di Stefano MANINA
Con la Circolare nr. 30674 del 9 ottobre 2026 il Ministero dei Trasporti ha diffuso corredandolo delle consuete indicazioni operative l’accordo sottoscritto il 9 luglio scorso tra l’Italia e l’Uruguay sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, che entrerà in vigore formalmente il prossimo 31 ottobre con durata di cinque anni fino al 30 ottobre 2031.
La circolare precisando che gli Uffici della Motorizzazione Civile per lo svolgimento delle procedure di competenza dovranno avere come riferimento il testo completo dell’Accordo evidenziano alcuni dei principali aspetti concernenti le conversioni, in Italia, delle patenti di guida
dell’Uruguay.
In particolare:
Il titolare di patente di guida uruguaiana può chiederne la conversione solo se:
– ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
– la patente stessa è in corso di validità e non provvisoria.
– sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione.
Infatti se Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o più l’Accordo non si applica
Per la conversione l’interessato deve presentare la certificazione medica attestante il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta e deve in ogni caso aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta;
La circolare evidenzia come non sia possibile accettare richieste di conversione di patente di guida uruguaiana:
– conseguita dopo l’acquisizione della residenza in Italia;
– ottenuta a sua volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.
Le patenti di guida uruguaiane sono convertite sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate all’ accordo e sono convertibili esclusivamente se conformi ai modelli riportati nell’elenco modelli patenti di guida uruguaiane.
Per la conversione l’interessato deve presentare il relativo Certificato di validità e autenticità rilasciato dalle rappresentanze diplomatico- consolari uruguaiane, che contiene la traduzione e la fotocopia del documento stesso
Il Ministero raccomanda come l’originale della patente di guida uruguaiana possa essere ritirata al titolare, solo alla consegna della patente italiana emessa per conversione e non prima e andrà trasmessa alle autorità uruguayane.
In caso di dubbi sulla autenticità della patente prima di procedere alla sua conversione la motorizzazione competente potrà richiedere informazioni e verifiche alla autorità diplomatiche preposte.
IN ALLEGATO LA CIRCOLARE IN COMMENTO










