Anche dopo l’approvazione in commissione, il vero nodo che resta dietro bodycam, taser e nuove funzioni.
Di Michele Mavino
La riforma della Polizia Locale compie probabilmente il passaggio parlamentare più importante degli ultimi quarant’anni. Il 22 settembre la Commissione Affari costituzionali del Senato ha infatti concluso l’esame del disegno di legge S.1903, conferendo al relatore mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sullo stesso testo già approvato dalla Camera il 14 maggio 2026.
Se è indubbio che dopo la legge quadro n. 65 del 1986 il tentativo di riscrivere organicamente l’ordinamento della Polizia Locale rappresenti un passaggio di grande rilevanza, è altrettanto vero che, osservando il provvedimento dal punto di vista degli operatori, accanto alle novità positive emergono alcune questioni che il testo non sembra ancora risolvere definitivamente.
Il rischio è che si realizzi una riforma molto avanzata sul versante delle funzioni, dell’integrazione nel sistema della sicurezza e degli strumenti operativi, ma assai più prudente quando si passa al terreno dello status, delle risorse, della previdenza, degli organici e delle tutele economiche e professionali.
Prima di tutto occorre sgomberare il campo da un possibile equivoco, anche se gli operatori sparsi in tutta Italia sono ben consci dello stato dell’arte. Bodycam, taser, nuove banche dati, porto dell’arma fuori servizio e nuove tutele non diventeranno automaticamente operativi il giorno successivo all’approvazione parlamentare.
Il S.1903 è infatti una legge delega. Il Parlamento individua principi e criteri direttivi, ma una parte determinante del nuovo ordinamento dovrà essere costruita successivamente attraverso i decreti legislativi del Governo e gli ulteriori provvedimenti attuativi. È quindi corretto parlare di svolta normativa, molto meno corretto sarebbe descrivere tutte le misure annunciate come immediatamente operative.
La stessa scheda ufficiale del Senato qualifica espressamente il provvedimento come contenente deleghe al Governo e ricomprende tra le materie interessate polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, banche dati, formazione, infortuni, patrocinio legale, carriere, contrattazione, ruoli, piante organiche e armamento. Una quantità di materie enorme. Proprio questa ampiezza rende decisivo ciò che verrà scritto dopo l’approvazione della legge.
Il primo elemento che emerge dal testo è difficilmente contestabile. La Polizia Locale che viene delineata dalla riforma è sempre meno riconducibile alla vecchia immagine della “polizia municipale” prevalentemente amministrativa e sempre più inserita nel sistema complessivo della sicurezza pubblica e urbana.La delega interviene sulle qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, sulle forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, sull’accesso alle banche dati, sul collegamento con il NUE 112, sull’armamento, sugli strumenti di autotutela e sulle operazioni fuori territorio. Può essere visto come il riconoscimento legislativo di una trasformazione che, nei fatti, si è già verificata da anni nelle strade delle città italiane.
Sicurezza urbana, controlli del territorio, contrasto allo spaccio, incidenti stradali, TSO, servizi congiunti, grandi eventi, violenza urbana, attività di polizia giudiziaria e molto altro riempiono ormai le giornate degli operatori, ed il confine operativo tra alcune attività della Polizia Locale e quelle svolte dalle Forze di polizia statali è diventato progressivamente molto più sottile. La riforma non fa altro che prendere atto di questa realtà.
Il problema è capire se alla crescente assimilazione delle responsabilità operative corrisponderà una parallela crescita delle garanzie riconosciute agli operatori.
Bodycam e taser fanno notizia. Previdenza e status molto meno
È inevitabile che l’attenzione mediatica si concentri su taser, bodycam, giubbotti antiproiettile e porto dell’arma. Sono le novità più immediatamente comprensibili. La delega contempla effettivamente armi a impulsi elettrici, strumenti di autodifesa e dispositivi destinati alla tutela dell’incolumità degli operatori, comprese le videocamere indossabili. Prevede inoltre una disciplina del porto delle armi che riguarda anche determinate situazioni al di fuori del servizio. Sono innovazioni importanti, ma dal punto di vista della categoria probabilmente non sono queste le questioni decisive.
