Non si può contestare genericamente il funzionamento dell’Etilometro.
Di Giovanni Paris
La sentenza della Corte di Cassazione penale n° 30250/26 stabilisce che, in materia di guida in stato di ebbrezza, l’onere del pubblico ministero di dimostrare la regolare omologazione e verifica periodica dell’etilometro sorge esclusivamente a fronte di contestazioni difensive specifiche e circostanziate, risultando invece inidonee le mere richieste esplorative o le censure di carattere astratto e congetturale. La pronuncia chiarisce inoltre che un breve intervallo temporale tra la condotta di guida e l’alcoltest, così come fattori ambientali quali l’umidità, non inficiano automaticamente l’affidabilità della misurazione se questa è confortata dal complessivo quadro probatorio, inclusi gli elementi sintomatici rilevati dagli operatori di polizia. Sul piano operativo, viene sottolineata la necessità per le forze dell’ordine di documentare meticolosamente la sequenza cronologica degli eventi e di garantire la tracciabilità della matricola dello strumento, consolidando così la validità probatoria dell’accertamento.
Di seguito l’analisi giuridica, diapositive, check list ed infografica.










