Il provvedimento n. 341 del 14 maggio 2026 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha sollevato forte dibattito sul tema dell’impiego dei sistemi di videosorveglianza nella ricostruzione degli incidenti stradali da parte delle Forze di polizia e, in particolare, sulla possibilità di utilizzare i filmati per l’accertamento di violazioni alle norme del codice della strada.
Di Gianluca Sivieri
Alla luce del recente provvedimento è necessario fare un po’ di chiarezza, sulla possibilità di impiego dei filmati della videosorveglianza cittadina che, con una visione troppo limitata, porterebbe ad un paradossale depotenziamento degli strumenti a disposizione della Polizia Locale e delle altre Forze di polizia, a discapito degli stessi coinvolti in un incidente stradale.
Si possono usare i filmati per la ricostruzione dei sinistri? E per accertare violazioni al codice della strada? E i privati possono accedere ai filmati per tutelare i propri diritti?
La risposta a queste domande sta nel design del trattamento di dati personali.
Il provvedimento del Garante del 14 maggio 2026: luci e ombre per la videosorveglianza comunale
Tra i principi cardine del GDPR, quello di limitazione della finalità (art. 5, par. 1, lett. b) è cruciale e, forse proprio per questo, il più insidioso da rispettare nella pratica quotidiana: una volta che un dato è stato raccolto lecitamente per uno scopo, la tentazione di riutilizzarlo per altri scopi – anche apparentemente ragionevoli, spesso persino utili all’interesse pubblico – è sempre dietro l’angolo. Il provvedimento n. 341 del 14 maggio 2026 del Garante privacy, che ha trattato il reclamo di una cittadina dei confronti del Comune di Reggio Calabria, mette a fuoco proprio questo nodo, offrendo un’occasione preziosa per chiarire due concetti che vengono spesso sovrapposti – e a volte confusi – nella prassi, soprattutto, degli enti locali: la finalità del trattamento e la base giuridica che lo legittima.
Non basta, infatti, che un ente pubblico agisca nell’esercizio di un potere previsto dalla legge (base giuridica) perché quel potere giustifichi automaticamente qualsiasi utilizzo dei dati disponibili: occorre anche che il trattamento specifico rientri nello scopo per cui i dati sono stati originariamente raccolti (finalità), oppure che esista una norma distinta e puntuale che ne autorizzi il riutilizzo per un fine ulteriore.
Il caso di Reggio Calabria offre un esempio scolastico di un errore che molti Comuni italiani continuano a commettere: usare le telecamere “giuste” per lo scopo “sbagliato”. L’impianto di videosorveglianza urbana, anche quando finanziato per prevenire la criminalità predatoria nell’ambito dei patti per la sicurezza sottoscritti con le Prefetture, non è un multipurpose tool a disposizione della Polizia Locale, per ogni evenienza: non può diventare, all’occorrenza, uno strumento di accertamento delle violazioni al Codice della Strada o di altre norme. È questo il principio ribadito dal Garante privacy nel provvedimento che ha dichiarato illecito l’utilizzo da parte del Comune calabrese delle immagini di una “telecamera di sicurezza urbana” per ricostruire la dinamica di un incidente stradale, contestare una violazione al Codice della strada e – passaggio ancora più delicato e controverso – trasmettere il filmato alla Motorizzazione Civile per sollecitare la revisione della patente della conducente coinvolta. Il Comune si era difeso invocando l’art. 13 della legge 689/1981, che consente agli organi accertatori di documentare autonomamente, con propri mezzi, una situazione di fatto rilevante ai fini sanzionatori. Il Garante ha smontato l’impiego del Comune di Reggio Calabria, sia sotto il profilo del diritto della protezione dei dati, proprio in relazione al mancato rispetto dei principi di liceità e finalità; sia dal punto di vista della “pratica di polizia” nell’attività di infortunistica stradale.
Il principio di finalità del GDPR, insomma, non è un vincolo burocratico astratto: è la garanzia che una tecnologia installata per proteggere i cittadini non si trasformi, silenziosamente, in uno strumento di controllo diffuso buono per ogni occasione.
