Si apre in una nuova scheda

La quasi flagranza tra percezione diretta e notizia della persona offesa

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L’evoluzione della giurisprudenza fino a Cass. pen., sez. I, n. 31889/2026.

Di Emanuele Mattei

1. Premessa: una pronuncia che riapre, solo apparentemente, una questione chiusa

La sentenza della Corte di cassazione, Sez. I penale, 25 agosto 2026, n. 31889, si colloca in un punto particolarmente delicato della disciplina dell’arresto in flagranza: il rapporto tra la notizia del reato proveniente dalla persona offesa e la possibilità per la polizia giudiziaria di procedere all’arresto in una situazione di cosiddetta «quasi flagranza».

La questione non è nuova. Essa aveva trovato una soluzione apparentemente definitiva nelle Sezioni Unite, con la sentenza 21 settembre 2016, n. 39131, Ventrice, che aveva escluso la configurabilità della quasi flagranza quando l’inseguimento dell’indagato fosse iniziato sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi, senza una previa percezione diretta del fatto da parte degli operanti.

La pronuncia del 2026, tuttavia, introduce una precisazione di grande rilievo: la circostanza che la polizia giudiziaria apprenda inizialmente del fatto dalla persona offesa non esclude, di per sé, la quasi flagranza, quando l’arresto non sia il risultato di una successiva attività investigativa, ma consegua alla percezione immediata e autonoma, da parte degli operanti, di cose, tracce e ulteriori elementi obiettivi inequivocamente collegati al reato e all’indiziato.

Il punto, dunque, non è stabilire se la polizia giudiziaria possa ricevere la notizia del reato dalla vittima. Il punto è stabilire che cosa accade dopo quella notizia e, soprattutto, quale sia la fonte conoscitiva immediata dell’elemento che giustifica la privazione della libertà personale.

È proprio questa distinzione che consente di leggere la sentenza n. 31889/2026 non come una smentita delle Sezioni Unite, ma come una precisazione del loro ambito applicativo.

2. L’art. 382 c.p.p. e le due figure tradizionalmente ricondotte alla «quasi flagranza»

L’art. 382, comma 1, c.p.p. stabilisce che è in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato, ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, oppure è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima.

La tradizionale categoria della «quasi flagranza» comprende, dunque, due situazioni differenti:

1. l’inseguimento immediatamente successivo al reato;

2. la sorpresa dell’indiziato con cose o tracce dalle quali emerga la commissione immediatamente precedente del reato.

La distinzione, apparentemente terminologica, diventa decisiva sul piano probatorio.

Nel primo caso, la giurisprudenza ha posto particolare attenzione al rapporto tra la percezione del fatto e l’inseguimento: l’idea di fondo è che l’arresto trovi giustificazione nella continuità percettiva e materiale tra la commissione del reato e la ricerca dell’autore.

Nel secondo caso, invece, il baricentro non è necessariamente costituito dalla percezione della condotta criminosa, ma dalla percezione immediata delle cose o delle tracce e del loro inequivoco collegamento con l’indiziato.

È precisamente su questo secondo versante che si inserisce la pronuncia n. 31889/2026.

3. Il contrasto giurisprudenziale precedente alle Sezioni Unite

Prima dell’intervento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità aveva conosciuto un contrasto significativo.

Un primo orientamento, più rigoroso, negava la quasi flagranza quando l’inseguimento fosse iniziato non a seguito della diretta percezione del fatto da parte della polizia giudiziaria, ma dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi.

Particolarmente significativa era Cass., Sez. I, 3 ottobre 2014, n. 43394, Quaresima, secondo cui non ricorreva la quasi flagranza qualora l’inseguimento fosse iniziato per effetto delle informazioni ricevute da terzi. Nella stessa direzione si collocavano numerose altre decisioni delle Sezioni semplici.

Accanto a questo indirizzo ne esisteva uno più estensivo, che valorizzava invece la immediatezza temporale e investigativa dell’intervento: secondo tale prospettiva, la quasi flagranza poteva essere riconosciuta quando la polizia giudiziaria, ricevuta la notizia dalla persona offesa o da testimoni, intervenisse immediatamente e senza soluzione di continuità sino all’arresto. Il contrasto riguardava, in sostanza, il significato da attribuire al concetto di «inseguimento»: inseguimento in senso materiale oppure anche «perseguimento» investigativo.

