di Stefano MANINA
Licenziato il 13 ottobre scorso dal Consiglio dei Ministri ed avviato verso l’iter che potrebbe portare ad una sua definitiva adozione, lo schema di decreto legislativo contenente il nuovo codice stradale offre numerosi spunti di analisi, soprattutto nell’ottica di scovare le novità più importanti che andranno a caratterizzare questo nuovo complesso di disposizioni, una volta approvato in via definitiva.
Nel voler poco alla volta analizzare e approfondire l’impianto generale di quello che con la prossima primavera sarà il nuovo Codice della Strada iniziamo a soffermarci sui principi generali e informatori che reggono tutto l’impianto normativo con il quale il nuovo testo si apre proprio con l’enunciazione dei principi generali contenuti nel Capo I del Titolo I.
Ambito di applicazione e definizioni – Articolo 1.
Prevede che il Codice della Strada trovi applicazione alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade ad uso pubblico, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento nazionale, dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.
La norma rimanda poi allo specifico allegato per quanto concerne le singole definizioni stradali,
Segue poi l’enunciazione dei principi cardine cui la norma si ispira ovvero:
Principio di libera circolazione – Articolo 2 secondo il quale la disciplina delle modalità di esercizio della mobilità sulle strade ad uso pubblico si fonda sul principio della libera circolazione in ogni forma e con ogni mezzo, nel rispetto dei limiti, degli obblighi e dei divieti stabiliti.
Ne consegue la concretizzazione del principio di legalità e tassatività della norma attraverso l’enunciazione che, salvo situazioni emergenziali possono essere imposte limitazioni alla circolazione del singolo utente o veicolo solo nei casi disciplinati dal codice stesso o espressamente previsti in altre disposizioni di legge.
Tali obblighi e divieti dovranno essere imposti esclusivamente per motivi di interesse pubblico connessi alla tutela della salute, alla tutela dell’ambiente, all’ordine pubblico e alla proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza.
Principio di precauzione – Articolo 3.
Tutti i comportamenti degli utenti della strada sono improntati al principio di precauzione, inteso come vincolo ad agire secondo criteri di prudenza, cautela e attenzione al fine di prevenire situazioni di danno o pericolo destinate a incidere negativamente sulla vita, sull’incolumità delle persone e degli animali, nonché sui beni pubblici o privati.
Gi utenti della strada devono quindi astenersi da qualsiasi comportamento destinato a costituire pericolo o intralcio per la circolazione, salvaguardando, in ogni caso, la sicurezza stradale ed evitando situazioni idonee a compromettere la fluidità del traffico o il corretto utilizzo delle strade.
Tali comportamenti dovranno essere assunti anche rispetto ai comportamenti di terzi che possono essere previsti e gestiti con l’ordinaria diligenza, tenuto conto delle circostanze soggettive e oggettive conosciute o conoscibili al momento dell’evento.
Principio di responsabilità – Articolo 4.
L’utente della strada è tenuto ad agire secondo responsabilità, osservando con diligenza le regole di condotta che attengono alla circolazione, ai titoli abilitativi e ai veicoli.
Durante la marcia, i conducenti mantengono costantemente l’attenzione sulla circolazione, evitando ogni causa di distrazione.
La violazione del principio di precauzione o delle regole di condotta di cui al presente articolo non consente al soggetto responsabile di invocare il principio di affidamento nel comportamento di terzi, quando tale comportamento può essere previsto e gestito con l’ordinaria diligenza.
Principio di adeguatezza delle condotte – Articolo 5.
Gli utenti della strada adeguano la propria condotta alle condizioni oggettive della circolazione, valutando secondo il criterio dell’ordinaria diligenza la possibile incidenza di tali condizioni sui fattori di rischio rilevanti per la propria incolumità o per quella degli altri utenti.
