Analisi approfondita della nuova circolare ministeriale.
Di Emanuele Mattei
1. La nuova indicazione ministeriale
Con la circolare prot. n. 300/STRAD/1/0000026854.U/2026 del 24 settembre 2026, il Ministero dell’Interno è intervenuto nuovamente sulla disciplina delle modalità di trasferimento dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 193 del Codice della strada.
La circolare costituisce, in concreto, il punto di approdo di una vicenda interpretativa iniziata con la circolare n. 4054 dell’8 febbraio 2024, proseguita con la sospensione cautelare disposta dal TAR Lazio nel maggio 2024 e con la successiva circolare ministeriale n. 16119 del 24 maggio 2024, che aveva imposto il ritorno alle modalità di trasporto precedenti, e conclusasi con le sentenze del Consiglio di Stato nn. 6199 e 6201 del 3 agosto 2026.
Il nuovo atto ministeriale revoca espressamente la circolare del 24 maggio 2024 e precisa che, in caso di sequestro amministrativo conseguente alla violazione dell’art. 193 C.d.S., l’interessato può condurre il veicolo presso il luogo di custodia senza essere obbligato ad avvalersi di un carro soccorso, salvo che ricorrano specifici motivi ostativi.
Si tratta di una modifica apparentemente circoscritta alle modalità materiali di trasferimento del veicolo, ma destinata ad avere significative conseguenze sull’attività quotidiana degli organi di polizia stradale e, in particolare, della Polizia Locale.
2. La vicenda: dalla circolare n. 4054/2024 alla sospensione cautelare
Il punto di partenza è rappresentato dalla circolare ministeriale n. 4054 dell’8 febbraio 2024, emanata a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 22 novembre 2023, n. 184 in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli.
Il decreto legislativo aveva introdotto nel Codice delle assicurazioni private l’art. 122-bis, il cui comma 1 stabilisce, tra l’altro, che i veicoli il cui uso sia vietato, temporaneamente o permanentemente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente non sono soggetti all’obbligo assicurativo previsto dall’art. 122 e dall’art. 193 C.d.S.
La circolare n. 4054 aveva ritenuto che tale disposizione producesse effetti anche nei confronti del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.
La conseguenza interpretativa era particolarmente rilevante: una volta disposto il sequestro e affidato il veicolo in custodia, il conducente affidatario avrebbe potuto trasferire il mezzo presso il luogo di custodia indicato, seguendo il percorso stabilito dall’organo accertatore, senza necessità di ricorrere al carro attrezzi, purché non sussistessero altri motivi ostativi.
La soluzione aveva tuttavia incontrato l’opposizione di alcuni operatori del settore del soccorso stradale, i quali avevano contestato, tra l’altro, la compatibilità della previsione ministeriale con la funzione propria del sequestro amministrativo e con l’art. 193 C.d.S.
Il TAR Lazio, con ordinanza cautelare n. 1914 del 15 maggio 2024, aveva sospeso proprio la parte della circolare relativa alla possibilità per il conducente di trasferire autonomamente il veicolo sequestrato.
A seguito di tale provvedimento, il Ministero dell’Interno aveva emanato la circolare n. 16119 del 24 maggio 2024, disponendo, nelle more della definizione del giudizio, che il veicolo sequestrato per mancanza di assicurazione fosse trasferito presso il luogo di custodia secondo le modalità precedenti, e quindi mediante un mezzo idoneo al trasporto del veicolo.
3. La posizione del TAR e l’intervento del Consiglio di Stato
Il TAR Lazio, con le sentenze nn. 20038 e 20039 del 2024, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti contro la circolare ministeriale per carenza di legittimazione ad agire.
La questione, tuttavia, è stata successivamente sottoposta al Consiglio di Stato.
Particolare rilievo assume la sentenza della Sezione III, 3 agosto 2026, n. 6201, con la quale il giudice amministrativo ha respinto l’appello e ha sostanzialmente confermato la legittimità dell’impostazione contenuta nella circolare n. 4054/2024.
Il passaggio centrale della pronuncia riguarda il coordinamento tra:
* l’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private;
* l’art. 193 C.d.S.;
* l’art. 213 C.d.S., relativo al sequestro amministrativo;
* le disposizioni concernenti la custodia del veicolo sequestrato.
Secondo il Consiglio di Stato, l’art. 122-bis ha introdotto una deroga espressa all’obbligo assicurativo anche con riferimento ai veicoli il cui uso sia vietato da un provvedimento dell’autorità.
Da ciò deriva che il veicolo sottoposto a sequestro per mancanza di copertura assicurativa viene, sotto questo specifico profilo, ricondotto alla disciplina generale del sequestro amministrativo prevista dall’art. 213 C.d.S.
Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto legittima la possibilità che il veicolo venga condotto direttamente al luogo di custodia dalla persona alla quale è stato affidato, senza che sia necessariamente richiesto il ricorso al carro attrezzi.
È importante sottolineare, tuttavia, che la pronuncia non può essere letta come una liberalizzazione della circolazione del veicolo sequestrato.
Il veicolo rimane sequestrato.
La sua conduzione è funzionale esclusivamente al trasferimento nel luogo di custodia e costituisce una modalità di esecuzione della misura, non una ripresa della normale disponibilità del mezzo.
4. Il significato dell’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni
Il nodo interpretativo della vicenda si trova nell’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private.
La norma prevede che, in deroga all’art. 122, comma 1, dello stesso Codice e all’art. 193 C.d.S., non siano soggetti all’obbligo assicurativo i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione e quelli il cui uso sia vietato, temporaneamente o permanentemente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente.
La ratio è evidente: il legislatore ha previsto una deroga all’obbligo assicurativo proprio per situazioni nelle quali il veicolo è formalmente sottratto all’utilizzazione ordinaria.
Il problema nasce dal fatto che, nel caso del sequestro amministrativo, la misura vieta la normale circolazione del veicolo, ma l’art. 213 C.d.S. contempla contestualmente l’affidamento del mezzo al proprietario, al conducente o ad altro obbligato in solido, imponendo a tale soggetto di provvedere al trasporto in condizioni di sicurezza verso il luogo di custodia.
La nuova interpretazione ministeriale, confermata dal Consiglio di Stato, valorizza proprio questa disposizione.
Ne deriva una distinzione fondamentale: il veicolo non può circolare liberamente, ma può essere condotto nel luogo di custodia secondo le modalità stabilite dall’organo accertatore.
La distinzione dovrà essere particolarmente chiara nella prassi operativa della Polizia Locale.
5. Il conducente trasgressore non ottiene una “autorizzazione a circolare”
Uno dei principali rischi interpretativi della nuova disciplina consiste nel confondere la facoltà di trasferimento del veicolo con una vera e propria autorizzazione alla circolazione.
La differenza è sostanziale.
Il conducente che, dopo la contestazione dell’art. 193 C.d.S., viene nominato custode e conduce il veicolo verso il luogo di custodia non sta riprendendo la normale circolazione del mezzo.
Sta eseguendo l’obbligo impostogli dall’art. 213 C.d.S.
La conduzione dovrà quindi essere:
1. successiva alla formalizzazione del sequestro;
2. effettuata dal soggetto al quale il veicolo è stato affidato, quando ne ricorrano i presupposti;
3. finalizzata al raggiungimento del luogo di custodia;
4. effettuata nel rispetto delle condizioni di sicurezza;
5. conforme alle indicazioni dell’organo accertatore;
6. limitata al trasferimento necessario alla custodia.
Non si tratta, pertanto, di consentire al trasgressore di utilizzare il veicolo per recarsi al lavoro, a casa, dal meccanico o in altro luogo di propria scelta.
Il titolo che giustifica lo spostamento è rappresentato esclusivamente dall’esecuzione della misura di sequestro.
6. La prima criticità: chi individua il luogo di custodia?
È probabilmente questo uno dei profili operativi più delicati.
L’art. 213 C.d.S. stabilisce che il proprietario o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, nominato custode, deve depositare il veicolo in un luogo nella propria disponibilità o custodirlo in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza.
La nuova circolare non trasforma, quindi, il conducente in un soggetto libero di decidere successivamente dove condurre il mezzo.
Per l’organo accertatore diventa essenziale individuare e formalizzare il luogo di custodia e le modalità di trasferimento.
La prassi dovrà pertanto evitare indicazioni generiche quali “il veicolo viene affidato al conducente per il trasporto presso il luogo di custodia”.
Sarà preferibile individuare puntualmente:
* il luogo di custodia;
* il soggetto che assume la custodia;
* il percorso o, almeno, le modalità di trasferimento;
* l’obbligo di raggiungere direttamente il luogo indicato;
* il divieto di utilizzare il veicolo per finalità diverse;
* le eventuali prescrizioni necessarie in relazione alle condizioni del veicolo e della strada.
Le indicazioni operative delle singole amministrazioni dovranno naturalmente essere coordinate con eventuali ulteriori direttive ministeriali o prefettizie.
7. La seconda criticità: la distanza del luogo di custodia
Un problema non trascurabile riguarda la distanza tra il luogo dell’accertamento e quello individuato per la custodia.
La disciplina non stabilisce, nella previsione richiamata dalla nuova circolare, un limite chilometrico espresso.