4. La svolta delle Sezioni Unite: Cass. pen., Sez. Un., n. 39131/2016, Ventrice

Le Sezioni Unite, con la sentenza 21 settembre 2016, n. 39131, hanno adottato una soluzione rigorosa.

Il principio affermato è che è illegittimo l’arresto in flagranza operato sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, quando manchi una immediata e autonoma percezione, da parte di chi procede all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivoco con l’indiziato.

Le Sezioni Unite hanno, in particolare, respinto la possibilità di trasformare l’«inseguimento» previsto dall’art. 382 c.p.p. in un’attività investigativa di ricerca del responsabile.

La differenza è concettualmente netta:

– inseguire significa proseguire un’attività percettiva già collegata al fatto;

– cercare sulla base di informazioni significa invece avviare un’attività investigativa finalizzata all’individuazione dell’autore.

Nel secondo caso, secondo Ventrice, manca quel particolare rapporto di immediatezza che giustifica l’eccezionale potere della polizia giudiziaria di incidere sulla libertà personale senza un previo provvedimento dell’autorità giudiziaria.

La ratio della decisione si lega direttamente all’art. 13 Cost.: proprio perché l’arresto in flagranza costituisce una provvisoria privazione della libertà personale di iniziativa della polizia giudiziaria, le relative disposizioni devono essere interpretate restrittivamente. La stessa relazione dell’Ufficio del Massimario sottolineava come le Sezioni Unite avessero inteso evitare un’estensione della nozione di inseguimento sino a comprendere un «inseguimento investigativo» o meramente figurato.

5. Il problema lasciato aperto da Ventrice: e se, dopo la segnalazione della vittima, gli operanti percepiscono direttamente le tracce?

La soluzione delle Sezioni Unite non esauriva, tuttavia, tutte le possibili configurazioni concrete.

È infatti necessario distinguere almeno due situazioni.

Prima situazione: la persona offesa indica agli operanti l’autore del reato; la polizia giudiziaria lo ricerca e lo arresta sulla base delle informazioni ricevute, eventualmente dopo ulteriori acquisizioni investigative.

Qui opera pienamente il principio di Ventrice: non basta la notizia proveniente dal privato per integrare la quasi flagranza.

Seconda situazione: la persona offesa segnala il fatto, gli operanti intervengono immediatamente nel luogo indicato e, senza soluzione di continuità, percepiscono direttamente una pluralità di elementi materiali e comportamentali che collegano inequivocabilmente il soggetto al reato.

Qui la fonte dell’individuazione non è più soltanto la dichiarazione della persona offesa. Quest’ultima costituisce la notitia criminis che determina l’intervento, mentre il fondamento della situazione di flagranza deriva dalla percezione diretta e immediata degli operanti.

La differenza è decisiva.

6. La giurisprudenza successiva: il concetto di «traccia» oltre il dato materiale

La giurisprudenza aveva già mostrato una certa elasticità nel definire il concetto di «traccia» del reato.

La nozione non è stata infatti intesa necessariamente in senso fisico-materiale. In particolare, nella giurisprudenza relativa ai reati abituali e, soprattutto, ai maltrattamenti in famiglia, sono stati valorizzati anche elementi percettivi immediati relativi alla condotta dell’indagato e alla situazione nella quale gli operanti si trovavano ad intervenire.

La stessa Cassazione ha però tracciato un limite: un atteggiamento genericamente «aggressivo», non accompagnato da una condotta concretamente riconducibile alla fattispecie criminosa, non è sufficiente a integrare la quasi flagranza. È quanto emerge, ad esempio, da Cass., Sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 44090.

La successiva Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2019, n. 7139, ha ulteriormente precisato, nel settore dei maltrattamenti, che la flagranza può essere desunta dalla diretta percezione di un segmento della condotta inserito in un contesto più ampio di reiterate sopraffazioni, purché il fatto percepito dagli operanti presenti un collegamento concreto e riconoscibile con il reato abituale.