Un punto chiave, anzi due: le finalità del trattamento e la base giuridica
Proprio sul principio di “limitazione della finalità” si gioca buona parte della questione.
Se il sistema di videosorveglianza nasce per finalità di “sicurezza urbana” non può essere usato per scopi ulteriori e non espliciti, se non espressamente previsto dalla normativa. Le finalità devono essere infatti determinate preventivamente dal titolare in modo esplicito. Il titolare ha inoltre l’obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati.
Questo è un punto centrale del provvedimento del Garante: il sistema e quindi il trattamento è finalizzato alla tutela della sicurezza urbana, in termini generici, e non consente pertanto il trattamento per finalità differenti, quali ad esempio la ricostruzione di incidenti stradali e il conseguente accertamento di violazioni amministrative.
Proprio le finalità sono la stella polare del trattamento. In relazione ad esse devono essere stabilite le modalità del trattamento, ma anche l’adeguatezza dei dati trattati in termini di necessità e proporzionalità (minimizzazione) e così anche il periodo di conservazione dei dati.
Le finalità devono poi essere legittime. Certamente l’ente locale deve perseguire quelle che rientrano nella propria attività istituzionale secondo le previsioni della normativa vigente. Nasce quindi l’obbligo di rispettare il principio di liceità del trattamento: questo infatti deve essere eseguito esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 6 del GDPR.
Per quanto riguarda la videosorveglianza “comunale”, in via generale, la condizione è la necessità di eseguire un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio dei poteri del titolare. Non basta. In questo caso è necessario che la normativa stabilisca la base giuridica del trattamento stesso.
Il regolamento comunale: strumento fondamentale, ma da maneggiare con cura
Il caso di Reggio Calabria apre anche un interrogativo più ampio, che riguarda da vicino tutti i Comuni italiani: quale ruolo può giocare il regolamento comunale nel colmare, in modo legittimo, il vuoto di finalità che ha fatto cadere l’operato dell’ente calabrese? La risposta, dopo la riforma del 2021 dell’art. 2-ter del Codice Privacy, è più ampia di quanto si creda comunemente. Non serve che una legge dello Stato “autorizzi” espressamente il Comune a normare la materia. D’altra parte, lo stesso Considerando 41, infatti, prevede che quando il GDPR fa “riferimento a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò non richiede necessariamente l’adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento”, purché tale base giuridica sia “chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile”.
Il citato art. 2-ter infatti prevede che la base giuridica prevista dall’art. 6, par 3), lett. b), del GDPR, possa essere costituita da una norma di legge, di regolamento o da atti amministrativi generali. Categoria quest’ultima, decisamente ampia, ma da maneggiare con cura e senza disinvoltura.
Oggi il regolamento comunale è lo strumento che consente al Comune-titolare di determinare e esplicitare le finalità del trattamento e contribuire, con i conseguenti atti amministrativi generali – quali le Delibere della Giunta comunale e il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana – a costituire esso stesso la base giuridica del trattamento, alla pari di una norma di legge, per i compiti svolti nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri. E così, meglio definire il perimetro dell’impiego di sistemi di videosorveglianza in ambiti di competenza degli enti locali.
È una facoltà importante, ma non un assegno in bianco: perché il regolamento produca questo effetto, deve individuare con precisione – non lasciare intendere – la finalità del trattamento, i tipi di dati coinvolti, le operazioni consentite e il motivo di interesse pubblico sotteso, garantendo adeguata trasparenza verso i cittadini. Un Comune che volesse legittimamente estendere l’uso delle proprie telecamere anche al supporto dell’istruttoria degli incidenti stradali, quindi, potrebbe in teoria farlo attraverso un intervento mirato sul proprio regolamento di videosorveglianza, a patto di scriverlo bene, di non dare per scontato ciò che va invece dichiarato espressamente, e di fare i conti con gli eventuali vincoli superiori (come, nel caso di Reggio Calabria, il finanziamento statale del sistema, condizionato a finalità di sicurezza urbana). Il regolamento comunale, insomma, è uno strumento potente per rendere conforme un trattamento, ma resta pur sempre uno strumento che va usato con precisione chirurgica, non come toppa a posteriori di una prassi già consolidata.
