di Stefano MANINA
Il 24 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 45 il DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2026, n. 23 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonche’ di immigrazione e protezione internazionale”.
Tra le tante novità che possono impattare sulla attività operativa della Polizia Locale vi sono quelle introdotte dall’articolo 1 rubricato Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere che va a modificare in primo luogo la legge 18 aprile 1975, n. 110 inasprendo in modo particolare la disciplina sul porto e vendita delle armi da taglio
In particolare vengono introdotte due nuove fattispecie di reato delittuoso.
Attraverso la novellazione dell’articolo 4 viene infatti previsto il divieto del porto ingiustificato fuori dalla propria dimora di strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto.
Tale condotta è punita con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Invece attraverso la novellazione dell’articolo 4 bis viene vietato il porto ingiustificato fuori dalla propria dimora di strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla”.
Tale condotta è punita con la pena della reclusione da uno a tre anni.
Alla pena prevista per entrambe le nuove fattispecie si va ad aggiungere l’applicazione da parte del prefetto della sanzione accessoria della sospensione fino ad un anno della sospensione della patente di guida e il divieto di conseguirlo e della sospensione della licenza di porto d’armi e divieto di conseguirla.
Inoltre è sempre prevista la confisca dei suddetti strumenti.
Di particolare rilievo per la sua originalità nel nostro ordinamento è poi la previsione secondo la quale allorchè i fatti siano commessi dal minore di anni 18, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico del soggetto che ne esercita la responsabilità genitoriale.
Per l’applicazione di tale sanzione l’autorità competente è il prefetto secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 mentre i proventi sono introitati dallo Stato e dovranno essere utilizzate per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale civile del Ministero dell’Interno.
Inoltre è vietato vendere e cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. Per tale motivi gli operatori commerciali di settore hanno l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità a meno che la maggiore età dell’acquirente risulti manifesta.
Invece i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica di tali strumenti devono adottare efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell’acquisto.
La violazione del divieto è punita:
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro con facoltà di disporre la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.
In caso di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e la chiusura dell’esercizio per un periodo tra quindici e quarantacinque giorni.
In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro con la disposta la revoca della licenza all’esercizio dell’attivita’.
Autorità competente all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie è il Prefetto mentre per quelle accessorie dall’autorità competente per il rilascio della licenza all’esercizio dell’attivita’ ( di norma il Dirigente del Suap comunale).










