Decreto sicurezza 2026: le novità in materia di armi da taglio.

Minorenne

di Stefano MANINA

Il 24 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 45 il DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2026, n. 23 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonche’ di immigrazione e protezione internazionale”.

Tra le tante novità che possono impattare sulla attività operativa della Polizia Locale vi sono quelle introdotte dall’articolo 1 rubricato Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in  materia di armi o di strumenti atti ad offendere che va a modificare in primo luogo la legge 18 aprile 1975, n. 110 inasprendo in modo particolare la disciplina sul porto e vendita delle armi da taglio

In particolare vengono introdotte due nuove fattispecie di reato delittuoso.

Attraverso la novellazione dell’articolo 4 viene infatti previsto il divieto del porto ingiustificato fuori dalla propria dimora di strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto.

Tale condotta è punita con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Invece attraverso la novellazione dell’articolo 4 bis viene vietato il porto ingiustificato fuori dalla propria dimora di strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla”.

Tale condotta è punita con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Alla pena prevista per entrambe le nuove fattispecie si va ad aggiungere l’applicazione da parte del prefetto della sanzione accessoria della sospensione fino ad un anno della sospensione della patente di guida e il divieto di conseguirlo e della sospensione della licenza di porto d’armi e divieto di conseguirla.

Inoltre è sempre prevista la confisca dei suddetti strumenti.

Di particolare rilievo per la sua originalità nel nostro ordinamento è poi la previsione secondo la quale allorchè i fatti siano commessi dal minore di anni 18, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico del soggetto che ne esercita la responsabilità genitoriale.

Per l’applicazione di tale sanzione l’autorità competente è il prefetto secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 mentre i proventi sono introitati dallo Stato e dovranno essere utilizzate per   la   remunerazione   delle prestazioni   di   lavoro   straordinario    rese    dal    personale civile del Ministero dell’Interno.

Inoltre è vietato vendere e cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. Per tale motivi gli operatori commerciali di settore hanno l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità  a meno che la maggiore età dell’acquirente risulti manifesta.

Invece i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la  vendita  elettronica  di tali strumenti devono adottare efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell’acquisto.

La violazione del divieto è punita:

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro con facoltà di disporre la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.

In caso  di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e la  chiusura  dell’esercizio  per  un periodo tra quindici e quarantacinque giorni.

In  caso  di  ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro con la   disposta  la  revoca della licenza all’esercizio dell’attivita’.

Autorità competente all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie è il Prefetto mentre per quelle accessorie  dall’autorità competente   per   il   rilascio    della    licenza    all’esercizio dell’attivita’ ( di norma il Dirigente del Suap comunale).

Condividi questo articolo!

Nascondi
ANCI Nazionale

Decreto milleproroghe

28 Febbraio 2026
4e6c3c0f5e59f77d7e7708682f5951c2

Inottemperanza all’alt

27 Febbraio 2026
Dspo urbano

DASPO Urbano

26 Febbraio 2026
Violenza pro Pal
La manifestazione pro Plaestina a Milano degenera in violenza alla Stazione centrale, 22 settembre 2025, ANSA/DAVIDE CANELLA The pro-Plaestina demonstration in Milan degenerates into violence at the Central Station, September 22, 2025, ANSA/DAVIDE CANELLA