In fase di marcia, i conducenti adeguano l’utilizzo del veicolo all’esigenza di assicurare il costante controllo del mezzo in tutte le circostanze, tenuto conto:
delle caratteristiche costruttive delle strade,
delle condizioni di traffico e di visibilità e atmosferiche,
delle caratteristiche costruttive e della velocità di marcia del veicolo,
delle proprie capacità psico-fisiche di controllo del mezzo e di reazione ad eventi prevedibili
In particolare poi la sosta e la fermata devono essere effettuate nel rispetto delle norme in modo da non arrecare danno o intralcio alle esigenze di ordinata circolazione, di preservare la piena fruibilità delle strade anche da parte dei soggetti con ridotta mobilità, di evitare qualsiasi impatto sull’ordine pubblico e sul decoro urbano.
A loro volta i pedoni devono evitare attraversamenti non conformi alla segnaletica, nonché comportamenti idonei ad alterare le condizioni ordinarie della circolazione, al fine di evitare l’esposizione individuale al rischio e prevenire sinistri
Principio di solidarietà sociale- Articolo 6.
In ogni situazione di pericolo e di ingombro della circolazione che si ripercuotono sulla sicurezza stradale o che possono compromettere la vita e l’incolumità delle persone, l’utente della strada ha l’obbligo di porre in essere ogni azione possibile per rimuovere immediatamente la causa del pericolo o dell’ingombro, comunque ricollegabile al suo comportamento.
Inoltre è tenuto a prestare cure, aiuto e soccorso a coloro che, nella circolazione su strada, si trovano, anche per fatti a lui non imputabili, in grave stato di difficoltà fisica.
Principi di sostenibilità e neutralità tecnologica – Articolo 7.
Le disposizioni del codice sono informate ad obiettivi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale della mobilità, consistenti nel miglioramento degli indicatori di qualità della circolazione in termini di densità del traffico veicolare e congestionamenti, tempi medi di percorrenza, emissioni inquinanti, accessibilità per l’utenza vulnerabile.
Il tutto promuovendo l’utilizzo razionale delle infrastrutture di connessione, l’ottimizzazione della fluidità del traffico, la promozione della mobilità pedonale, collettiva e con veicoli non inquinanti.
Il codice riconosce e promuove le innovazioni tecniche e tecnologiche idonee a incentivare migliori condizioni di mobilità e a ridurre l’impatto della circolazione sulla popolazione e sull’ambiente nel rispetto del principio di neutralità5 tecnologica, inteso come regola di indifferenza tra innovazioni tecniche o tecnologiche idonee a produrre risultati equivalenti in termini di rapporto costi e benefici.
Cultura della sicurezza stradale- Articolo 8.
Il nuovo codice è finalizzato a promuovere una cultura della sicurezza stradale fondata sul corretto uso della strada, sulla consapevolezza e prevenzione dei rischi derivanti dalla circolazione su strada, sul rispetto dei diritti dei terzi, sulla tutela di tutti gli utenti, con particolare riferimento a quelli vulnerabili, sulla collaborazione con gli organi di polizia stradale nel promuovere e ripristinare la regolarità della circolazione, nell’identificare le cause dei sinistri, nell’accertare le relative responsabilità.
A tale obbiettivo concorrono tutti i soggetti e gli enti, pubblici e privati, compresi gli enti del Terzo settore, che perseguono finalità pubbliche, civiche, solidaristiche o di utilità sociali in materia rivolgendosi a tutti gli utenti della strada, con particolare riferimento ai giovani e agli studenti.
Educazione alla sicurezza stradale – Articolo 9.
Per garantire tra i giovani la promozione e diffusione della cultura del corretto uso della strada e della sicurezza stradale saranno previsti specifici progetti educativi e formativi promossi dal Ministero dell’istruzione e del merito, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con gli enti.
I progetti sono finalizzati a promuovere e favorire la formazione dei giovani sui principi di sicurezza stradale, sulle regole in materia di corretto utilizzo delle strade e della relativa segnaletica, sulla condotta dei veicoli, sul comportamento degli utenti, con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche e all’utilizzo dei dispositivi di comunicazione nonché a promuovere la conoscenza dei mezzi di trasporto utili a favorire una mobilità sostenibile.
Le istituzioni scolastiche possono inserire tali attività, nel piano triennale dell’offerta formativa, in coerenza con le disposizioni in materia di insegnamento trasversale di educazione civica.
Le scuole secondarie di secondo grado organizzano i corsi extracurricolari di educazione stradale anche stipulando convenzioni con gli enti preposti.










