La direttiva della Procura di Foggia tra razionalizzazione procedurale e nuove criticità operative
Di Carmine Soldano
L’attuazione del processo penale telematico rappresenta uno dei passaggi più delicati e al contempo più ambiziosi della riforma Cartabia. Nella mens legislatoris, l’introduzione degli artt. 111-bis e 111-ter del codice di rito era destinata a imprimere una svolta strutturale al sistema processuale, non limitandosi a una mera digitalizzazione degli atti, ma puntando, almeno nelle intenzioni, a una profonda riorganizzazione delle modalità di formazione, circolazione e gestione del fascicolo penale.
In tale contesto si colloca la direttiva prot. n. 208/2026, emanata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, che costituisce un atto organizzativo di particolare rilevanza, destinato a incidere in modo significativo sull’operatività quotidiana degli uffici requirenti e, soprattutto, degli organi di polizia giudiziaria.
La direttiva si propone, ex professo, di governare la fase di transizione verso la piena telematizzazione, fornendo indicazioni puntuali sulle modalità di deposito degli atti, sull’utilizzo degli applicativi ministeriali e sulla gestione delle comunicazioni tra Procura e soggetti esterni abilitati. Tuttavia, come spesso accade nei processi di innovazione complessa, accanto a elementi di razionalizzazione emergono criticità che meritano una riflessione non superficiale.
- IL FONDAMENTO NORMATIVO E IL SUPERAMENTO DEL REGIME TRANSITORIO
La direttiva si innesta in un quadro normativo stratificato nel quale, ai principi interpolati dalla Riforma Cartabia, si sono sovrapposti plurimi decreti ministeriali che hanno progressivamente differito l’entrata a regime del deposito telematico, introducendo deroghe temporalmente limitate e settoriali.
Il dato dirimente, correttamente evidenziato dal Procuratore, è che dal 1° gennaio 2026, con l’esaurimento delle deroghe, il deposito telematico diviene la modalità ordinaria ed esclusiva per i soggetti abilitati interni, e ciò vale anche per gli organi di polizia giudiziaria quando operano su delega dell’Autorità Giudiziaria. In tal senso, la direttiva non introduce innovazioni normative, ma svolge una funzione essenziale di chiarificazione e uniformazione delle prassi, evitando il rischio di applicazioni disomogenee sul territorio.
- L’ECOSISTEMA APPLICATIVO: BIDIREZIONALITÀ E NUOVE RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE
Uno degli aspetti centrali del provvedimento è il riconoscimento della piena operatività della bidirezionalità tra l’applicativo APP e il Portale NDR, che consente non solo la ricezione delle comunicazioni di notizia di reato da parte degli Uffici Giudiziari, ma anche l’invio telematico di deleghe d’indagine e comunicazioni verso gli organi di polizia giudiziaria.
L’introduzione, all’interno del Portale NDR, della sezione “Deleghe e comunicazioni da AG” segna un mutamento non solo tecnologico, ma organizzativo: la verifica costante delle deleghe non è più un’attività eventuale o mediata da canali informali, bensì un onere strutturale in capo agli uffici di polizia giudiziaria.
Qui emerge un primo profilo critico. La digitalizzazione, lungi dall’essere neutra, comporta uno spostamento di responsabilità: la mancata presa visione di una delega, pur in assenza di sistemi di notifica automatica, rischia di tradursi ex post in una responsabilità organizzativa dell’ufficio, se non addirittura individuale dell’operatore. La tecnologia, in altri termini, diventa parametro di diligenza professionale, imponendo agli uffici una riorganizzazione interna che non può essere lasciata all’improvvisazione.
- LA CLASSIFICAZIONE PER “MATERIE”: TECNICA INFORMATICA O SCELTA SOSTANZIALE?
Di particolare interesse è la parte della direttiva dedicata alla classificazione delle notizie di reato per “materie”, attraverso codifiche predefinite. La scelta della materia non ha un valore meramente descrittivo, ma incide direttamente sullo smistamento interno dei procedimenti, sulla formazione dei carichi di lavoro e sulla produzione delle statistiche giudiziarie.
La Procura di Foggia compie, in questo senso, un’operazione di trasparenza apprezzabile, fornendo un elenco analitico delle materie e dei relativi ambiti normativi. Tuttavia, ciò comporta per gli organi di polizia giudiziaria un innalzamento del livello di competenza richiesto: l’errore di classificazione non è più un mero vizio formale, ma un fattore potenzialmente idoneo a incidere sull’efficienza complessiva del sistema.
Ergo, si assiste a una progressiva giuridificazione dell’atto informatico, che richiede formazione adeguata e consapevolezza del contesto ordinamentale in cui si opera.
- LE PERSISTENTI SACCHE DI CARTACEO: IL PARADOSSO DELLA TRANSIZIONE INCOMPIUTA
Nonostante l’enfasi sulla telematizzazione integrale, la direttiva prende atto della permanenza di significative eccezioni: procedimenti di competenza del Giudice di Pace, esposti anonimi, attività pre-procedimentali non iscrivibili nel modello 46 continuano a seguire il canale cartaceo.
Questa coesistenza di flussi paralleli, digitale e analogico, rappresenta uno dei nodi irrisolti della transizione. Il rischio è quello di una ibridazione disfunzionale, in cui gli operatori sono chiamati a gestire sistemi diversi, con regole differenti, aumentando il carico cognitivo e operativo anziché ridurlo. Nihil sub sole novum: la tecnologia, anziché semplificare, rischia di stratificarsi sopra procedure già complesse.
- IL NODO CRITICO DEGLI ALLEGATI PDF: QUANDO LA TECNICA DETTA LA PROCEDURA
Il passaggio più problematico della direttiva è senza dubbio quello relativo alla gestione degli allegati PDF multipli. La disposizione che impone l’invio di tanti “seguiti” quanti sono i file allegati, per ovviare a limiti tecnici dell’applicativo, appare come una soluzione emergenziale che scarica sugli operatori le inefficienze del sistema.
Si tratta di un vero e proprio paradosso burocratico-digitale: un sistema pensato per semplificare genera un aggravio procedurale che, in indagini complesse, può tradursi in decine di invii ripetitivi, con evidente dispendio di tempo e risorse. La digitalizzazione, in questo caso, non riprogetta il processo, ma lo frammenta.
- CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La direttiva della Procura di Foggia costituisce un esempio virtuoso di normazione organizzativa, attenta, dettagliata e consapevole delle difficoltà operative. Tuttavia, essa mette in luce, forse involontariamente, i limiti strutturali di una digitalizzazione che procede per adattamenti successivi, più che per ripensamento sistemico.
La vera sfida del processo penale telematico non risiede nell’obbligatorietà del mezzo informatico, ma nella capacità di ridisegnare i processi secondo criteri di efficienza, usabilità e sostenibilità operativa. In assenza di tale riprogettazione, il rischio è quello di costruire una burocrazia digitale che replica, amplificandoli, i vizi di quella analogica.
La tunica di Nesso viene indossata, ancora una volta, dall’organo di polizia, chiamato a farsi carico delle frizioni di sistema e a neutralizzare, nella prassi quotidiana, le imperfezioni di una digitalizzazione solo formalmente compiuta. Sicché, è auspicabile che le criticità emerse vengano considerate non come resistenze al cambiamento, ma come indicatori preziosi per un’evoluzione più matura e coerente della giustizia digitale.










