Cambiano le regole per le autorizzazioni bilaterali e CEMT.
Di Giacomo Pellegrini
Con il decreto dirigenziale 24 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 232 del 6 ottobre 2026, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti interviene nuovamente sulla disciplina delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.
Il provvedimento, entrato in vigore il 7 ottobre scorso, modifica e integra il decreto dirigenziale 22 settembre 2025, n. 326, che aveva completamente aggiornato le disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada con lo scopo, così si legge nelle premesse del provvedimento, di agevolare le imprese nella presentazione delle domande di rinnovo per le assegnazioni fisse e di rinovo e inserimento in graduatoria per le autorizzazioni multilaterali CEMT (area geografica della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti), di disciplinare il contingente massimo di autorizzazioni CEMT complessivamente assegnabili ad una singola impresa, nonché di chiarire che l’impiego di veicoli locati senza conducente nelle relazioni di trasporto bilaterale è consentito unicamente ove espressamente previsto e dettagliato negli accordi bilaterali ovvero di verbali della Commissione Mista prevista dagli accordi stessi.
Proprio in questo ambito risiede la maggiore novità. Il decreto del 2025 stabiliva infatti che, ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni, le imprese potessero avere in disponibilità veicoli di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate detenuti, tra l’altro, a titolo di proprietà, leasing, usufrutto, vendita con riserva di proprietà oppure noleggio senza conducente, mentre con le nuove disposizioni, nell’ambito dei trasporti bilaterali, il noleggio è consentito esclusivamente nei casi espressamente previsti e disciplinati dall’Accordo bilaterale o dalla Commissione mista prevista dall’Accordo stesso; in questo modo si impedisce di considerare il semplice contratto di noleggio come elemento sufficiente per legittimare l’impiego del veicolo in qualsiasi relazione internazionale. Un’altra modifica riguarda le autorizzazioni bilaterali utilizzabili nell’ambito delle cosiddette relazioni triangolari con Paesi terzi: il decreto precisa che la possibilità di trasformazione prevista dalla disciplina delle autorizzazioni bilaterali non si applica alle autorizzazioni triangolari (Paesi terzi) e la motivazione, la spiega ancora il Ministero, è legata alla peculiarità di questa tipologia di autorizzazione e alla limitata consistenza del relativo contingente, con l’obiettivo di garantire il libero accesso al mercato. Il decreto detta infine le nuove scadenze amministrative per la presentazione delle domande e sostituisce integralmente la modulistica necessaria che era stata introdotta con il decreto del 2025.










