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Video – Indennità e ordinamenti diversi per PL e PS

Controlli sosta polizia locale polizia di stato crotone

Di Francesco De Santis

L’indennità di pubblica sicurezza ha radici legislative di difficile cronologia e probabilmente può essere fatta risalire all’indennità concessa ai dipendenti statali appartenenti alle Forze di Polizia dal Rd n. 690 del 1907 e ai militari dell’Arma dei Carabinieri in servizio di pubblica sicurezza dal Rd 19 aprile 1910, n. 880.

Da allora l’istituto ha subito numerose modifiche, tra le quali va ricordata soprattutto la legge 23 dicembre 1970, n. 1054 del 1970 (Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell’amministrazione penitenziaria). 
Agli addetti alle Polizie locali si applica invece l’indennità cosiddetta di vigilanza, che nasce con l’articolo 34 del Dpr n.268 del 1987 (di recepimento dell’accordo dall’accordo sindacale per il triennio 1985-1987 relativo al comparto del personale degli enti locali) e che viene riconosciuta a quanti il Prefetto attribuisca la qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 5 della legge n.65 del 1986 (Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale). 

Si tratta perciò di indennità la cui origine è profondamente diversa: strettamente legislativa per la prima, frutto di contrattazione collettiva la seconda.

Ciò che maggiormente distingue, sul versante dei rapporti di lavoro, Polizia di Stato e Polizia locale è lo statuto giuridico dei dipendenti.

Per decenni l’apparato della Pubblica Sicurezza è stato uno dei Corpi militari dello Stato e solo con la legge 121 del 1981 di riforma della Polizia di Stato – frutto di molte lotte di democratizzazione della Polizia – è avvenuta la sua “smilitarizzazione”. 

A quest’ultima, tuttavia, non è seguito lo stesso processo di contrattualizzazione che ha riguardato in generale il pubblico impiego. 

Com’è noto, infatti, lo statuto dei dipendenti pubblici ha subito radicali modifiche nel corso degli ultimi decenni dello scorso secolo: dapprima è stata introdotta una particolare forma di contrattazione collettiva che, pur non sfociando in un vero contratto collettivo, rappresentava comunque il presupposto indispensabile per l’intervento eteronomo (il citato Dpr n. 268 del 1987 ne è appunto un esempio) e poi, a partire dagli anni ’90, la legge ha assoggettato il rapporto di lavoro alle dipendenze da pubbliche amministrazioni alle stesse norme valide per i rapporti di lavoro privato, contrattualizzando i rapporti individuali di lavoro e dando spazio all’autonomia sindacale, che ora sottoscrive veri e propri contratti collettivi (benché i limiti imposti dalle leggi di bilancio finiscano spesso per mortificare la stessa autonomia collettiva).

La validità delle motivazioni addotte dalla Corte costituzionale nel rigetto dell’eccezione, è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.18669 del 4 settembre 2014, relativa ad una vertenza promossa dall’ispettore di un Corpo di Polizia municipale nei confronti del Comune di appartenenza per il riconoscimento, appunto, dell’indennità di pubblica sicurezza e nella quale si afferma che la pronuncia della Corte costituzionale “mantiene pienamente la sua validità”.

Ovviamente quanto si è detto non preclude la rivendicazione degli addetti alle Polizie locali tendente ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di pubblica sicurezza a loro favore, ma pare opportuno si tenesse in maggior conto il contesto complessivo che qui si è tentato di delineare. 

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