Per la Cassazione non basta il possesso per integrare il reato.
Di Michele Mavino
La vicenda esaminata dalla Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 33991/2026, nasce dalla condanna di un volontario della Protezione civile trovato, nel maggio 2020, con un lampeggiante blu nel bagagliaio della propria autovettura. La Corte d’appello di Messina aveva confermato la responsabilità per il reato previsto dall’art. 497-ter c.p., ritenendo illecita la detenzione del dispositivo. Il quadro fattuale, però, presentava una particolarità decisiva. Durante l’emergenza Covid, l’associazione di volontariato cui apparteneva l’imputato stava collaborando con la Polizia Locale del Comune di Gaggi per i controlli sul territorio. Proprio a causa della scarsità di mezzi pubblici, i volontari erano stati autorizzati a utilizzare le proprie autovetture e a impiegare lampeggianti blu. Il ricorrente era regolarmente iscritto all’associazione.
Ed è proprio da questo dato che la Cassazione costruisce il proprio ragionamento. L’art. 497-ter c.p. punisce chi detiene illecitamente segni distintivi, contrassegni o documenti in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti che ne simulano la funzione. La Corte sottolinea che, nel caso specifico, la contestazione riguardava la detenzione, non l’utilizzo del lampeggiante. Di conseguenza, il punto centrale non era verificare se fossero rispettate le condizioni per l’uso del dispositivo previste dal Codice della strada, ma stabilire se il semplice possesso fosse illecito.
Secondo i giudici di legittimità, la detenzione non poteva essere qualificata come illecita perché era stata la stessa autorità pubblica ad autorizzare i volontari della Protezione civile a impiegare quei dispositivi nell’ambito delle attività emergenziali. Per questo motivo mancava l’elemento oggettivo della fattispecie. Particolarmente importante è anche il passaggio relativo al luogo del controllo. Il volontario era stato fermato in un Comune diverso da quello in cui prestava servizio, ma la Cassazione ritiene tale circostanza irrilevante, in quanto il lampeggiante non era montato sulla vettura, non era in uso, ma si trovava semplicemente nel bagagliaio. Da qui l’annullamento senza rinvio della condanna, perché il fatto non sussiste.
La sentenza ha un valore operativo perché costringe a distinguere due piani che spesso vengono sovrapposti. Un conto è detenere un lampeggiante blu, ben altra cosa è utilizzarlo su un veicolo. La Cassazione chiarisce espressamente che, nel caso esaminato, non erano decisive le disposizioni che disciplinano l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva. Quelle norme avrebbero assunto rilievo soltanto se il lampeggiante fosse stato effettivamente impiegato. Qui, invece, la condotta contestata era la semplice detenzione.
La stessa Cassazione precisa, indirettamente, che l’esito sarebbe potuto essere diverso se il dispositivo fosse stato effettivamente utilizzato senza titolo.
La pronuncia comunque non dice che chiunque possa tenere liberamente in auto un lampeggiante blu. Afferma solo che nel caso concreto la detenzione non era illecita perché era collegata a un’autorizzazione proveniente dall’autorità pubblica e a un’attività di volontariato istituzionalmente riconosciuta.
La libera commerciabilità dell’oggetto, infatti, non coincide necessariamente con la liceità della sua detenzione in qualunque contesto, così come non legittima automaticamente il suo impiego su strada. Il discrimine resta la nozione di detenzione illecita richiesta dalla norma penale.
Il rapporto con l’art. 177 CdS
Nel ricorso la difesa aveva richiamato anche l’art. 177 CdS, sostenendo che i volontari della Protezione civile potessero utilizzare i dispositivi blu in situazioni di emergenza e durante le operazioni di soccorso. La Cassazione, però, sceglie una strada più semplice e più rigorosa. Non entra realmente nel merito della disciplina dell’art. 177 per stabilire se, in quel momento, il volontario avrebbe potuto accendere il lampeggiante. Ritiene quella questione non decisiva perché il dispositivo non era in uso.
Va però evidenziato un limite importante della pronuncia. Il fatto risale all’8 maggio 2020, nel pieno della prima fase emergenziale Covid. La Cassazione richiama espressamente il carattere eccezionale di quella situazione e il fatto che l’autorità pubblica avesse autorizzato l’impiego dei mezzi privati dei volontari proprio a causa della scarsità di mezzi disponibili. Non sarebbe quindi corretto trasformare questa decisione in un principio secondo cui qualsiasi volontario di Protezione civile possa oggi portare stabilmente in auto un lampeggiante blu. Solo quando esiste un titolo concreto che rende lecita la detenzione, manca il requisito dell’illiceità richiesto dall’art. 497-ter c.p.










