Autocertificazioni non veritiere

Per la Cassazione il falso non diventa innocuo solo perché la dichiarazione non incide sul beneficio richiesto.
Di Michele Mavino
Con la sentenza n. 32893/2026, depositata dalla Quinta Sezione penale, la Corte di Cassazione torna sul delicato rapporto tra dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. 445/2000 e il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico previsto dall’art. 483 c.p. La decisione prende le mosse dalla condanna di un soggetto che, nell’ambito di una domanda finalizzata all’accesso a finanziamenti, aveva dichiarato l’assenza di procedimenti pendenti, nonostante ne esistesse uno a carico della società della quale era amministratore unico. La Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione del Tribunale, che aveva riqualificato l’originaria contestazione...









