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Formazione professionale e indennità di turno

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ARAN chiarisce quando spetta.

Di Michele Mavino

l tema della partecipazione ai corsi di formazione da parte del personale turnista è da tempo fonte di dubbi applicativi negli enti locali. Il problema si è certamento acuito a seguito dell’emanazione della cosiddettaLa Direttiva Zangrillo del 14 gennaio 2025, intitolata “Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione”, che introduce l’obbligo di almeno 40 ore annue di formazione per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione. Il documento in esame contiene due risposte ARAN che consentono di delineare con maggiore precisione il rapporto tra formazione, orario di servizio e indennità di turnazione, con particolare interesse per il personale della Polizia Locale.

Il punto di partenza è la funzione dell’indennità prevista dall’art. 25 del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026. ARAN ricorda che essa è diretta a compensare il particolare disagio derivante dall’avvicendamento orario proprio dell’organizzazione del lavoro su turni.

Da questo principio discende una distinzione fondamentale, e cioè che non conta soltanto il fatto che il dipendente partecipi a un corso di formazione, ma soprattutto quando tale formazione viene svolta rispetto al turno programmato.

La prima risposta riguarda espressamente un dipendente della Polizia Locale inserito in un’organizzazione del lavoro per turni che, nell’orario nel quale avrebbe dovuto prestare servizio, viene invece impegnato in un corso di aggiornamento professionale. La posizione di ARAN è che il lavoratore conserva il diritto all’indennità di turnazione, superando una lettura eccessivamente formalistica del concetto di “effettiva prestazione in turno”. Il dipendente non sta materialmente svolgendo, ad esempio, servizio esterno o attività d’ufficio prevista dal turno, ma si trova comunque in servizio per disposizione dell’amministrazione.

A sostegno di questa interpretazione viene richiamato l’art. 37, comma 6, del CCNL, secondo cui il personale che partecipa alle attività formative organizzate o comunque disposte dall’amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. Se un agente era programmato, ad esempio, nel turno 07:00-13:00 e l’amministrazione dispone che nello stesso arco temporale partecipi a un’attività formativa, la formazione si inserisce nella prestazione lavorativa programmata e non determina, secondo ARAN, la perdita dell’indennità di turno.

La seconda risposta consente di individuare il limite di questo principio. ARAN richiama infatti espressamente l’art. 25, comma 6, secondo cui l’indennità di turnazione viene corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno. Nel caso sottoposto all’Agenzia, il dipendente aveva già completato il proprio turno e successivamente aveva partecipato al corso di formazione. ovviamente sulle ulteriori ore di formazione non spetta l’indennità di turno, e le ore aggiuntive potranno assumere la qualificazione prevista dalla disciplina dell’orario di lavoro applicabile al caso concreto.

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