Si apre in una nuova scheda

Riforma Cds: le novità relative alle circolazione con veicoli sequestrati o confiscati

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di Stefano MANINA

Proseguendo l’analisi della tabella delle sanzioni predisposta nell’ambito dei lavori per la riforma del Codice della Strada, si evince l’intenzione del Mit di procedere ad un riordino dei comportamenti vietati a seguito dei sequestri o confisca dei veicoli.

Il nuovo apparato sanzionatorio va a meglio specificare gli obblighi dei soggetti coinvolti

Per prima cosa viene sanzionata la generica violazione dell’obbligo di custodia del veicolo e dell’obbligo di all’esecuzione di tutte le misure previste con una sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 3.000 Euro senza sanzione accessoria o decurtazione amministrativa.

Così scritta la norma pare  voler riportare, a titolo di norma speciale, in ambito amministrativo i doveri di custodia fino ad oggi perseguiti con alterne vicende e pronunciamenti giurisprudenziali dall’art 334.

Inoltre assorbe con un apparato sanzionatorio decisamente meno severo la fattispecie già esistente del rifiuto di assumere la custodia del veicolo e di trasportarlo al luogo di custodia secondo le prescrizioni impartite. Scompare infatti la sanzione accessoria sospensione della patente di guida.

Nuova fattispecie è poi quella della violazione dell’obbligo di consegna ad un ufficio di polizia dei documenti di circolazione non dematerializzati relativi ad un veicolo sequestrato, per la quale si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da  da 500 a 2.000 Euro senza sanzione accessoria o decurtazione di punti.

Per quanto riguarda invece la successiva circolazione con veicolo in stato di sequestro vengono scisse le due ipotesi fino ad ora unificate.

Se la violazione è commessa da un generico conducente che viola il divieto di utilizzo e di sosta del veicolo su strade e pertinenze durante il periodo di sequestro amministrativo l’illecito sarò punito con la sola sanzione amministrativa pecuniaria amministrativa da 500 a 2000 Euro.

A carico invece del proprietario o meglio del soggetto che ne ha assunto la custodia che viola il divieto di circolare con veicolo sequestrato si applicherà la sanzione amministrativa più onerosa da da 2.000 a 8.000 Euro e la confisca del veicolo stesso.

Nuova fattispecie è anche quella che va a sanzionare chi viola l’obbligo di trasferimento del mezzo entro i trenta giorni successivi alla data in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 Euro.

Infine viene portata nell’alveo squisitamente amministrativo anche la circolazione con veicolo già confiscato che secondole tabella sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a 8000 Euro.

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