Ancora più significativamente, Cass., Sez. VI, 27 maggio 2020, n. 17853, ha ribadito che l’arresto può essere legittimo non soltanto quando gli agenti assistano a una frazione della condotta, ma anche quando intervengano subito dopo e constatino che l’autore si sia dato alla fuga ovvero sia stato trovato con cose o tracce dimostrative della commissione immediatamente precedente del reato.

Si consolida così una concezione della quasi flagranza nella quale la percezione diretta non coincide necessariamente con la visione o l’ascolto dell’azione criminosa: ciò che deve essere percepito direttamente è l’insieme degli elementi che, nell’immediatezza, collegano il soggetto al reato.

7. Cass. pen., Sez. I, n. 31889/2026: la notizia della vittima non è, da sola, causa ostativa

È in questo quadro che assume particolare interesse Cass., Sez. I, n. 31889/2026, depositata il 25 agosto 2026.

Secondo la ricostruzione della decisione, gli operanti erano intervenuti dopo che la polizia giudiziaria aveva appreso del fatto dalla persona offesa. L’intervento avveniva tuttavia nell’immediatezza, nel contesto spaziale del reato, e consentiva agli agenti di percepire direttamente una pluralità di elementi: tra questi, l’arma, le tracce ematiche, le condizioni della persona offesa e la condotta dell’indagato, che tentava di allontanarsi.

La Corte ha ritenuto che tali elementi potessero integrare la situazione di quasi flagranza.

Il principio che se ne ricava può essere così sintetizzato:

«la ricezione della notizia di reato dalla persona offesa non impedisce, di per sé, l’arresto in quasi flagranza, quando gli operanti, intervenuti nell’immediatezza e senza soluzione di continuità, percepiscano direttamente cose, tracce o ulteriori elementi esteriori inequivocamente collegati al reato e al soggetto arrestato.»

La pronuncia attribuisce quindi rilievo non soltanto all’arma o alle tracce ematiche, ma anche agli elementi esteriori relativi alla persona e alla sua condotta. La nozione di «traccia» viene così letta secondo una prospettiva funzionale: non esclusivamente come residuo materiale dell’azione, ma come elemento immediatamente percepibile capace di stabilire il nesso tra il fatto appena commesso e la persona sorpresa dagli operanti.

8. La compatibilità con le Sezioni Unite del 2016

La vera portata della sentenza n. 31889/2026 emerge, a ben vedere, proprio dal confronto con Ventrice.

Non sembra corretto affermare che la Prima Sezione abbia semplicemente «superato» il principio delle Sezioni Unite.

Ventrice continua a escludere la quasi flagranza quando la polizia giudiziaria, ricevuta la notizia da terzi, proceda all’individuazione dell’autore attraverso una successiva attività investigativa.

Il discrimine individuato dalla sentenza del 2026 è diverso: la notizia della persona offesa può essere l’innesco dell’intervento, ma non deve costituire il fondamento esclusivo dell’arresto.

Se, invece, nell’immediatezza, gli operanti constatano direttamente una situazione materiale e personale che consente di collegare il soggetto al reato appena commesso, la fattispecie può rientrare nell’altra ipotesi dell’art. 382 c.p.p., quella della sorpresa con cose o tracce.

Ne deriva una distinzione che può essere rappresentata schematicamente:

Sequenza| Qualificazione

Notizia della vittima → ricerca dell’autore → arresto sulla base delle informazioni raccolte| No quasi flagranza

Notizia della vittima → intervento immediato → percezione diretta di cose/tracce → arresto| Possibile quasi flagranza

Percezione diretta del reato → immediato inseguimento → arresto| Quasi flagranza per inseguimento

Notizia della vittima → attività investigativa autonoma → successiva individuazione del responsabile| Non è quasi flagranza

Il criterio, dunque, non è semplicemente la provenienza della prima informazione, ma la fonte conoscitiva sulla quale concretamente si fonda l’arresto.

9. Dalla «percezione del fatto» alla «percezione del nesso fatto-autore»

Questa evoluzione consente di cogliere un mutamento significativo nel modo di intendere la quasi flagranza.

La formula tradizionale tendeva a porre al centro la percezione diretta dell’azione criminosa. Ventrice aveva poi precisato che, nella situazione dell’inseguimento, non è sufficiente un’attività investigativa iniziata sulla base delle dichiarazioni di terzi.

