di Stefano MANINA
Come è noto sta procedendo la complessa attività di revisione generale del Codice della Strada prevsta dall’art. 35, comma 1, della legge 25 novembre 2024, n. 177.
E mentre il Ministero dei trasporti sta concludendo la sua attività di consultazione delle associazioni di categoria e ed enti interessati e si prepara a presentare il testo del Decreto Legislativo, con la Legge 23 settembre 2026 nr 171 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 228 del 1 ottobre 2026, visto il prolungarsi di tale complessa attività di revisione generale vengono ulteriormente prorogati i termini per l’esercizio della delega prevista dall’articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177.
Infatti i 12 mesi attualmente previsti per il Governo per l’adozione dei relativi decreti legislativi diventano a 22 mesi dall’entrata in vigore della Legge 177 2024.
Considerato che la stessa è entrata in vigore lo scorso 14 dicembre il termine ultimo è ora formalmente spostato al 14 ottobre.
Tuttavia tale termine potrebbe essere ulteriormente prorogato e di fatto, anche senza intervento legislativo, la data di approvazione del provvedimento si sposta decisamente più in là nel tempo.
Infatti secondo l’iter tracciato dall’art 35 della Legge 177/2024 lo schema di ciascun decreto legislativo, corredato di un testo a fronte tra la normativa vigente e le modifiche ad essa apportate, deve essere trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di novanta giorni e non più 60 dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
Non solo ma i se tale termine scade nei quaranta giorni che precedono il 14 ottobre o successivamente il termine finale sarà prorogato di centocinquanta giorni.
Considerato quindi lo stato di avanzamento dell’iter di approvazione di fatto il termine è necesariamente spostato al 13 marzo 2027.
Senza contare poi che preumibilmente, come già avvenuto con la mini riforma del 2024, non tutte le novità saranno immediatamente applicabili in quanto richiederanno l’pplicazione dei necessari decreti attuativi.
E certamente questo tempo è quanto mai prezioso per il legislatore per ponderare le scelte e mettere mano al codice anche ottemperando all’ultima modifica apportata all’articolo 35 dalla legge in commento secondo la quale la delega non è più finalizzata ad apportare modifiche al codice vigente ma proprio a redigerne uno nuovo.
Il che fa presumere la concreta volontà e necessità di giungere ad un testo articolato complesso e nuovo per il quale è necessario concedere al Governo tempi più lunghi, auspicando da operatori del settore, che la fretta non sia cattiva consigliera.
Quindi al di là di tutti gli annunci, le ipotesi di cambiamento e i più o meno autorevoli e fondati commenti che si susseguono sulla rete e sui giornali è bene che gli operatori di polizia locale non facciano troppa confusione e ricordino anche ai propri utenti che le norme in attualmente in vigore non sono ancora cambiate.
E che le novità in arrivo non sono proprio imminenti.