Un agente al quale vengono consegnati una bodycam, un giubbotto antitaglio e, eventualmente, un taser dispone certamente di strumenti operativi migliori. Ma rimane un dipendente pubblico inserito nel comparto Funzioni Locali e continua quindi a porsi il problema di quale riconoscimento giuridico, previdenziale, assicurativo ed economico debba accompagnare funzioni che comportano rischi sempre maggiori.
Il resoconto ufficiale della seduta della Commissione Affari costituzionali del 16 settembre è particolarmente interessante perché permette di comprendere quali fossero alcune delle questioni ancora aperte.
Sono stati respinti, tra gli altri, emendamenti diretti a rafforzare le tutele assicurative, pensionistiche e assistenziali e la tutela legale; altri miravano ad avvicinare sotto determinati profili il trattamento previdenziale, assicurativo, infortunistico ed economico della Polizia Locale a quello della Polizia di Stato. Sono state respinte anche proposte riguardanti l’accesso a ulteriori banche dati e il rafforzamento della specifica sezione della Polizia Locale nel CCNL.
Naturalmente il fatto che un emendamento sia stato respinto non significa automaticamente che la materia sia del tutto assente dal testo. Il provvedimento contiene, ad esempio, importanti aperture proprio sul versante assistenziale, assicurativo e infortunistico. Ma politicamente e professionalmente il dato resta significativo, molte delle richieste provenienti dalla categoria non sono state trasformate in prescrizioni legislative ulteriori, e soprattutto non c’è traccia delle risorse che servirebbero per venire incontro almeno parzialmente alle richieste della categoria.
La CISL FP, nell’audizione al Senato, aveva chiesto tra l’altro il superamento dei limiti assunzionali per gli enti virtuosi, un piano straordinario per gli organici, maggiori tutele previdenziali e assistenziali, il riconoscimento delle peculiarità del lavoro svolto, il rafforzamento della sezione dedicata alla Polizia Locale nel CCNL e un accesso più ampio alle banche dati nazionali. Richieste che mostrano bene quanto la discussione della categoria vada molto oltre il tema delle dotazioni operative.
C’è poi un problema difficilmente aggirabile. Le funzioni possono essere aumentate per legge, gli operatori, invece, non aumentano per decreto. Secondo i dati richiamati dall’ANCI durante il percorso parlamentare e riportati anche nel dibattito sulla riforma, il personale della Polizia Locale è passato da 59.917 unità nel 2009 a 48.458 nel 2024.
Da un lato si immagina una Polizia Locale maggiormente integrata nella sicurezza urbana e nel sistema di sicurezza nazionale, dall’altro questa trasformazione avviene su Corpi che in molti territori hanno subito negli anni una consistente riduzione del personale.Una pattuglia impegnata in un servizio coordinato di controllo del territorio è una pattuglia che non può contemporaneamente occuparsi di incidenti stradali, commercio, edilizia, ambiente, polizia amministrativa, viabilità, occupazioni abusive o delle decine di altre competenze attribuite ai Comuni. Il rischio è quindi quello di ampliare ancora una volta il catalogo delle funzioni senza affrontare contemporaneamente la capacità materiale degli enti di esercitarle.
La Commissione Bilancio del Senato ha esaminato poi espressamente la sostenibilità finanziaria del provvedimento. Il meccanismo prevede specifiche coperture per alcune misure, mentre per una parte rilevante dell’attuazione opera una clausola di invarianza finanziaria, cioè le amministrazioni devono provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili.
Se una riforma vuole contemporaneamente aumentare formazione, dotazioni, sicurezza degli operatori, interoperabilità informatica, accesso alle banche dati, integrazione operativa e organizzazione dei Corpi, qualcuno dovrà sostenerne concretamente i costi. Ed invece si provvede parallelamente a ridurre anche la quota dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del CdS spettanti ai Comuni (Clicca qui per leggere il nostro approfondimento)
Una riforma nazionale priva di un robusto sostegno finanziario rischia paradossalmente di aumentare, anziché diminuire, le differenze territoriali tra i piccoli Comuni e le città metropolitane.