La giurisprudenza successiva, tuttavia, ha progressivamente valorizzato un diverso elemento: ciò che deve essere immediatamente percepibile dalla polizia giudiziaria è il nesso inequivoco tra il soggetto e il reato appena commesso.

In questa prospettiva, l’arma utilizzata, le tracce ematiche, le condizioni della vittima, i segni esteriori sul soggetto, la sua collocazione nel luogo del fatto e la sua condotta immediatamente successiva possono concorrere a formare un quadro percettivo unitario.

Non si tratta, tuttavia, di consentire alla polizia giudiziaria una valutazione investigativa sostitutiva dell’accertamento giudiziale. Il collegamento deve essere immediato, obiettivo ed esteriormente percepibile, non il risultato di una complessa attività di ricostruzione probatoria.

È proprio qui che si colloca il limite della nuova impostazione.

10. Il fattore temporale: «subito dopo» non significa semplicemente «poco tempo dopo»

L’elemento cronologico conserva un rilievo centrale.

L’art. 382 c.p.p. utilizza, per l’inseguimento, l’espressione «subito dopo il reato» e, per la sorpresa con cose o tracce, richiede che dalle stesse appaia che il soggetto abbia commesso il reato «immediatamente prima».

L’immediatezza non può essere quindi ridotta a un mero dato quantitativo.

Essa esprime un rapporto di continuità tra il reato e la percezione degli elementi che ne rivelano la commissione.

La pronuncia n. 31889/2026 sembra muoversi proprio lungo questa linea: non è sufficiente che gli elementi siano stati acquisiti poco tempo dopo il fatto; occorre che l’intervento della polizia giudiziaria si collochi in un contesto spazio-temporale circoscritto e privo di una vera cesura investigativa.

L’immediatezza assume, pertanto, una duplice funzione:

– temporale, perché riduce il rischio che gli elementi percepiti siano il prodotto di una ricostruzione successiva;

– epistemica, perché garantisce che il collegamento tra fatto e autore derivi dalla percezione della situazione concreta e non da una successiva attività investigativa.

11. Il confine con l’attività investigativa

La sentenza del 2026 rende particolarmente importante distinguere la percezione dalla valutazione investigativa.

La polizia giudiziaria può certamente interpretare ciò che vede. L’arresto, tuttavia, non può trasformarsi in una misura fondata su una concatenazione di informazioni, testimonianze e deduzioni maturate nel corso di un’attività di ricerca.

Il discrimine potrebbe essere formulato nei seguenti termini:

percezione immediata: gli operanti arrivano sul posto e constatano direttamente una situazione che rende inequivoco il collegamento tra soggetto, cose o tracce e reato;

indagine successiva: gli operanti, ricevuta una descrizione dell’autore, lo ricercano, acquisiscono ulteriori informazioni, confrontano dichiarazioni e altri elementi e, sulla base di questa attività, giungono alla sua individuazione.

Nel primo caso si può ancora parlare di flagranza; nel secondo si entra nell’ordinaria dimensione investigativa, nella quale l’arresto non può essere giustificato mediante una dilatazione della nozione di quasi flagranza.

La stessa giurisprudenza formatasi dopo Ventrice continua, infatti, a escludere l’arresto quando l’individuazione del responsabile sia il risultato esclusivo di informazioni e valutazioni acquisite successivamente.

12. Una lettura sistematica alla luce della flagranza differita

La questione assume ulteriore interesse dopo l’introduzione dell’art. 382-bis c.p.p., che disciplina l’arresto in flagranza differita per specifiche categorie di reati.

La stessa Corte di cassazione ha sottolineato la differenza strutturale tra la quasi flagranza e la flagranza differita: nella prima, l’immediatezza della percezione di cose o tracce consente di collegare il fatto appena commesso all’indagato; nella seconda, la legge consente di supplire alla mancanza di una percezione diretta attraverso documentazione qualificata, come quella video-fotografica prevista dalla disposizione.

La distinzione è significativa anche sul piano sistematico.

Dove il legislatore ha ritenuto necessario derogare al modello ordinario della flagranza, lo ha fatto attraverso una specifica previsione normativa. Ne consegue che non sarebbe coerente utilizzare la nozione di quasi flagranza per ottenere, in via interpretativa, un risultato sostanzialmente equivalente a quello della flagranza differita o di un arresto fondato su attività investigative successive.

