di Stefano MANINA
Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 232 del 6 ottobre 2026 è stata pubblicata la LEGGE 5 ottobre 2026, n. 173 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.
Lo scrivente aveva già al momento della promulgazione del Decreto Legge presentato le principali novità introdotte in materia.
In sede di conversione il Parlamento ha inteso introdurre 2 sostanziali modifiche.
Per prima cosa l’obbligo di utilizzare imballaggi compostabili non trova applicazione per quelli contenenti i seguenti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati:
a) frutta:
1) drupacee: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine;
2) bacche e piccoli frutti: uva da tavola, mini-kiwi (kiwiberry), fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli;
3) frutti con buccia: kiwi, frutti della passione, Ficus carica delicatissimi, fichi d’India, pitaya e avocado;
4) pomacee: pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo;
5) cachi;
b) ortaggi:
1) ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, colture baby leaf;
2) brassicacee, escluse le radici di brassicacee: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia;
3) ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine;
4) leguminose da orto: fagiolini con baccello;
5) ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli e carote;
6) ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro e porri;
7) ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilita’, inclusi pomodorini e mini-cetrioli;
c) erbe aromatiche fresche;
d) funghi coltivati;
e) frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo;
La seconda modifica asserisce all’ambito sanzionatorio e prevede che non trovi applicazione la sanzione amministrativa nei confronti dell’operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall’importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui all’articolo 226-quinquies, salvo che fosse a conoscenza della non conformita’ degli imballaggi o che essa fosse evidente.










