Compiti e poteri della Polizia Locale all’interno delle stazioni ferroviarie.

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di Stefano MANINA

Con la circolare n. 0000137 del 26 maggio 2026 Ministero dell’Interno ha fornito degli importanti indirizzi interpretativi in merito alla sicurezza nell’ambito delle stazioni ferroviarie.

Tale circolare fa seguito alla direttiva emanata con il decreto del Ministro dell’interno in data 15 agosto 2025, è stata emanata una che precisava nel dettaglio gli ambiti entro i quali gli organi di polizia possono operare nel contesto del comparto della sicurezza ferroviaria.

La nostra redazione aveva dato risalto a tale novità con un apposito approfondimento.

Tuttavia con la recente circolare il Ministero dell’Interno ha inteso fornire ulteriori indicazioni volte a garantire l’esatta ed uniforme applicazione del suddetto atto di indirizzo a livello nazionale rispondendo così ad alcune richieste di chiarimento pervenute al riguardo.

Di particolare interesse è la prima delle questioni interpretative che il coinvolgimento delle Polizie locali nello svolgimento di attività di polizia all’interno delle stazioni e nelle aree ad esse limitrofe.

Al riguardo la circolare ribadisce che la direttiva al paragrafo 3 chiarisce che le Polizie locali possono senz’altro svolgere le attività di verifica e di controllo nei settori che la legge rimette alla loro esclusiva competenza, quali, tra gli altri, la polizia commerciale e, più in generale, la polizia amministrativa locale.

Invece per quanto concerne i servizi di prevenzione generale dei reati e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, se espletati all’interno delle infrastrutture ferroviarie, sono riservati in via esclusiva alla Polizia Ferroviaria, titolare di una competenza preminente, e alle articolazioni territoriali della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Il coinvolgimento delle Polizie locali in questa tipologia di servizi è ammesso solo quando ono svolti nelle aree circostanti agli scali ferroviari al fine du garantire la fruibilità di tali zone urbane da parte dei cittadini e degli utenti del trasporto su rotaia.

Il Ministero chiarisce poi che deve essere riconosciuta la possibilità di riservare anche alla Polizia Locale dei locali idonei a realizzarci dei presidi all’interno delle infrastrutture ferroviarie.

Il tutto deve però avvenire in raccordo con gli enti proprietari delle infrastrutture e a condizione che tali strutture siano strettamente funzionali all’esercizio dei compiti demandati.

Tutto ciò vale anche per le associazioni d’Arma o di ex appartenenti alle Forze di polizia, legittimate, spesso anche per effetto di atti convenzionali conclusi con vari soggetti istituzionali, a prestare opera di assistenza e volontariato in favore degli utenti e delle persone in situazione di fragilità, purché tali attività non siano svolte con modalità e forme suscettibili di ingenerare l’erroneo convincimento che gli appartenenti alle suddette associazioni di volontariato siano legittimati ad esercitare funzioni di polizia o, comunque, potestà pubblicistiche.

IN ALLEGATO LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO IN COMMENTO.

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