La pronuncia n. 31889/2026, letta in questa prospettiva, non amplia indiscriminatamente il potere di arresto: piuttosto, individua le condizioni alle quali la percezione immediata di elementi obiettivi mantiene l’intervento nell’ambito tipico dell’art. 382 c.p.p.

13. Ricadute operative per la polizia giudiziaria e per il giudizio di convalida

La pronuncia presenta conseguenze pratiche rilevanti anche nella redazione del verbale di arresto e nella successiva verifica giudiziale.

Non appare sufficiente una formula generica del tipo:

««la persona offesa indicava agli operanti l’autore del reato e questi procedevano al suo arresto».»

Una ricostruzione di questo genere espone l’arresto al problema già evidenziato da Ventrice.

Assume invece rilievo la descrizione analitica della sequenza percettiva:

1. quando e come gli operanti hanno ricevuto la notizia;

2. quanto tempo è trascorso;

3. dove si sono recati;

4. quali elementi hanno percepito personalmente;

5. quali cose o tracce erano presenti;

6. quali elementi collegavano quelle cose o tracce al soggetto;

7. quale fosse la condotta dell’indagato al momento dell’intervento;

8. se vi siano state soluzioni di continuità o attività investigative intermedie.

La motivazione dell’arresto dovrebbe quindi consentire di distinguere con chiarezza ciò che gli operanti hanno appreso da terzi da ciò che hanno direttamente constatato.

È una distinzione non meramente formale: proprio da essa può dipendere la legittimità dell’arresto.

14. Conclusioni: una nozione più articolata, non necessariamente più ampia

L’evoluzione della giurisprudenza sulla quasi flagranza può essere quindi letta attraverso tre passaggi.

Il primo è rappresentato dalla giurisprudenza precedente alle Sezioni Unite, nella quale si contrapponevano una concezione restrittiva dell’inseguimento e una concezione più estensiva, capace di valorizzare la continuità dell’intervento investigativo.

Il secondo è costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 39131/2016, che ha tracciato un limite netto: la notizia proveniente dalla vittima o da terzi non può trasformare una successiva attività di ricerca in un inseguimento rilevante ai sensi dell’art. 382 c.p.p.

Il terzo, oggi, è rappresentato dalla sentenza n. 31889/2026, che mette in evidenza un diverso percorso: la notizia della persona offesa può essere il punto di partenza dell’intervento, purché la situazione di flagranza derivi poi dalla percezione diretta, immediata e autonoma degli operanti di cose, tracce e altri elementi esteriori inequivocamente collegati al reato e all’indiziato.

Il vero discrimine, dunque, non sembra essere costituito dalla domanda «chi ha dato la prima notizia alla polizia?», bensì dalla domanda «su che cosa si fonda concretamente l’arresto?».

Se l’arresto nasce dalla sola informazione della vittima e dalla successiva attività di ricerca, Ventrice continua a segnare il confine.

Se, invece, la segnalazione determina un intervento immediato e gli operanti si trovano davanti a una situazione nella quale arma, tracce ematiche, condizioni del luogo, segni sulla persona, condotta e collocazione spazio-temporale convergono immediatamente nel collegare il soggetto al reato appena commesso, la percezione diretta di quel quadro può integrare la seconda forma di quasi flagranza prevista dall’art. 382 c.p.p.

La sentenza n. 31889/2026 sembra quindi inserirsi più nella precisazione della geometria interna dell’art. 382 c.p.p. che in un superamento della regola elaborata dalle Sezioni Unite.

La nozione di quasi flagranza ne esce, forse, non tanto ampliata quanto più precisamente differenziata: da un lato, l’inseguimento, che continua a richiedere quel rapporto percettivo immediato già valorizzato da Ventrice; dall’altro, la sorpresa con cose o tracce, nella quale il requisito decisivo è la percezione diretta e immediata del nesso tra quelle emergenze esteriori e il reato appena commesso.

È proprio nella distinzione tra notitia criminis e percezione della flagranza che sembra trovarsi la chiave di lettura della più recente pronuncia.

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