Videosorveglianza, infortunistica stradale e attività investigativa
La “polizia giudiziaria” non è il tappeto sotto cui nascondere la polvere. Lo ripeto da tempo: il trattamento di dati deve seguire la disciplina specifica e non è possibile plasmare l’impiego della videosorveglianza secondo le esigenze (pur concrete) del momento.
Al riguardo, però, un passaggio del provvedimento del Garante merita un supplemento di riflessione, perché rivela una imprecisione tecnica non trascurabile. Il Garante, per escludere che la Polizia Locale avesse agito legittimamente quale organo di polizia giudiziaria, ha valorizzato l’assenza di una fattispecie di reato procedibile d’ufficio: lesioni lievissime, nessuna querela presentata, dunque – secondo l’Autorità – nessun potere d’indagine attivabile. Il ragionamento, tuttavia, si scontra con il dato normativo. L’art. 346 c.p.p. disciplina proprio l’ipotesi in cui una condizione di procedibilità (nel nostro caso, la querela per lesioni colpose ex art. 590 c.p.) non sia ancora stata presentata, ma possa ancora sopravvenire: in questi casi, la norma consente espressamente il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova. È esattamente lo scenario del sinistro di Reggio Calabria: nell’immediatezza dei fatti, con il termine per la querela ancora aperto l’assenza di un reato già procedibile non equivaleva affatto all’assenza di poteri d’indagine. Semmai, era la ragione stessa per cui la legge processuale consente di preservare per tempo le prove, prima che vadano disperse. Questo non significa che l’intera condotta del Comune fosse legittima: l’art. 346 c.p.p. giustifica l’acquisizione e la conservazione del filmato in vista di un eventuale sviluppo penale, certo non la sua trasmissione alla Motorizzazione Civile, condotta che rimane distinta dal tipo di trattamento originario e sganciata da quella logica di garanzia probatoria e dunque ancora priva di una base giuridica propria. Ma la distinzione tra “poter acquisire” e “poter riutilizzare”, che il provvedimento sfuma nel passaggio sulla procedibilità, meritava un rigore tecnico maggiore: non è la stessa cosa dire che la Polizia Locale non può muoversi come organo investigativo, e dire che non poteva usare ciò che aveva legittimamente acquisito per uno scopo diverso da quello per cui la legge processuale glielo consentiva.
Tutto ciò, a maggior ragione, se si considera che l’art. 55 c.p.p. obbliga – usando l’imperativo “deve” – la polizia giudiziaria ad assicurare le fonti di prova.
Certo che, nel caso in cui il filmato venga effettivamente acquisito per assicurare le fonti di prova a norma dell’art. 348 c.p.p., è necessario che l’atto sia debitamente documentato secondo le previsioni dell’art. 357 c.p.p.: l’attività investigativa – obbligatoria nelle ipotesi di reato – deve essere effettiva e non semplicemente un “paracadute” quando non si hanno altre giustificazioni.
La differenza tra atti di accertamento e accertamento da remoto
Vale poi la pena chiarire un altro aspetto che potrebbe generare equivoci, perché tocca il rapporto tra disciplina della circolazione stradale e protezione dei dati. Si potrebbe essere tentati di leggere il caso di Reggio Calabria come un problema di “accertamento irregolare” della violazione al Codice della Strada, ma non è così: la notificazione differita della violazione, in questo caso, non richiedeva l’apparato autorizzativo previsto per l’accertamento automatizzato attraverso dispositivi specifici approvati o omologati, né rientra nei casi di accertamento da remoto mediante videosorveglianza espressamente previsti dall’art. 201, commi 5-ter e 5-quater, C.d.S. Qui la fattispecie è diversa: una violazione emersa nell’ambito dell’istruttoria di un incidente stradale, ricostruita attraverso una pluralità di elementi: rilievi sul luogo, dichiarazioni di coinvolti e testimoni e, eventualmente, anche immagini di videosorveglianza a supporto.
