Sostanza psicotrope alla guida

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La Corte Costituzionale si esprime sulla legittimità della riforma dell’art 187 CdS.

Di Giacomo Pellegrini

A poco più di un anno dall’entrata in vigore della legge n°177/2024, la Corte Costituzionale si pronuncia su uno dei temi più discussi a seguito dell’entrata in vigore della legge, cioè quello legato alla fondamentale modifica intervenuta nell’art.187 del Codice della Strada, cioè la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. E lo fa con una decisione che, sconfessando le opinioni dei tre distinti giudici rimettenti e di buona parte della dottrina, salva il nuovo impianto normativo, ponendo però dei paletti alla punibilità della fattispecie, che d’ora in poi andrà interpretata in senso restrittivo.

Nella sostanza, i giudici delle leggi hanno avallato la legittimità della disposizione, purché sia interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Per arrivare a questa decisione, i giudici hanno operato una lunga disamina della questione, in modo da superare le numerose censure che erano state poste e fornire una soluzione che, oltre ad essere conforme ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, sia in linea con la finalità perseguita dal legislatore con la modifica apportata al precedente impianto normativo, il quale negli anni aveva dimostrato tutte le sue criticità, derivanti dalle difficoltà nell’accertare l’effettivo “stato di alterazione psico-fisica” derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Per i giudici, l’interpretazione corretta da fornire alla norma, impone al giudice e, prima ancora, agli organi deputati all’accertamento del reato, di circoscrivere l’area delle incriminazioni all’esame delle condotte di guida non solo successive all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma che siano altresì poste in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida.

In pratica, proseguono i giudici, la prova del reato richiederà ordinariamente che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei del conducente di sostanze stupefacenti o psicotrope, che per quantità e qualità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico – fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo. Nella sostanza, non sarà più necessario dimostrare la sussistenza di un effettivo stato di alterazione psico – fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma dovrà essere unicamente riscontrata la presenza delle sostanze stupefacenti o psicotrope nei liquidi corporei e la valutazione della generale idoneità di tale sostanza, in base alla qualità e quantità riscontrata, a determinare in un assuntore medio l’alterazione psico-fisica. Tra l’altro, fanno notare i giudici, tale sforzo ermeneutico non è nuovo, in quanto era già stato compiuto nella circolare congiunta Ministero dell’Interno e Ministero della Salute del 11 aprile 2025, ove veniva specificato che la locazione “dopo aver assunto” andava letta come indicativa di uno stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo, e che tale perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa fosse in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità della guida. Per tali motivi, già la stessa circolare aveva precisato la necessità di provare che la sostanza stupefacente o psicotropa fosse stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza fosse ancora in grado di produrre i suoi effetti durante la guida. 

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