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Convertito il Decreto Legge sugli imballaggi compostabili.

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di Stefano MANINA

Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 232 del 6 ottobre 2026 è stata pubblicata la LEGGE 5 ottobre 2026, n. 173 di  conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.

Lo scrivente aveva già al momento della promulgazione del Decreto Legge presentato le principali novità introdotte in materia.

In sede di conversione il Parlamento ha inteso introdurre 2 sostanziali modifiche.

Per prima cosa l’obbligo di utilizzare imballaggi compostabili non trova applicazione per quelli contenenti i  seguenti  prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati:

          a) frutta:

          1) drupacee:  ciliegie,  albicocche,  pesche,  nettarine  e susine;

          2) bacche  e  piccoli  frutti:  uva  da  tavola,  mini-kiwi (kiwiberry), fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli;

          3) frutti con buccia: kiwi, frutti  della  passione,  Ficus carica delicatissimi, fichi d’India, pitaya e avocado;

          4) pomacee: pere e mele allo stadio di maturazione  per  il consumo;

          5) cachi;

          b) ortaggi:

          1) ortaggi  a  foglia,  erbe  e  fiori  edibili:  lattughe, scarole, indivie belghe, rucola,  spinaci,  crescione,  valerianella, germogli e giovani getti, colture baby leaf;

          2) brassicacee, escluse le radici di brassicacee: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia;

          3)  ortaggi  da  frutto:  pomodori,  peperoni,   melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine;

          4) leguminose da orto: fagiolini con baccello;

          5) ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli e carote;

          6) ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro e porri;

          7) ortaggi di  piccola  pezzatura  ad  elevata  fragilita’, inclusi pomodorini e mini-cetrioli;

          c) erbe aromatiche fresche;

          d) funghi coltivati;

          e) frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo;

La seconda modifica asserisce all’ambito sanzionatorio e prevede che non trovi applicazione la sanzione amministrativa nei confronti dell’operatore economico che dimostri di  avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall’importatore o dal distributore,  attestante  la conformità  ai requisiti di cui all’articolo 226-quinquies, salvo che fosse a conoscenza della non conformita’ degli imballaggi o che  essa fosse evidente.

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