Di Michele Mavino
La conoscenza del nominativo dell’agente che ha accertato una violazione amministrativa non può essere negata richiamando genericamente la tutela della riservatezza o il rischio di possibili reazioni del cittadino sanzionato. È il principio ribadito dal TAR Lazio, Roma, sezione I, con la sentenza n. 14477 del 31 agosto 2026, che offre indicazioni precise ai Comandi di polizia locale nella gestione delle istanze di accesso difensivo.
La controversia nasce dal diniego opposto a una richiesta diretta a conoscere l’identità degli agenti che avevano redatto un preavviso di accertamento. Il richiedente aveva motivato l’istanza con l’esigenza di contestare l’accertamento e proporre querela di falso. Il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza della domanda di accesso, ordinando all’amministrazione di comunicare i nominativi, ma ha respinto la contestuale richiesta di risarcimento.
Tutto ruota intorno al rapporto tra identificabilità dell’autore dell’accertamento e diritto di difesa. L’articolo 24, comma 7, della legge n. 241/1990 garantisce l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. La richiesta deve quindi presentare un collegamento concreto con la posizione del richiedente. Nel caso esaminato, tale collegamento derivava direttamente dall’accertamento che lo riguardava.
Il TAR richiama e fa proprie le motivazioni del Consiglio di Stato, sezione V, n. 2530 del 5 aprile 2022, relative all’identificazione di un agente accertatore del servizio ferroviario. La conoscenza del nominativo consente di verificare la legittimazione del soggetto che ha esercitato il potere sanzionatorio e di valutare le iniziative difensive. Questa esigenza può sussistere anche prima dell’avvio di un giudizio se serve anche a decidere, consapevolmente, se e come agire.
Di fatto, viene esclusa l’esistenza di un generale diritto all’anonimato del verbalizzante. Il nominativo dell’agente è un dato personale, ma la sua comunicazione non coinvolge, per ciò solo, le categorie di informazioni che richiedono una tutela rafforzata. La riservatezza non costituisce pertanto una clausola capace di sottrarre automaticamente all’accesso l’identità di chi ha esercitato una funzione pubblica.
Anche il richiamo alla sicurezza degli operatori, nella controversia esaminata, non giustifica il diniego. La pronuncia non affronta situazioni particolari soggette a specifici regimi di protezione e respinge l’idea che il semplice rischio astratto di reazioni del sanzionato possa sostenere un oscuramento generalizzato.
Si deduce quindi che l’eventuale identificazione mediante matricola non risolve, da sola, una successiva istanza di accesso al nominativo. Occorre distinguere le modalità di compilazione dell’atto dalla conoscibilità dei documenti che permettono di risalire al suo autore. La sentenza, peraltro, non dichiara illegittimo l’uso della matricola e non afferma che la mancata indicazione del nome renda automaticamente invalido l’accertamento, decidendo sul diritto di accesso, non sulla validità della sanzione.
Altrettanto importante è delimitare l’oggetto dell’ostensione. Il riconoscimento del diritto a conoscere i nominativi non comporta un accesso indiscriminato ai dati privati degli operatori. E’ necessario consentire l’identificazione funzionale dell’accertatore, soddisfando la richiesta fornendo solo grado e nominativo..
La decisione distingue infine nettamente l’illegittimità del diniego dal diritto al risarcimento. Quest’ultimo non nasce automaticamente dall’accoglimento della domanda di accesso ma occorre dimostrare un pregiudizio concreto e il suo collegamento con la condotta amministrativa. Nel caso esaminato, il danno era stato prospettato in termini troppo generici.
Il TAR precisa inoltre che una querela penale può essere presentata anche contro ignoti e che l’eventuale falso in atto pubblico è procedibile d’ufficio. Questo passaggio va tenuto distinto dalla querela di falso, richiamata inizialmente dal ricorrente, in quanto si tratta di strumenti differenti, che non devono essere sovrapposti.









