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Concorsi nella Polizia Locale

Concorsi

E’ legittimo prevedere un testi psico attitudinale?

Di Michele Mavino

La sentenza TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, n. 1478 del 17 settembre 2026 tratta di un concorso pubblico indetto dall’Unione Reno Galliera per tre posti di agente di Polizia Locale. La candidata ricorrente aveva ottenuto un risultato particolarmente positivo nella prova scritta, ma non aveva superato l’orale, all’interno del quale era stata inserita anche una componente psico-attitudinale.

La questione è interessante perché consente di distinguere due aspetti che, nella pratica concorsuale, rischiano talvolta di essere confusi, cioè il test psico-attitudinale utilizzato come preselezione e la valutazione delle attitudini e delle competenze comportamentali nell’ambito della prova orale.

Uno degli argomenti principali della ricorrente consisteva nel sostenere che la verifica dei requisiti attitudinali avrebbe dovuto essere effettuata nella fase preliminare della procedura e non durante la prova orale. Secondo questa prospettazione, collocare la valutazione psico-attitudinale nella fase finale avrebbe determinato una sorta di inversione procedimentale.

Il TAR respinge questa impostazione. Il Regolamento dell’ente prevedeva infatti che le prove potessero essere precedute da una preselezione, eventualmente realizzata anche mediante test psico-attitudinali. Ma la norma regolamentare utilizzava una formulazione chiaramente facoltativa, dicendo che le prove preselettive “possono” essere svolte attraverso tali test. Inoltre, la preselezione aveva una funzione specifica, quella di individuare i candidati ammessi alla successiva prova scritta, senza attribuzione di punteggio utile alla graduatoria finale.

Diversa era invece la disciplina della prova orale. Il regolamento stabiliva espressamente che il colloquio fosse diretto ad accertare non soltanto conoscenze tecniche, ma anche capacità comportamentali, relazionali e attitudini, consentendo persino il ricorso a un esperto esterno o a uno psicologo del lavoro. tar bo

La valutazione attitudinale non è necessariamente confinata alla preselezione. Può entrare a pieno titolo nella valutazione concorsuale vera e propria quando regolamento e bando costruiscono la prova orale anche come verifica delle competenze comportamentali richieste dal profilo professionale.

La sentenza costituisce anche un’ulteriore conferma dell’importanza della corretta formulazione del bando. Nel caso esaminato, il bando stabiliva espressamente che, prima della prova orale, ai candidati ammessi sarebbe stato somministrato un test psico-attitudinale o di personalità. Il test, considerato autonomamente, non avrebbe attribuito punteggio, ma il suo esito avrebbe concorso alla valutazione complessiva delle competenze comportamentali durante il colloquio individuale.

La Commissione aveva poi articolato l’orale in più momenti, vale a dire test al computer, colloquio attitudinale con la psicologa e colloquio tecnico. Al colloquio attitudinale erano attribuibili fino a 14 punti, mentre a quello tecnico fino a 16. La candidata aveva ottenuto complessivamente 19 punti, a fronte della soglia minima di 21. tar bo

Il TAR osserva che si sarebbe potuto discutere sulla compatibilità tra il bando e l’attribuzione di un vero e proprio punteggio al colloquio attitudinale, dal momento che il bando prevedeva che il test non producesse direttamente punteggio. La relativa censura, tuttavia, era stata proposta tardivamente e quindi il Collegio non ha potuto esaminarla nel merito. Questo passaggio merita particolare attenzione da parte delle amministrazioni. La sentenza non può essere letta come una sorta di autorizzazione generale a organizzare liberamente prove psicologiche e attribuire loro qualsiasi peso. Al contrario, regolamento, bando, criteri stabiliti dalla Commissione e concreta attribuzione dei punteggi devono essere perfettamente coerenti tra loro.

Nello specifico, la psicologa aveva evidenziato nella candidata una insufficiente flessibilità emotiva rispetto al profilo operativo dell’agente. La ricorrente contestava inoltre che fosse stata valutata negativamente una caratteristica quale la prudenza. Il TAR ritiene invece non manifestamente illogica la valutazione effettuata, osservando che per un profilo operativo come quello dell’agente di Polizia Municipale è richiesta non soltanto prudenza, ma anche “iniziativa e prontezza di intervento”. Il lavoro dell’agente di Polizia Locale non viene cioè considerato esclusivamente sotto il profilo delle conoscenze giuridiche o tecnico-professionali. La capacità di operare concretamente sul territorio presuppone anche caratteristiche comportamentali coerenti con situazioni nelle quali occorre assumere decisioni, gestire conflitti, rapportarsi con il pubblico e intervenire con tempestività.

Altro principio importante riguarda il controllo giurisdizionale in generale. Secondo il TAR, la valutazione psico-attitudinale costituisce espressione di discrezionalità tecnica. Il giudice amministrativo può sindacarla, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dell’esperto o della Commissione. L’intervento del giudice è quindi ammesso in presenza di elementi quali manifesta illogicità, travisamento o inattendibilità della valutazione.

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