La reiterazione dell’illecito non basta, serve un pericolo concreto per la sicurezza.
Di Michele Mavino
La Sentenza della Corte di Cassazione nr 34439 del 24 settembre scorso affronta il tema della condizioni che devono effettivamente sussistere affinché la reiterazione delle condotte previste dall’art. 9 del D.L. 14/2017 possa giustificare l’adozione del divieto di accesso previsto dall’art. 10, comma 2, e quali verifiche debba compiere il giudice penale quando viene contestata la violazione del divieto.
Il caso nasce dall’attività di un parcheggiatore abusivo, già destinatario di un provvedimento del Questore di Caserta che gli vietava l’accesso a determinate aree urbane del Comune di Maddaloni. L’interessato, trovato nell’area nonostante il divieto, era stato condannato in primo grado e successivamente dalla Corte d’appello di Napoli per l’inosservanza della misura. La Cassazione, tuttavia, annulla la sentenza con rinvio.
La Corte sancisce che la reiterazione della condotta illecita non determina automaticamente quella situazione di pericolo per la sicurezza che legittima il DASPO urbano. L’art. 10, comma 2, del D.L. 14/2017 consente al Questore, in presenza della reiterazione delle condotte indicate dall’art. 9, di vietare l’accesso a determinate aree quando dalla condotta possa derivare “pericolo per la sicurezza”.
Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 47/2024, la Suprema Corte ricorda che il DASPO urbano costituisce una misura di prevenzione personale atipica e che, proprio per questo motivo, il concetto di sicurezza non può essere interpretato in maniera indefinita o eccessivamente estensiva. Non è sufficiente, quindi, che la presenza della persona sia semplicemente indesiderata, molesta o incompatibile con il decoro di una determinata area, ma occorre certamente di più. La condotta deve essere concretamente indicativa della possibilità che la presenza del soggetto possa determinare un pericolo per terzi, ad esempio attraverso comportamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti. Inoltre, il pericolo deve derivare dalla condotta concretamente tenuta e non dalla mera personalità dell’interessato o dai suoi precedenti penali.
Il DASPO urbano non può essere trasformato in uno strumento generale di allontanamento di persone semplicemente considerate problematiche.
Il ragionamento diventa particolarmente significativo quando viene applicato alla figura del parcheggiatore abusivo. Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva individuato il pericolo per la sicurezza nel fatto che l’attività veniva svolta in una zona caratterizzata da un continuo flusso di veicoli. Secondo i giudici di merito, alcuni automobilisti avrebbero potuto non tollerare la richiesta di pagamento del parcheggiatore abusivo e da ciò sarebbero potute nascere delle liti. Per la Cassazione questa motivazione non è sufficiente.
Il rischio di eventuali discussioni rappresenta infatti una situazione ipotetica e congetturale. La Corte costituzionale, invece, ha escluso che il DASPO possa essere giustificato da situazioni di pericolo remote o meramente ipotetiche.
Il DASPO urbano non serve semplicemente a eliminare da determinate zone persone che tengono comportamenti contrari al decoro o che commettono ripetutamente illeciti amministrativi. La misura incide sulla libertà di movimento del destinatario e richiede quindi una valutazione individualizzata della pericolosità della condotta.
Il rapporto con l’art. 7, comma 15-bis, del Codice della strada
Infine, la Cassazione ricorda che, rispetto all’attività di parcheggiatore abusivo, deve essere tenuto distinto il sistema sanzionatorio specificamente previsto dall’art. 7, comma 15-bis, CdS.
Richiamando propri precedenti, la Corte osserva che l’inosservanza di un provvedimento finalizzato esclusivamente a impedire l’attività abusiva non può automaticamente trasformarsi nel reato previsto dall’art. 650 c.p., proprio in ragione del principio di specialità dell’art. 9 della legge n. 689/1981. Anche questo contribuisce a delimitare l’ambito del DASPO, che non può essere utilizzato semplicemente per rafforzare sul piano penale una condotta per la quale l’ordinamento già prevede una specifica risposta amministrativa.










