precisazione molto importante anche sotto il profilo della gerarchia delle fonti.

Infatti la possibilità di condurre il veicolo non deriva da una sorta di autorizzazione amministrativa creata dal Ministero in assenza di una base legislativa, ma la circolare svolge semplicemente una funzione interpretativa rispetto al nuovo quadro normativo.

Va precisato che la pronuncia non afferma che il conducente abbia un diritto incondizionato a riprendere il veicolo e raggiungere autonomamente il luogo di custodia.

La possibilità deve essere valutata e governata dall’organo accertatore nell’ambito delle modalità di esecuzione del sequestro.

IN ALLEGATO LA CIRCOLARE DEL 24 SETTEMBRE 2026 DEL MINISTERO DELL’INTERNO.

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