Emblematica è poi la previsione sulla tutela legale. Il testo introduce la possibilità, per il personale coinvolto per fatti di servizio connessi all’uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica, di ricorrere a un professionista di fiducia con spese sostenute dall’ente oppure all’avvocatura dell’amministrazione. Bello, direte voi. Peccato che la disciplina è accompagnata da condizioni, tra cui la verifica dell’assenza di conflitto di interessi e della disponibilità delle risorse nel bilancio dell’ente. Proprio quest’ultimo elemento ha attirato l’attenzione della Commissione Bilancio del Senato, che ha evidenziato la questione della sostenibilità del limite collegato alle disponibilità finanziarie dell’ente. Ci chiediamo quindi, può una tutela collegata a un rischio professionale dipendere dalla capacità finanziaria del Comune nel quale l’operatore presta servizio?
Bodycam: attenzione a non confondere dotazione e utilizzabilità
Anche sulle bodycam occorrerà evitare facili entusiasmi. Prevedere legislativamente la possibilità di dotarne gli operatori non significa aver risolto tutti i problemi relativi al loro impiego. Restano questioni delicate riguardanti presupposti di attivazione, finalità del trattamento, conservazione delle immagini, accesso ai dati, utilizzo probatorio, rapporti con la disciplina dei lavoratori e protezione dei dati personali.
Il Garante per la protezione dei dati personali si è già occupato nel 2026 proprio dell’impiego di bodycam collegate all’utilizzo del taser da parte della Polizia Locale di Venezia, affrontando le implicazioni derivanti dal trattamento dei dati effettuato mediante tali strumenti. Ne abbiamo parlato sulle pagine di questo portale alcuni mesi orsono. La futura disciplina dovrà quindi costruire un quadro uniforme, altrimenti il rischio è quello di avere lo strumento materialmente agganciato alla divisa ma di lasciare i Comandi davanti alle stesse incertezze operative già sperimentate con molti sistemi tecnologici.
L’accesso alle banche dati: finalmente, ma con quali limiti?
Un’altra apertura importante riguarda l’accesso ai sistemi informativi. La riforma affronta finalmente un’anomalia denunciata da anni dagli operatori, cioè quella di essere titolari di funzioni di polizia giudiziaria, stradale e di pubblica sicurezza senza poter sempre accedere direttamente alle informazioni necessarie per esercitarle. La delega prevede forme di accesso al CED del Ministero dell’interno e ai sistemi della Motorizzazione e del PRA, secondo condizioni e modalità che dovranno essere definite. Anche qui la partita è tutt’altro che chiusa.
Durante l’esame in Commissione il Governo stesso ha riconosciuto l’importanza del tema, precisando che erano in corso approfondimenti per individuare quali banche dati potessero essere rese accessibili e quali dovessero invece restare riservate. C’è quindi una apertura importante, ma il risultato concreto dipenderà ancora una volta dalla normativa attuativa. Il Governo dovrà comunque tener conto anche delle recenti pronunce giurisprudenziali che hanno chiarito come la Polizia Locale debba accedere gratuitamente almeno alle banche dati della Motorizzazione.
Gli ordini del giorno
Nella seduta conclusiva del 22 settembre il Governo ha accolto numerosi ordini del giorno e un ulteriore ordine del giorno come raccomandazione. Ma il dato giuridicamente più importante è che la Commissione ha conferito mandato al relatore sul testo proveniente dalla Camera senza modificazioni.
Un ordine del giorno impegna politicamente il Governo, ma non modifica il testo normativo né equivale all’approvazione di un emendamento. È anche su questo punto che ANVU ha espresso una posizione fortemente critica, sostenendo che gli ordini del giorno accolti non siano sufficienti a rispondere alle richieste avanzate dalla categoria in materia di organici, retribuzioni, previdenza, tutela legale, formazione e specificità professionale. Si tratta naturalmente della posizione dell’associazione, non di un dato normativo, ma fotografa una parte significativa del malcontento emerso durante il percorso della riforma.










