La Cassazione fa chiarezza, tra modalità di accertamento e garanzie difensive.
La sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. IV, 10 marzo 2026, n. 9235 affronta un tema di grande interesse operativo per gli organi di polizia stradale e giudiziaria: la corretta acquisizione degli accertamenti alcolemici e, soprattutto, il rilievo processuale dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell’esecuzione degli accertamenti sanitari urgenti. cass 9235
La vicenda trae origine da un sinistro stradale autonomo causato da un conducente che, mentre percorreva una strada urbana, perdeva il controllo del veicolo uscendo dalla carreggiata e terminando la corsa nel giardino di un’abitazione privata. Il conducente e la passeggera venivano trasportati in ospedale, dove gli accertamenti ematici evidenziavano un tasso alcolemico particolarmente elevato, pari a 3,53 g/l.
In primo grado il G.I.P. del Tribunale di Trento aveva assolto l’imputato ritenendo non provato che gli accertamenti alcolemici fossero stati eseguiti dopo l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Secondo il giudice, la sequenza temporale degli atti non consentiva di escludere che il prelievo fosse stato effettuato prima dell’avviso difensivo. Contro tale decisione il Procuratore generale proponeva ricorso per cassazione, contestando la motivazione della sentenza sia sotto il profilo dell’illogicità del ragionamento, sia sotto quello del travisamento della prova.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza con rinvio, individuando due principali errori nella decisione del giudice di merito. Osserva infatti che il ragionamento del G.I.P. si pone in contrasto con le massime di esperienza. Il conducente era giunto in ospedale alle ore 22:40 e l’avviso relativo alla facoltà di farsi assistere da un difensore risultava prestato alle ore 22:45. Secondo la Cassazione, appare poco plausibile ritenere che in un arco temporale così ristretto — e per di più in presenza di un soggetto trasportato in ambulanza con traumi — il personale sanitario avesse già ricevuto la richiesta di accertamento, eseguito il prelievo e completato tutte le procedure cliniche.
Inoltre il modulo firmato dall’indagato conteneva anche il consenso informato al trattamento sanitario, elemento che logicamente deve precedere l’esecuzione del prelievo, rafforzando quindi la ricostruzione dell’accusa.
La Corte rileva poi che il giudice di primo grado ha trascurato un elemento probatorio decisivo: il verbale di accertamenti urgenti redatto dalla polizia giudiziaria, dal quale risultava che il conducente era stato informato oralmente della facoltà di farsi assistere da un difensore già prima del trasporto in ospedale e aveva dichiarato di non volersi avvalere di tale assistenza.
La Cassazione sottolinea inoltre un principio già consolidato: l’avviso della facoltà di assistenza difensiva non deve necessariamente essere fornito in forma scritta, poiché nessuna norma lo impone; è sufficiente che l’avviso sia stato effettivamente dato, circostanza che può essere provata anche attraverso il verbale di polizia giudiziaria, atto dotato di valore fidefaciente.
La sentenza affronta anche un ulteriore profilo rilevante: nel reato di guida in stato di ebbrezza l’esame strumentale non costituisce una prova legale esclusiva. Lo stato di alterazione alcolica può essere dimostrato anche mediante elementi sintomatici — come diagnosi mediche, comportamento del conducente o altri riscontri oggettivi — purché la decisione sia adeguatamente motivata.
Nel caso di specie, la diagnosi ospedaliera di “abuso etilico acuto” rappresentava un ulteriore elemento idoneo a dimostrare la condizione di ebbrezza al momento del sinistro.










