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Vittime del dovere

Polizia locale municipale vigili 2 2

Quando il dipendente pubblico ha diritto alle speciali tutele?

Di Michele Mavino

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 25414/2026, depositata il 16 settembre 2026, è particolarmente interessante perché affronta il riconoscimento dello status di vittima del dovere e, soprattutto, chiarisce quando il rischio affrontato dal dipendente pubblico possa essere considerato sufficientemente qualificato ai fini della tutela prevista dalla legge n. 266/2005. La pronuncia presenta profili di interesse anche per gli appartenenti alla Polizia Locale, soprattutto quando siano impiegati in servizi operativi caratterizzati da particolari condizioni di rischio.

La vicenda riguarda un appartenente all’Arma dei Carabinieri che, nel 1985, era impegnato in un servizio di scorta, sicurezza e viabilità a favore di un’autocolonna militare. Dopo aver fermato il convoglio per consentire il transito di un’autovettura, nel riprendere la posizione assegnata alla testa della colonna aveva superato alcuni autocarri e si era scontrato di striscio con un veicolo proveniente in senso contrario, riportando infermità già riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

Il Tribunale aveva inizialmente respinto la domanda, ritenendo che l’incidente non fosse riconducibile alle particolari condizioni ambientali e operative richieste dalla normativa. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, aveva invece riconosciuto lo status di vittima del dovere e i conseguenti benefici. Contro questa decisione il Ministero dell’Interno aveva proposto ricorso per Cassazione.

Un primo principio ribadito dalla Cassazione riguarda la natura dello status. La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata secondo cui la condizione di vittima del dovere, prevista dall’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005, possiede natura di status. Di conseguenza, l’azione diretta al suo accertamento è imprescrittibile. Diverso è il discorso relativo ai singoli benefici economici e assistenziali derivanti dallo status, che costituiscono diritti autonomi e sono soggetti ai rispettivi termini prescrizionali.

Nel caso concreto la Cassazione respinge quindi l’eccezione ministeriale relativa alla prescrizione, anche considerando che la domanda amministrativa era stata presentata il 4 dicembre 2009 e rigettata il 9 giugno 2011, mentre il ricorso giudiziario era stato notificato il 22 marzo 2018.

La parte più interessante dell’ordinanza è però quella dedicata alla nozione di rischio qualificato. La Cassazione precisa che, ai fini del riconoscimento dello status, non è sufficiente che la lesione sia stata riportata semplicemente in occasione dello svolgimento di una delle attività indicate dall’art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005. Occorre qualcosa di più.

L’evento dal quale deriva la lesione deve rappresentare la concretizzazione della speciale pericolosità o del rischio tipicamente proprio dell’attività svolta. Questo passaggio impedisce di trasformare automaticamente qualsiasi infortunio occorso durante un servizio istituzionale in un evento idoneo al riconoscimento dello status di vittima del dovere. Deve esistere un collegamento qualificato tra attività istituzionale → rischio specifico generato da quella attività → evento lesivo → danno subito dal dipendente.

La Corte lo afferma espressamente nella motivazione. Non è sufficiente che le lesioni siano state riportate durante una delle attività tipizzate dalla legge ma è necessario che l’evento che le ha determinate costituisca una concretizzazione della particolare pericolosità o del rischio caratteristico di quella specifica attività.

Interessante è anche l’interpretazione della nozione di servizio di ordine pubblico contemplata dall’art. 1, comma 563, lett. b), della legge n. 266/2005. Il Ministero contestava che il servizio di scorta a un’autocolonna militare potesse rientrare in tale categoria. La Cassazione, pur correggendo in parte la motivazione della Corte territoriale, non accoglie la censura. La nozione viene letta in senso sostanziale, richiamando il concetto di ordine pubblico come complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si fondano l’ordinata e civile convivenza, la sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni. La questione, quindi, non può essere risolta semplicemente guardando alla denominazione formale attribuita al servizio.

Nel caso esaminato, il militare aveva dovuto regolamentare il traffico, fermarsi per consentire il transito di un veicolo e quindi riprendere rapidamente la testa del convoglio composto da dieci autocarri. Proprio durante tale manovra si era verificato l’incidente. La Cassazione considera queste circostanze idonee a individualizzare quella particolare situazione di rischio richiesta dalla normativa. Inoltre, richiama espressamente l’art. 177, comma 2, del Codice della strada, ricordando che l’utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme non libera il conducente del veicolo adibito a servizio urgente dall’obbligo di rispettare comunque le regole di comune prudenza e diligenza. In altre parole, la presenza di obblighi di prudenza nella guida non elimina automaticamente il rischio qualificato derivante dalle concrete modalità del servizio.

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