Di Michele Mavino
La proposta di destinare il 70% dei proventi delle sanzioni all’ente proprietario della strada e soltanto il 30% all’ente accertatore potrebbe modificare profondamente l’attuale sistema dell’art. 208 CdS. E il tema assume un significato ancora maggiore se letto insieme alla riforma dell’ordinamento della Polizia locale, ormai in fase avanzata dell’iter parlamentare. Tra le numerose modifiche previste dal progetto di nuovo Codice della strada ce n’è una che, probabilmente, interessa i Comuni e i Comandi di Polizia locale molto più di quanto possa apparire a prima vista.
È la revisione della destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie,, oggi disciplinata principalmente dall’articolo 208 del Codice della strada. La proposta resa nota dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti introduce il principio secondo cui il 70% dei proventi dovrebbe essere attribuito all’ente proprietario della strada e reinvestito nella sicurezza stradale, mentre il restante 30% dovrebbe andare all’ente accertatore per finanziare le attività di controllo e notificazione.
Dietro quel 70/30 si nasconde una modifica potenzialmente molto profonda dell’attuale sistema, soprattutto per la Polizia locale. Oggi i proventi seguono, in primo luogo, l’organo che accerta. I proventi delle sanzioni spettano allo Stato quando l’accertamento è effettuato dagli organi statali, mentre spettano a Regioni, Province e Comuni quando le violazioni sono accertate dai rispettivi funzionari e agenti. Pertanto, quando una violazione viene accertata dalla Polizia locale, il provento è, in linea generale, attribuito all’ente dal quale dipende l’organo accertatore.
Su questa disponibilità intervengono successivamente i vincoli previsti dal comma 4 dell’articolo 208. Una quota pari al 50% dei proventi deve infatti essere destinata alle finalità tassativamente individuate dalla norma: segnaletica, potenziamento delle attività di controllo, acquisto di mezzi e attrezzature, manutenzione e sicurezza stradale, tutela degli utenti vulnerabili, educazione stradale e altre finalità specificamente indicate dal legislatore.
In realtà l’articolo 208 ha progressivamente assunto anche un’importante funzione di finanziamento di misure direttamente riguardanti il personale della Polizia locale. Il comma 4, lettera c), consente espressamente di destinare risorse anche a misure di assistenza e previdenza per il personale della Polizia locale, oltre alle misure contemplate dal successivo comma 5-bis. Quest’ultimo consente agli enti di utilizzare la quota di propria spettanza anche per assunzioni stagionali a progetto, per il finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale e per ulteriori interventi individuati dalla disposizione.
Il rapporto tra proventi contravvenzionali e organizzazione dei servizi è diventato ancora più evidente con gli interventi legislativi del 2026. Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 ha infatti previsto che gli incentivi monetari collegati agli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale, finanziati attraverso le risorse dell’articolo 208, possano essere destinati, nel medesimo esercizio finanziario, alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia locale, anche in deroga ad alcuni limiti ordinariamente applicabili. Lo stesso intervento ha inoltre previsto una disciplina derogatoria per le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell’articolo 208, comma 5-bis.
Questo significa che oggi l’articolo 208 non rappresenta semplicemente una norma sulla destinazione delle sanzioni. È diventato, almeno in parte, anche uno degli strumenti attraverso i quali gli enti locali finanziano il potenziamento operativo della propria Polizia locale.
La prospettata riforma merita particolare attenzione nella misura in cui sovverte questo paradigma. La prima impressione potrebbe essere quella di un semplice aumento della quota vincolata: dal 50 al 70% ma sarebbe una lettura riduttiva.
Il cambiamento fondamentale consiste nel fatto che il 70% non sarebbe semplicemente vincolato alla sicurezza stradale, ma sarebbe attribuito all’ente proprietario della strada. Il restante 30% sarebbe invece destinato all’ente accertatore per le attività di controllo e notificazione.
E’ inevitabile chiedersise quel 30% sarà sufficiente a garantire tutte le funzioni che oggi vengono finanziate attraverso l’articolo 208. Se il nuovo articolo 208 dovesse riservare il 30% all’ente accertatore esclusivamente per “attività di controllo e notificazione”, occorrerà stabilire con estrema precisione quali spese potranno essere ricomprese in tale definizione. Potranno continuare ad essere finanziate le forme di previdenza e assistenza previste dall’attuale comma 4? Potranno continuare ad essere finanziati i progetti di potenziamento dei servizi? E le assunzioni stagionali? Potranno continuare ad essere finanziate con i proventi le prestazioni straordinarie della Polizia locale secondo la disciplina introdotta nel 2026?
La questione diventa ancora più interessante se la revisione del Codice della strada viene letta parallelamente alla riforma dell’ordinamento della Polizia locale. Il disegno di legge S.1903, “Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale”, è stato approvato dalla Camera il 14 maggio 2026 e il 22 settembre 2026 ha concluso l’esame della Commissione Affari costituzionali del Senato. Siamo quindi di fronte a due cantieri normativi che procedono contemporaneamente. Da una parte si sta ridisegnando il ruolo, l’organizzazione e le tutele della Polizia locale. Dall’altra si sta ipotizzando una profonda modifica di una delle principali fonti che, da anni, consente agli enti locali di finanziare strumenti, mezzi, servizi e alcune misure riguardanti direttamente il personale.
La riforma della Polizia locale punta ad aggiornare una disciplina risalente alla legge n. 65 del 1986, ridefinendo funzioni, organizzazione, formazione, strumenti operativi e tutele del personale. Il testo della delega attribuisce infatti al Governo il compito di procedere al riordino complessivo delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia locale. Il rischio da evitare è rafforzare sul piano ordinamentale e operativo la Polizia locale e, contemporaneamente, restringere o rendere più incerta una delle fonti attraverso le quali gli enti finanziano concretamente parte di quelle attività.
Naturalmente non è possibile affermare oggi che questo sarà il risultato della riforma. La disciplina del nuovo Codice è ancora in fase di elaborazione e proprio la formulazione definitiva delle disposizioni sui proventi dovrà chiarire il problema, ma il tema esiste e merita di essere posto fin da ora.