Questo pone interrogativi pratici.
Si pensi al caso di un veicolo fermato dalla Polizia Locale in un Comune e affidato al conducente, il quale indichi come luogo di custodia un’autorimessa situata in un altro Comune, magari a notevole distanza.
La soluzione non può essere quella di ritenere automaticamente legittima qualsiasi percorrenza.
La conduzione deve rimanere funzionale alla misura cautelare e deve avvenire in condizioni di sicurezza.
Diventa quindi centrale il potere-dovere dell’organo accertatore di verificare l’idoneità del luogo di custodia e di impartire le necessarie prescrizioni.
Sotto questo profilo sarebbe auspicabile un ulteriore intervento di uniformazione ministeriale, così da evitare prassi territoriali divergenti.
8. La terza criticità: le condizioni di sicurezza
L’assenza dell’obbligo generalizzato di carro soccorso non significa che il veicolo debba necessariamente essere condotto con le proprie ruote in ogni situazione.
La stessa circolare del 24 settembre 2026 fa salva la presenza di motivi ostativi.
L’organo accertatore dovrà quindi effettuare una valutazione concreta.
Potrebbero assumere rilievo, a titolo esemplificativo:
* condizioni tecniche del veicolo incompatibili con la circolazione;
* pneumatici gravemente danneggiati;
* impianto frenante non efficiente;
* mancanza di dispositivi indispensabili alla sicurezza;
* danni conseguenti a sinistro;
* condizioni meteorologiche o viarie particolarmente problematiche;
* impossibilità di raggiungere il luogo di custodia in condizioni di sicurezza;
* altre violazioni o situazioni che impediscano legittimamente la conduzione.
In tali situazioni, il ricorso al mezzo di soccorso non rappresenta una mera scelta organizzativa, ma può diventare la soluzione necessaria per assicurare l’esecuzione del sequestro in condizioni di sicurezza.
Questo aspetto attribuisce all’operatore di Polizia Locale una responsabilità valutativa non secondaria.
9. La quarta criticità: la responsabilità dell’agente accertatore
La nuova disciplina comporta un possibile incremento delle responsabilità dell’operatore nella fase immediatamente successiva alla contestazione.
In precedenza, il ricorso al carro attrezzi costituiva una soluzione operativa relativamente standardizzata.
Ora l’agente deve invece procedere a una valutazione articolata: il veicolo può essere affidato? Il soggetto può assumere la custodia? Il luogo indicato è idoneo? Il veicolo può essere trasferito in condizioni di sicurezza? Esistono motivi ostativi? Quali prescrizioni devono essere impartite?
Non si tratta necessariamente di una discrezionalità amministrativa in senso tecnico, ma di un’attività di valutazione concreta delle condizioni di esecuzione della misura.
Ne consegue l’opportunità che i Comandi adottino procedure interne uniformi e modelli di verbale adeguatamente strutturati.
10. La questione assicurativa e la tutela del terzo danneggiato
Un ulteriore profilo di interesse riguarda la copertura assicurativa durante il trasferimento.
La logica dell’art. 122-bis è quella di escludere, nelle ipotesi previste, l’obbligo assicurativo.
La stessa circolare n. 4054/2024 aveva evidenziato che, in caso di sinistro provocato da un veicolo interessato dalla deroga, trovano applicazione le disposizioni relative al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Il dato è stato valorizzato anche nel dibattito successivo alla sentenza del Consiglio di Stato.
Il problema, tuttavia, merita attenzione soprattutto sul piano informativo.
Il cittadino deve comprendere che il fatto di essere autorizzato a trasferire il veicolo sequestrato non significa che il mezzo sia tornato ad essere normalmente assicurato.
La Polizia Locale dovrebbe quindi evitare formulazioni che possano generare l’equivoco secondo cui il trasferimento costituisce una normale circolazione coperta da polizza.
11. I riflessi sulla redazione del verbale
La nuova situazione suggerisce una revisione della modulistica utilizzata dai Comandi.
Il verbale di contestazione e il verbale di sequestro dovrebbero rendere chiaramente percepibili almeno i seguenti elementi:
a) soggetto nominato custode
b) luogo di custodia
c) modalità di trasferimento
d) condizioni e prescrizioni
e) divieto di utilizzo ulteriore
f) conseguenze della violazione degli obblighi di custodia
È opportuno richiamare gli obblighi derivanti dall’art. 213 C.d.S. e le conseguenze previste in caso di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro.
Questa verbalizzazione assume particolare importanza proprio perché la conduzione del mezzo avviene senza il controllo fisico esercitato dal carro soccorso.
