Si apre in una nuova scheda

Il Garante bacchetta la videosorveglianza troppo invasiva

Telecamere 696x392.jpg

Di Michele Mavino

La vicenda nasce dal reclamo di una cittadina, la cui abitazione era parzialmente inquadrata da una telecamera destinata, secondo il Comune, al controllo di un parcheggio, della viabilità e di un’area di conferimento dei rifiuti. L’istruttoria, tuttavia, ha fatto emergere problemi che interessavano l’intera organizzazione del sistema. Il punto centrale è la necessità di giustificare ciascun trattamento in relazione alla sua effettiva finalità, senza ricondurre ogni utilizzo delle immagini a un generico interesse alla sicurezza del territorio.

Il Comune aveva richiamato gli articoli 13, 50 e 107 del TUEL, le disposizioni regionali sul finanziamento degli impianti e il proprio regolamento di videosorveglianza. Il Garante considera questi riferimenti insufficienti a fondare i trattamenti amministrativi contestati. Le norme sulle funzioni comunali e sulle competenze degli organi non disciplinano, di per sé, l’impiego dei dispositivi video e i relativi trattamenti di dati personali.

La distinzione ha un’immediata ricaduta operativa. Avere competenza sulla viabilità, sul patrimonio o sull’ambiente non autorizza automaticamente qualsiasi forma di sorveglianza tecnologica. Occorre individuare la disciplina applicabile, verificare quali trattamenti consenta e dimostrare la necessità delle riprese rispetto allo specifico obiettivo perseguito. Anche il finanziamento pubblico dell’impianto attesta la sostenibilità dell’investimento, ma non sostituisce la verifica della sua liceità.

Analogo limite riguarda il regolamento comunale. Il provvedimento non ne esclude la funzione organizzativa, può disciplinare modalità operative, accessi e caratteristiche del trattamento, nel rispetto delle fonti sovraordinate. Non può, invece, introdurre autonomamente trattamenti che queste ultime non consentono. Ne deriva che l’approvazione del regolamento non esaurisce gli adempimenti necessari per attivare e utilizzare le telecamere.

È inoltre essenziale delimitare la portata della decisione. Il Garante precisa che, nel procedimento, non erano state mosse contestazioni sulla finalità di sicurezza urbana, anche considerando le peculiarità dell’ordinamento valdostano. La censura riguarda soprattutto l’impiego del sistema per molteplici finalità amministrative prive di una chiara e adeguata giustificazione giuridica.

Sul piano tecnico, la ripresa dell’abitazione privata costituisce un distinto profilo di illiceità. Il Comune aveva sostenuto che la telecamera non inquadrava l’ingresso né gli ambienti interni. Il Garante rileva, però, la visibilità di facciata, balconi, finestre e portefinestre e considera tale ripresa non necessaria e sproporzionata.

Le esigenze di collocare il dispositivo vicino al ripetitore o di coprire integralmente parcheggio e incrocio non giustificano l’estensione dell’inquadratura. L’oscuramento digitale dell’abitazione, introdotto dopo l’avvio dell’istruttoria, dimostra anzi che una soluzione tecnica era praticabile fin dall’origine. Per gli enti locali, questo significa che la verifica del campo visivo e l’eventuale mascheramento delle aree estranee devono entrare nella progettazione e nel collaudo dell’impianto.

Interessante è anche il richiamo al monitoraggio del traffico. Quando l’obiettivo consiste nel conoscere i flussi o individuare blocchi della circolazione, il Garante osserva che possono essere sufficienti immagini che non permettano di identificare persone o leggere targhe. La disponibilità di una telecamera ad alta risoluzione non rende necessario utilizzare tutte le sue capacità, conseguentemente la configurazione deve seguire la finalità concreta.

Per il controllo dei rifiuti, l’Autorità evidenzia invece la sproporzione tra l’obiettivo dichiarato e l’ampiezza della ripresa. Una telecamera che inquadra prevalentemente strade ed edifici circostanti non diventa proporzionata al controllo dei conferimenti solo perché una piccola parte dell’immagine comprende l’isola ecologica. Il provvedimento richiama anche le modifiche normative del 2025, riservandosi valutazioni sulla loro compatibilità con la disciplina della protezione dei dati. Questa riserva non equivale a una dichiarazione di invalidità delle disposizioni richiamate.

Le criticità sulla trasparenza mostrano, inoltre, quanto sia fragile un adeguamento soltanto documentale. I cartelli risultavano insufficienti, in parte rimossi e formulati in termini generici; l’informativa estesa non era rimasta continuativamente accessibile. La presenza di una pagina sul sito istituzionale non compensa una segnaletica inadeguata, perché il cittadino deve poter conoscere il trattamento prima di entrare nell’area sorvegliata.

Il Garante contesta anche l’indicazione indistinta di sette giorni di conservazione per tutte le finalità. Il termine previsto per la sicurezza urbana non può essere trasferito automaticamente ai trattamenti amministrativi, per i quali occorre una valutazione coerente con necessità e proporzionalità.

Infine, la valutazione d’impatto prodotta dal Comune consisteva sostanzialmente in una riga di un documento generale dedicato ai trattamenti dell’ente. Mancavano una descrizione sistematica dell’impianto, l’analisi delle singole finalità, la verifica delle alternative e le misure specifiche di contenimento dei rischi.

La modesta dimensione dell’ente e la collaborazione prestata hanno inciso sulla quantificazione della sanzione, senza eliminare le violazioni. Il messaggio operativo è che la conformità della videosorveglianza si dimostra attraverso scelte giuridiche, tecniche e organizzative verificabili, mantenute nel tempo e riferite agli usi reali delle immagini.

Condividi questo articolo!

Attiva il servizio per il tuo ente

L’accesso ai contenuti riservati è dedicato agli enti convenzionati. Per attivare un account o ricevere informazioni, contatta DEDA: ti seguiremo noi nella procedura di attivazione.

Scrivi a DEDA
oppure scrivi a: sales.incloud@civilianext.it