di Stefano Manina
Con la deliberazione nr 6 del 16 settembre il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito presso Il Ministero dell’Ambiente ha definito i nuovi criteri e requisiti per l’iscrizione dei soggetti che svolgono l’ attività di gestione dei centri di raccolta raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato necessari per l’iscrizione all’Albo stesso.
Il tutto per adeguarsi a quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 26 marzo 2026 che ha ridefinito le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione dei medesimi abrogando il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008.
In particolare, l’articolo 3, comma 1, del predetto decreto che dispone che il
soggetto che gestisce il centro di raccolta sia iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 “Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani”.
I nuovi requisiti necessari per l’iscrizione introdotti dall’articolo 1 del provvedimento sono
i seguenti.
a) dimostrare i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2 del decreto 3 giugno 2014, n. 120;
b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto ;
c) dimostrare la qualificazione, la formazione e l’addestramento del personale addetto ;
d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla
delibera del Comitato nazionale n. 6 del 26 novembre 2025;
e) dimostrare il requisito di capacità finanziaria.
Inoltre per l’iscrizione è necessaria la prestazione di idonea garanzia finanziaria per i soli rifiuti urbani pericolosi.
Ma tale garanzia non è richiesta ai soggetti già iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali a condizione che l’attività di gestione dei centri di raccolta non comporti variazione dell’iscrizione.
La delibera prevedei infine che le iscrizioni effettuate alla data di entrata
in vigore della stessa, rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza così come le domande d’iscrizione o di rinnovo presentate fino alla data della sua entrata in vigore.
Le imprese già iscritte entro dovranno entro un anno aggiornare la formazione degli addetti impiegati al centro di raccolta secondo i contenuti del decreto del 26 marzo 2026.
La delibera si compone poi di 4 allegati.
Allegato 1 Dotazioni minime degli addetti.
Allegato 2 Qualificazione degli addetti con particolare riferimento alle modifiche normative o regolamentari di recente introduzione, con specifico riguardo alla parte pratica.
Allegato 3 Contenente gli importi di capacità finanziaria richiesti.
Allegato 4 Attestazione della concessione della fideiussione bancaria.
SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO COMPLETO DELLA DELIBERA IN COMMENTO










