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Spettacoli dal vivo e disabilità

Musica per tutti in piazza

L’accessibilità entra nella progettazione degli eventi.

Di Michele Mavino

La circolare del Ministero dell’Interno del 9 ottobre 2026, prot. n. 12839, trasmette ai prefetti la Raccomandazione n. 5 del 18 settembre 2026 dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, adottata con deliberazione n. 32. Il documento offre indicazioni rilevanti per i Comuni, gli organizzatori e gli operatori coinvolti nella gestione degli spettacoli dal vivo: l’accessibilità deve riguardare l’intera esperienza di partecipazione, dall’acquisto del biglietto all’uscita dal luogo dell’evento. La raccomandazione risulta pubblicata anche nella raccolta degli atti dell’Autorità.

La raccomandazione non introduce autonomamente nuovi requisiti autorizzatori, nuove sanzioni o ulteriori cause di diniego e revoca, ma ne promuove la diffusione, senza trasformarla in una disciplina regolamentare degli spettacoli. Il suo valore consiste nell’orientare l’applicazione degli obblighi esistenti e nel proporre buone pratiche organizzative. Per gli uffici comunali questo significa considerare seriamente le indicazioni del Garante, mantenendo distinta la verifica della normativa applicabile dalla promozione di misure ulteriori.

Il passaggio più significativo è il superamento di una concezione dell’accessibilità limitata all’ingresso nella struttura. Una persona può riuscire a entrare e incontrare comunque ostacoli che compromettono la partecipazione. Un posto con visibilità inadeguata, l’impossibilità di stare vicino all’accompagnatore, servizi igienici irraggiungibili, informazioni poco comprensibili o procedure di prenotazione particolarmente gravose sono parimente limitanti. La conformità materiale di un accesso, quindi, non esaurisce la valutazione dell’effettiva fruibilità dello spettacolo.

Questa impostazione ha conseguenze concrete anche per gli allestimenti temporanei. Transenne, palchi, cavi, strutture mobili e punti ristoro possono interrompere percorsi normalmente accessibili. Sul piano operativo, diventa pertanto utile verificare la continuità tra parcheggio, ingresso, posto assegnato, servizi e uscita, considerando la configurazione effettiva dell’evento. La valutazione riguarda inoltre le disabilità sensoriali, cognitive e comunicative, che richiedono attenzione alla segnaletica, alle informazioni e alle modalità di assistenza.

Il Garante evita, tuttavia, di proporre un modello organizzativo identico per tutte le iniziative. Il principio di proporzionalità consente di calibrare personale, tecnologie e servizi sulla dimensione, sulla durata e sulla complessità dello spettacolo. Un piccolo evento non deve necessariamente disporre degli stessi strumenti di un grande concerto. La proporzionalità riguarda le modalità di attuazione delle misure, senza comprimere il diritto all’accessibilità e alla non discriminazione. Anche nelle iniziative minori occorre quindi eliminare gli ostacoli ingiustificati, fornire informazioni attendibili e valutare le esigenze individuali.

Interessante è anche la proposta di una Dichiarazione di Accessibilità dell’evento. Il documento dovrebbe descrivere preventivamente posti, percorsi, servizi, condizioni di prenotazione, assistenza e modalità per richiedere accomodamenti ragionevoli. La sua utilità risiede nella possibilità di rendere verificabili le condizioni di partecipazione e di individuare chiaramente il soggetto responsabile delle informazioni, evitando rinvii tra organizzatore, gestore della struttura e società di biglietteria.

La raccomandazione chiarisce espressamente che questa dichiarazione, nell’attuale quadro normativo, non costituisce di per sé un autonomo requisito autorizzatorio, salvo diversa previsione legislativa o regolamentare. Può essere allegata alla documentazione presentata al Comune o al SUAP, secondo la disciplina applicabile, ma la sua assenza non può diventare automaticamente motivo per impedire lo svolgimento dello spettacolo. Inoltre, essa non sostituisce le verifiche tecniche o la documentazione richiesta dalle norme di settore.

Un ulteriore punto riguarda l’accomodamento ragionevole. Quando le misure generali risultano insufficienti, la richiesta della persona deve ricevere una valutazione concreta e tempestiva. Il semplice richiamo alla prassi organizzativa non esaurisce tale valutazione;, e qualora la soluzione richiesta non sia praticabile o risulti sproporzionata, occorre verificare, ove possibile, un’alternativa adeguata.

Per gli eventi organizzati, finanziati o patrocinati dagli enti pubblici, la raccomandazione invita infine a valorizzare l’accessibilità nei bandi, nelle convenzioni, nelle concessioni di spazi e nella rendicontazione. È in questa fase preventiva che il Comune può incidere maggiormente, definendo condizioni chiare e proporzionate nell’ambito delle proprie competenze. Analoga attenzione riguarda la riservatezza, in quanto le informazioni richieste per posti riservati o agevolazioni devono essere limitate allo stretto necessario, evitando acquisizioni generalizzate di diagnosi e documentazione clinica.

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