Ciò rientra infatti nell’ordinaria ipotesi di notificazione differita ex art. 201, comma 1, C.d.S., pienamente legittima in sé: la mancata contestazione immediata non deriva dalla sostituzione dell’agente con un dispositivo automatico, ma dalla oggettiva necessità di ricostruire la dinamica del sinistro in un momento successivo. Il problema del caso Reggio Calabria, quindi, non si colloca sul fronte della disciplina della circolazione stradale, che qui non risulta violata nelle sue modalità. Si colloca interamente a monte, sulla fonte del dato utilizzato per l’istruttoria: non “se” la videosorveglianza potesse legittimamente concorrere a ricostruire l’incidente, ma “se quella specifica telecamera” – un impianto di sicurezza urbana, con un vincolo di finalità proprio e distinto – potesse essere utilizzata a quel fine, in assenza di una base giuridica e di una finalità dichiarata che lo consentissero. È, in altre parole, un problema di protezione dei dati, non di legittimità dell’accertamento stradale.
I filmati per l’accertamento di violazioni al Codice della strada nell’infortunistica stradale: quando e come
L’art. 11 C.d.S. impone l’obbligo di procedere ai rilievi del sinistro a prescindere dalla gravità o dall’esito dell’incidente: che vi sia un ferito lieve, un danno solo materiale o un decesso, l’organo di polizia stradale è comunque tenuto a fissare lo stato dei luoghi e a raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione della dinamica. In questo compendio istruttorio rientrano i rilievi descrittivi, fotografici e planimetrici, le tracce sulla sede stradale, le dichiarazioni delle parti e dei testimoni e, quando disponibile, il filmato di una telecamera che abbia ripreso la scena: si tratta di elementi eterogenei per natura e provenienza, ma tutti concorrenti – non sempre alternativi tra loro – nella formazione del medesimo quadro probatorio.
Questa precisazione chiarisce perché il caso di Reggio Calabria non riguardi la legittimità del rilievo in sé – che l’art. 11 C.d.S. impone comunque, indipendentemente dalla gravità del sinistro – così come non dovrebbe riguardare la possibilità o meno di accertare una violazione alle norme del Codice della strada a seguito della ricostruzione di un incidente, attraverso la valutazione di elementi raccolti.
L’art. 13, L. 689/1981 attribuisce infatti il potere generale di acquisire e valutare questi elementi (assunzione di informazioni, ispezioni, rilievi e “ogni altra operazione tecnica”) nell’esercizio della funzione di accertamento. Tale potere di accertamento deve pertanto essere considerato, in modo organico, nel complesso della ricostruzione dell’incidente stradale. Insomma, l’accertamento della violazione non è direttamente e esclusivamente conseguente al filmato della videosorveglianza. Diversamente, quest’ultimo deve essere uno degli elementi raccolti e valutati nella fase istruttoria dell’incidente al fine di accertare, o meno, una violazione alle norme della circolazione stradale. È la loro concordanza reciproca, e non la sufficienza isolata di uno di essi, a costituire la ricostruzione della dinamica; ed è proprio questa ricostruzione, nel suo complesso, a fondare l’atto di accertamento della violazione contestata. Il filmato, in altre parole, non è un titolo autonomo di accertamento alternativo al rilievo tradizionale, ma un tassello del medesimo mosaico istruttorio previsto dall’art. 11 C.d.S., la cui rilevanza probatoria dipende dalla sua convergenza con gli altri elementi raccolti.
