Di Francesco De Santis
Il nuovo contratto nazionale delle Funzioni locali relativo al triennio 2022/2024 sottoscritto, sia per il personale dipendente sia per i dirigenti, lo scorso 23 febbraio ha accesso i riflettori sul tema delle relazioni sindacali e, in particolare, sull’esclusione della sigla non firmataria non solo dal tavolo negoziale, ma anche dai flussi informativi e dal confronto formale.
In attesa di chiarimenti ufficiali in merito, le posizioni degli addetti ai lavori sembrano non convergere.
Da una parte si fa strada una lettura strettamente letterale (articolo 7, comma 2, lettera b) che porterebbe a escludere la Cgil non solo dal tavolo negoziale ma anche dalle forme di relazioni sindacali (informativa, confronto eccetera); dall’altra un’interpretazione secondo cui occorre tener distinta la legittimazione negoziale da quella delle prerogative partecipative, valorizzando i principi di libertà sindacale e l’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.
L’Aran, con il parere n. 36585/2026 ha cercato di far chiarezza sull’ aspetto legato alla validità del contratto integrativo, ossia, la presenza (o meno) della firma di tutti i soggetti titolari alla contrattazione.
Il principio che deve governare il negoziato è quello del “maggior consenso possibile”.
In pratica, i singoli enti, devono tener conto di due aspetti:
- il grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative;
- la circostanza che permetta al maggior numero possibile delle stesse la stipula dell’accordo.
Quindi, il fatto che l’accordo venga sottoscritto da una sola Rsu non può di per sé considerarsi come causa di invalidità o validità del contratto.
Pertanto, l’ente ha l’onere di verificare, caso per caso, se la sola firma della Rsu sia idonea a garantire quella pace sociale cui è preordinata la ricerca del maggior consenso possibile
L’Amministrazione non può limitarsi a raccogliere una firma qualsiasi: deve dimostrare di aver cercato l’intesa più ampia possibile.
Tuttavia la mancanza della firma delle OO.SS. nazionali non rende il contratto automaticamente nullo, così come la sola firma della RSU non lo rende automaticamente valido.
Spetta all’Amministrazione, nella sua discrezionalità, valutare caso per caso se l’accordo raggiunto sia in grado di garantire la pace sociale. Un contratto che tagliasse fuori sistematicamente i rappresentanti nazionali rischierebbe infatti di perdere quel collegamento vitale con le regole stabilite, trasformando la trattativa in un rito svuotato di senso.
L’Agenzia precisa, in primo luogo, come nella contrattazione integrativa aziendale non possa ritenersi applicabile il principio sancito dell’articolo 43, comma 3, del Dlgs 165/2001 secondo il quale il contratto collettivo nazionale è legittimamente sottoscritto se le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale.
Pertanto, per la validità di un contratto integrativo è necessario che tutti i soggetti ammessi alle trattative (organizzazioni sindacali firmatarie del contratto e Rsu) siano correttamente e costantemente convocati alle riunioni di contrattazione.
In conclusione, i singoli enti dovranno tener conto sia del grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, sia della circostanza che il maggior numero possibile di queste acconsenta alla stipula dell’accordo.









