Dichiarazioni rese nei verbali CdS

1345 multe polizia municipale

Chi si autoaccusa e sottoscrivere non può disconoscere le proprie affermazioni.

Di Michele Mavino

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. II civile, n. 438 dell’8 gennaio 2026, interviene su un tema di grande rilievo pratico nel contenzioso in materia di sanzioni amministrative stradali: l’utilizzabilità delle dichiarazioni auto-accusatorie rese dal trasgressore e inserite nel verbale di accertamento.

La vicenda trae origine da una violazione dell’art. 179, comma 2, del Codice della strada, relativa all’omesso inserimento della carta del conducente nel cronotachigrafo digitale. L’elemento centrale dell’accertamento è costituito dalle dichiarazioni rese dal conducente agli operanti, confluite nel verbale di sommarie informazioni, nelle quali egli ammetteva di aver estratto volontariamente la carta per alterare il computo dei tempi di guida. Sia il Giudice di pace sia il Tribunale, in grado di appello, hanno attribuito a tali dichiarazioni pieno valore confessorio, ritenendole sufficienti a fondare la responsabilità amministrativa.

Nel rigettare il ricorso per cassazione, la Suprema Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato: nel procedimento sanzionatorio amministrativo non trovano applicazione le garanzie proprie del processo penale, ivi compreso il diritto a non autoincriminarsi nei termini previsti dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6 CEDU. La natura non penale della sanzione amministrativa stradale consente, pertanto, l’utilizzo delle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese spontaneamente dal trasgressore e verbalizzate ai sensi dell’art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, rimettendo al giudice di merito la valutazione della loro effettiva portata probatoria

Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte valorizza la formula “spontaneamente dichiara” riportata nel verbale, ritenendola indice della libera scelta del soggetto di rendere dichiarazioni, e non di una indebita pressione da parte degli operanti. Ne deriva che il trasgressore non può successivamente dolersi dell’uso processuale di dichiarazioni che egli stesso ha chiesto di inserire nel verbale, anche qualora non ne abbia pienamente compreso le conseguenze giuridiche.

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