di Stefano MANINA
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 157/26 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge numero 833 del 1978 che ha stabilito che durante il trattamento sanitario obbligatorio in regime di degenza ospedaliera, la persona interessata deve essere assistita da un difensore in ordine sparso e a volte in modo contradditorio i vari Tribunali stanno fornendo ai Comuni le relative indicazioni attraverso l’emissione di circolari ad hoc indicanti le procedure operative da attuare.
Per chiarezza completezza e linearità si propone ai lettori del portale quella del Tribunale di Torino che puntualizza quali siano gli adempimenti di competenza dei Comuni e quindi delle Polizie Locali invitando fin dalla data dell’8 ottobre ad adeguare i modelli delle ordinanze sindacali e impartisce le necessarie indicazioni operative ai soggetti incaricati della notificazione e degli ulteriori adempimenti.
Viene infatti precisato per attuare gli obblighi imposti dalla Corte Costituzionale è necessario modificare sia l’ordinanza del sindaco che la relata di notificazione
In particolare la circolare dispone che a pena di nullità l’ordinanza dovrà recare il seguente avviso.
La persona destinataria del provvedimento della facoltà di nominare un difensore di fiducia che potrà assistere all’audizione, con l’avvertimento che in caso di mancata nomina la persona sottoposta al trattamento è assistita da un difensore d’ufficio designato dal giudice tutelare nell’ambito dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 29 att. cod. proc. pen.
Non solo ma la relata di notificazione dell’ordinanza sindacale (che deve essere trasmessa al giudice tutelare unitamente all’ordinanza sindacale) dovrà specificare a pena di nullità quanto segue:
a. se l’infermo ha nominato difensore di fiducia
☐ In data __________, alle ore __________, il personale incaricato ha comunicato e consegnato copia del
presente atto, recante l’ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio, al sig. __________, presso l’SPDC
__________. Il destinatario ha dichiarato di voler nominare quale difensore di fiducia l’Avv. __________, del
Foro di __________, il quale, contattato, ha accettato la nomina.
b. Se l’infermo ha nominato un difensore di fiducia, ma quest’ultimo non è stato
reperito oppure ha rifiutato la nomina
☐ In data __________, alle ore __________, il personale incaricato ha comunicato e consegnato copia del
presente atto, recante l’ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio, al sig. __________, presso l’SPDC
__________. Il destinatario ha dichiarato di voler nominare quale difensore di fiducia l’Avv. __________.
☐ Il difensore indicato, contattato telefonicamente al recapito fornito dal destinatario, non è risultato
immediatamente reperibile. Informato di tale circostanza, il destinatario:
☐ ha confermato la volontà di mantenere la nomina del predetto difensore;
☐ non ha confermato la nomina e ha dichiarato di non voler indicare altro difensore di fiducia;
☐ il suddetto difensore contattato all’utenza indicata dal paziente – ha rifiutato la nomina.
c. Se L’infermo non ha indicato di voler nominare un difensore di fiducia
☐ In data __________, alle ore __________, il personale incaricato ha comunicato e consegnato copia del
presente atto, recante l’ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio, al sig. __________, presso l’SPDC
__________. Il destinatario, dopo essere stato avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, non ha formulato alcuna nomina.
Di diverso approccio (meno condivisibile da parte di chi scrive) è invece la circolare emessa dal Tribunale di Verbania che incarica direttamente le Polizie Locali.
Infatti differentemente da quanto proceduralizzato dal Tribunale del capoluogo Piemontese che affida l’adempimento della nomina del difensore d’ufficio al Giudice Tutelare Verbania dispone che la nomina dell’avvocato d’ ufficio venga effettuata fin da subito dalla Polizia Locale con apposito verbale all’atto della notifica dell’ordinanza.
Cosa cheonvece non avviene secondo quanto disposto dal Tribunale di Novara che dispone che un Agente di P.G. si limiti in sede di notifica a raccogliere l’eventuale nomina di un legale di fiducia dal suo paziente o in alternativa ad attestare che lo stesso non intende o non è in grado di procedere a tale nomiina senza tuttavia dover provvedere lui stesso alla nomina d’uffocio.
E’ comunque utile rimarcare come in ogni caso il difensore d’ufficio designato dal giudice tutelare o dalla polizia locale attingendo agli elenchi di cui all’art. 29 att. cod. proc. pen. è di norma un penalista e non un avvocato competente in materia civile amministrativa e tutelare nel cui ambito la procedura di TSO rientra.
Ma i succitati elenchi sono gli unici al momento disponibili e la Corte Costituzionale non poteva che fare riferimento ad essi.
Da notizie raccolte pare che diversi Ordini degli Avvocati si stiano organizzando per reperire difensori d’ufficio ad hoc competenti in materia da inserire nei suddetti elenchi.
IN ALLEGATO LA CIRCOLARE DEL TRIBUNALE DI TORINO
LA CIRCOLARE DEL TRIBUNALE DI VERBANIA
E LA CIRCOLARE DEL TRIBUNALE DI NOVARA