Il paradosso dell’accesso ai filmati e la sua soluzione
C’è, in tutto questo, un paradosso che vale la pena portare alla luce, perché rivela quanto un trattamento non progettato correttamente a monte possa produrre conseguenze illogiche a valle. Se un cittadino coinvolto in un incidente presenta tempestivamente istanza di accesso ex art. 22 e art. 24, comma 7, L. 241/90, il Comune è tenuto – secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato – a fornirgli il filmato della telecamera di sicurezza urbana per tutelare i propri interessi difensivi, senza poter opporre né il regolamento comunale, né il dissenso dell’altra parte coinvolta. Ma proprio quello stesso identico filmato, se acquisito d’iniziativa dagli organi di polizia per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le responsabilità, risulta – secondo la logica del provvedimento sul caso di Reggio Calabria – un trattamento privo di base giuridica, perché eccede la finalità di sicurezza urbana per cui il sistema è stato istituito. Il risultato è singolare: il cittadino può ottenere legittimamente le immagini per far causa o difendersi sul piano risarcitorio, ma l’autorità che istituzionalmente si occupa del rilievo dell’incidente non potrebbe, secondo la stessa impostazione, avvalersi della medesima fonte per svolgere quello stesso accertamento. È un cortocircuito che nasce da un difetto di progettazione a monte: un sistema di videosorveglianza pensato esclusivamente per la sicurezza urbana, senza una finalità e una base giuridica dedicate anche al supporto dell’istruttoria dei sinistri, finisce per rendere quel dato disponibile al privato che lo richiede, ma indisponibile – o quantomeno giuridicamente fragile – per l’ente pubblico che dovrebbe utilizzarlo nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali di polizia stradale. È la controprova, se ce ne fosse bisogno, che la soluzione al problema non sta nell’aggirare il vincolo di finalità caso per caso, ma nel prevederlo correttamente fin dalla progettazione del trattamento un argomento in più, se vogliamo, a favore di quel regolamento comunale “ben scritto” di cui abbiamo parlato in precedenza.
Il punto di equilibrio: il design del trattamento
Al termine di questa analisi, il provvedimento del Garante nei confronti del Comune di Reggio Calabria si presta a una lettura a due velocità.
Sul piano della protezione dei dati in senso proprio, la decisione è coerente e ben costruita: il vincolo di finalità che lega le telecamere di sicurezza urbana al loro scopo originario, l’assenza di una base giuridica autonoma per il riutilizzo amministrativo delle immagini, l’illegittimità della trasmissione alla Motorizzazione priva di copertura normativa specifica sono tutti passaggi che reggono a un vaglio tecnico rigoroso e che, non a caso, ricalcano un impianto argomentativo già collaudato in altri provvedimenti dell’Autorità sulla videosorveglianza pubblica.
Meno solido si rivela invece il provvedimento quando si addentra nel terreno, più specialistico, dell’infortunistica stradale: l’affermazione per cui l’assenza di un reato procedibile d’ufficio precluderebbe in radice ogni potere d’indagine della Polizia Locale non tiene conto della possibilità, espressamente prevista dall’art. 346 c.p.p., di compiere atti di assicurazione delle fonti di prova anche quando la condizione di procedibilità non sia ancora sopravvenuta, ma possa ancora sopraggiungere. Un’imprecisione che, per quanto non decisiva ai fini dell’esito finale, segnala i limiti di un approccio che tratta la materia della circolazione stradale come mero sfondo fattuale, anziché come disciplina di settore da maneggiare con altrettanto rigore. Ne emerge, nel complesso, un’indicazione operativa più che una censura isolata: i Comuni non possono continuare a trattare i propri sistemi di videosorveglianza come infrastrutture polifunzionali, buone per ogni esigenza che si presenti nel tempo. Serve, a monte, un trattamento progettato con cura fin dall’origine, che individui finalità specifiche e concrete per ciascun possibile utilizzo, anziché finalità generiche suscettibili di dilatazione interpretativa; un regolamento comunale che, alla luce della attuale formulazione dell’art. 2-ter del Codice Privacy, sappia effettivamente costituire base giuridica per gli usi ulteriori legittimi, come il supporto all’istruttoria degli incidenti stradali; e, a completamento del quadro, informative e valutazioni d’impatto aggiornate e coerenti con le finalità così individuate. Solo un impianto costruito in questi termini può evitare che la tecnologia pensata per proteggere i cittadini si trasformi, per approssimazione amministrativa più che per cattiva fede, in un terreno di contenzioso continuo tra enti locali e Autorità di controllo, a discapito di coloro che, la videosorveglianza e il diritto della protezione dei dati, mirano a proteggere: ciascuno di noi.










