di Stefano MANINA
Con la circolare protocollo 29944 del 5-10-2026 il MIT ha dato comunicazione agli uffici interessato e agli organi di polizia stradale del nuovo accordo sottoscritto lo scorso 19 giugno tra Italia e El Salvador sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, che entrerà in vigore dal 20 ottobre 2026 con una durata di cinque anni ovvero fino al 19 ottobre 2031.
Con l’accordo i due stati si sono impegnati al reciproco riconoscimento ai fini della conversione, delle patenti di guida non provvisorie e in corso di validità, che sono state emesse dalle Autorità competenti dell’altra Parte, secondo la rispettiva normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.
L’Accordo in oggetto è corredato dagli allegati tecnici indispensabili per realizzare le procedure di conversione che dovranno essere svolte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.
La circolare ministeriale evidenzia alcuni dei principali aspetti concernenti le conversioni, in Italia, delle patenti di guida emesse da El Salvador..
In particolare.
Il titolare di patente di guida salvadoregna può chiederne la conversione solo se:
– ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
– la patente stessa è in corso di validità.
– sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione.
Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni l’Accordo non si applica e conseguentemente l’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) non può accettare la richiesta di conversione.
Per procedere alla conversione l’interessato deve:
presentare all’UMC anche la certificazione medica prevista per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;
aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta.
Il Ministero evidenzia che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida salvadoregna:
– conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia;
– ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.
Le patenti di guida salvadoregne sono convertite sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo e sono convertibili solo se conformi ai modelli riportati nell’elenco modelli patenti di guidasalvadoregne.
Il titolare della patente di guida salvadoregna deve presentare, oltre all’originale della patente di guida e la documentazione di rito, la Certificazione di patente di guida salvadoregna rilasciata dalle rappresentanze diplomatico-consolari salvadoregne, che contiene la traduzione e la fotocopia del documento stesso.
La circolare sottolinea come l’originale della patente di guida salvadoregna può essere ritirata al titolare, solo alla consegna della patente italiana emessa per conversione e non prima.
Pertanto alla presentazione della domanda di conversione, l’UMC visiona l’originale della patente di guida estera da convertire e ne acquisisce copia (oppure scansione).
Una volta convertita, l’originale della patente di guida salvadoregna deve essere restituita alle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica di El Salvador in Italia.
Prima di procedere alla conversione – in caso di dubbi riguardanti la patente di guida salvadoregna da convertire l’UMC competente può comunque chiedere alla Rappresentanza diplomatica salvadoregna, specifiche informazioni riguardanti la patente e chiarimenti relativi alle notizie riportate nella suddetta Certificazione.
IN ALLEGATO LA CIRCOLARE DEL MIT
L’ACCORDO DI CONVERSIONE.