12. Il ruolo della Polizia Locale cambia
La nuova disciplina produce un effetto organizzativo significativo.
L’attività dell’agente non termina più necessariamente con l’individuazione del carro attrezzi e con il trasferimento materiale del mezzo.
Il momento decisivo diventa invece quello dell’affidamento in custodia.
La Polizia Locale dovrà prestare particolare attenzione:
* alla corretta individuazione del custode;
* alla verifica del luogo di custodia;
* alla sicurezza del trasferimento;
* alla determinazione delle eventuali prescrizioni;
* alla corretta informazione del custode;
* alla documentazione delle decisioni assunte.
Il cambiamento potrebbe avere, sotto questo profilo, un effetto positivo sulla semplificazione delle procedure e sulla riduzione dei costi connessi al recupero e al trasporto del veicolo.
Ma la semplificazione materiale non deve tradursi in una riduzione delle garanzie procedimentali.
Anzi, l’eliminazione del passaggio attraverso il carro soccorso rende ancora più importante una verbalizzazione
13. Una possibile criticità sistematica: sequestro e circolazione
La questione più delicata rimane apparentemente paradossale: come può un veicolo sottoposto a sequestro, e quindi destinato a non circolare, essere contemporaneamente condotto sulla strada?
La risposta fornita dal Consiglio di Stato è nel senso che la conduzione costituisce una modalità necessaria di attuazione della stessa misura cautelare.
Il veicolo non viene quindi sottratto al sequestro per essere nuovamente immesso nella circolazione ordinaria.
Al contrario, viene condotto presso il luogo in cui il sequestro deve essere materialmente eseguito e mantenuto.
La distinzione è coerente con la formulazione dell’art. 213, comma 2, C.d.S., che pone direttamente a carico del custode l’obbligo di provvedere al trasporto del veicolo in condizioni di sicurezza.
È proprio questo coordinamento normativo che ha consentito al Consiglio di Stato di ritenere non fondata la
14. Conclusioni
La circolare del Ministero dell’Interno del 24 settembre 2026 chiude, almeno sul piano amministrativo, una vicenda interpretativa durata oltre due anni.
Il percorso è stato caratterizzato da una prima indicazione ministeriale favorevole alla conduzione del veicolo da parte del custode, dalla sospensione cautelare di tale previsione, dal successivo ritorno alle modalità tradizionali e, infine, dalla conferma della legittimità dell’impostazione originaria da parte del Consiglio di Stato.
Il principio oggi operativo può essere sintetizzato nel modo seguente:
“il veicolo sequestrato ai sensi dell’art. 193 C.d.S. può essere condotto dal soggetto al quale è stato affidato, sino al luogo di custodia, senza necessità di ricorrere necessariamente a un carro soccorso, quando non sussistano motivi ostativi e il trasferimento avvenga secondo le indicazioni dell’organo accertatore.”
La novità, tuttavia, non elimina le criticità.
Al contrario, sposta una parte significativa della responsabilità operativa dall’impresa di soccorso all’organo accertatore e al custode.
Per la Polizia Locale questo significa maggiore attenzione nella fase di affidamento, maggiore precisione nella determinazione del luogo di custodia e, soprattutto, una verbalizzazione più accurata delle condizioni e delle modalità del trasferimento.
La vera sfida applicativa sarà dunque evitare che la semplificazione del trasporto venga percepita come una liberalizzazione della circolazione del veicolo sequestrato.
Il sequestro rimane pienamente operativo: ciò che cambia è esclusivamente la modalità attraverso la quale il veicolo viene materialmente trasferito nel luogo in cui dovrà essere custodito.
In quest’ottica, la nuova disciplina non dovrebbe essere letta come una semplice alternativa al carro attrezzi, ma come una diversa modalità di esecuzione della misura cautelare, nella quale assumono un ruolo centrale l’operatore di Polizia Locale, la corretta individuazione del custode e la puntuale formalizzazione delle prescrizioni.
Riferimenti essenziali
* Ministero dell’Interno, circolare prot. n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024 dell’8 febbraio 2024.
* Ministero dell’Interno, circolare prot. n. 300/STRAD/1/16119.U/2024 del 24 maggio 2024.
* Ministero dell’Interno, circolare prot. n. 300/STRAD/1/0000026854.U/2026 del 24 settembre 2026.
* TAR Lazio, sentenze nn. 20038 e 20039/2024.
* Consiglio di Stato, Sez. III, sentenze nn. 6199 e 6201 del 3 agosto 2026; in particolare, sentenza n. 6201/2026.
* D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 193 e 213.
* D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 122-bis.
* D.lgs. 22 novembre 2023, n. 184.









