Si apre in una nuova scheda

Recidiva nella guida senza patente

La patente e un documento di guida

Gli elementi necessari per dimostrarla in Tribunale.

Di Michele Giuliano Perrone

In tema di guida senza patente (Art. 116 comma 15 del Codice della Strada), la giurisprudenza di Legittimità, ossia la Corte di Cassazione, ha sancito nuove regole sull’onere della prova in merito al reato  della recidiva di guida senza patente in un  biennio. Difatti, con la sentenza n. 35223 del 2 Ottobre 2026, i Giudici della Suprema Corte ribadiscono il concetto che, per “accertare la recidiva della guida senza patente nel biennio” non è necessario produrre una copia formale della precedente violazione ma può essere sufficiente che l’ accusa per far scattare il suddetto reato, fornisca un idoneo e minimo mezzo di prova (come può essere ad esempio il verbale di contestazione redatto dagli organi di Polizia stradale, la notifica dell’ invio del verbale, una testimonianza, l’ iscrizione a ruolo e/o l’ annotazione della Polizia Giudiziaria).

Per difendersi l’ imputato, deve allegare degli elementi utili attraverso i quali può dimostrare che la precedente sanzione non era diventata definitiva, come ad esempio la presentazione di un ricorso.

L’INCIPIT DELLA VICENDA

In Sicilia, il Tribunale di Marsala aveva condannato un uomo alla pena dell’ arresto a 8 mesi e di un ammenda a 800 euro, per i reati di: possesso senza motivo di arnesi da scasso, porto ingiustificato di coltello e recidiva nella guida di un veicolo senza patente.

La sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte d’ Appello di Palermo che confermava la decisione del Tribunale. Insoddisfatti del grado di giudizio, l’ imputato ed il suo legale facevano ricorso per Cassazione. A sua discolpa, l’ imputato aveva sostenuto dinanzi ai giudici che non ci fosse la prova della recidiva di guida nel biennio. In giudizio, il suo legale sosteneva altresì che mancasse nel fascicolo dibattimentale un’ attestazione “certa del fatto che la precedente contestazione fosse diventata definitiva.”.

Sempre l’ imputato dichiarava che l’ onere della prova spettasse all’ accusa, in quanto non ricordava se il verbale fosse stato impugnato.

IL FOCUS SULLA SENTENZA

La Suprema Corre, cassava il ricorso, richiamando un orientamento oramai consolidato in giurisprudenza, ovvero quello che per dimostrare il presupposto della precedente violazione, non è indispensabile un documento di definitività in quando è sufficiente come onere della prova anche una testimonianza, una notifica, un iscrizione a ruolo del verbale e/o un’ annotazione da parte degli organi di Polizia.

Per gli “ ermellini” è esclusa una necessità di certificazione formale quando nella precedente violazione manchino documenti contrari specifici.

IL NON RICORDO NON BASTA COME DIFESA

Il principio espresso chiarisce che la “tutela dell’ imputato richiede l’ allegazione di fatti concreti, mentre una condotta difensiva basata sull’ amnesia del soggetto, è insufficiente ad arginare l’ efficacia probatoria del verbale esibito dalla pubblica accusa”.

LA RECIDIVA DELL’ ARTICOLO 116 CDS

L’ articolo 116 comma 15 del codice della strada, stabilisce che la prima violazione per la guida senza patente (perché mai conseguita) è un illecito amministrativo. Tuttavia, in caso di recidiva nel biennio, l’ illecito si trasforma in penale. In quest’ ultimo caso, si ha una pena detentiva dell’ arresto fino ad 1 anno, si applica inoltre la pena pecuniaria dell’ ammenda da 2257 a 9032 euro. Il giudizio per il reato in essere, è di competenza del Tribunale in composizione monocromatica.

CONCLUSIONI

Come abbiamo avuto modo di analizzare in queste righe, la Suprema Corte ha  rigettato il ricorso condannando l’ imputato al pagamento delle spese processuali. La sentenza conferma che, nei procedimenti per il reato de quo, l’ accusa non necessariamente deve fornire una certificazione “ formale” ma in un ottica di un giusto procedimento, deve fornire un quadro probatorio anche minimo.

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