Sicurezza alimentare e autorità sanitarie: il ruolo della polizia locale

Sequestro alimenti

Di Giuseppe Vecchio

Con la sentenza n. 2278/2026 la Suprema Corte chiarisce i rapporti tra controlli sanitari e funzioni di polizia giudiziaria, escludendo ogni forma di “esclusiva” delle autorità sanitarie in materia sanzionatoria.

Il caso trae origine da un deferimento all’A.G. elevato dalla polizia municipale nei confronti del gestore di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per il reato previsto dall’art. 6, comma 3, seconda parte, in relazione all’art. 5, comma 1, lett. b) e d), della legge n. 283 del 1962. In particolare, all’esito di un sopralluogo, gli agenti avevano riscontrato la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e insudiciati, procedendo al sequestro preventivo degli stessi.

La difesa dell’imputato impugnava il provvedimento sostenendo l’incompetenza della polizia municipale a effettuare controlli e sequestri in materia sanitaria, ritenendo che tali poteri spettassero in via esclusiva al Ministero della Salute, alle Regioni, alle Province autonome e alle Aziende sanitarie locali, in forza dell’art. 2 del d.lgs. 2 Febbraio 2021 n. 27. Secondo tale impostazione, la normativa di settore avrebbe attribuito alle autorità sanitarie non solo la funzione di programmazione e pianificazione dei controlli, ma anche l’esclusività nell’esercizio dei poteri ispettivi e repressivi, inclusi i sequestri penali.

La Suprema Corte ha tuttavia respinto integralmente tale ricostruzione precisando che l’art. 2 del d.lgs. 27/2021 introduce una disciplina specifica in materia di accertamento degli illeciti amministrativi e di irrogazione delle sanzioni amministrative, ma non contiene alcuna deroga alle norme generali del codice di procedura penale. La disposizione, pertanto, non può essere interpretata nel senso di escludere o “comprimere” i poteri di polizia giudiziaria attribuiti in questo caso alla polizia municipale.

Secondo la Corte, la norma attribuisce alle autorità sanitarie una mera “facoltà di esercizio” dei poteri di accertamento degli illeciti amministrativi, senza configurare un regime di competenza esclusiva.

Ne consegue che, in presenza di ipotesi di reato, resta pienamente operativo il sistema “ordinario” delineato dagli artt. 55 e 57 c.p.p., che riconosce agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria il potere-dovere di impedire che i reati siano portati a conseguenze ulteriori e di assicurare le fonti di prova.

In questo quadro, la Cassazione ha inoltre affermato la piena legittimità del sequestro preventivo in via d’urgenza effettuato dalla polizia municipale, indipendentemente dall’intervento degli organi preposti alla tutela della sicurezza alimentare.

In definitiva, la sentenza è utile per comprendere appieno che le autorità sanitarie operano accanto agli organi di polizia giudiziaria, in un sistema di competenze complementari ma mai esclusive, funzionale a garantire un efficace presidio della sicurezza alimentare e della tutela della salute.

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