Videopodcast – Decreto autovelox

Autovelox trepuzzi multa 02 km h

Pubblicato finalmente in Gazzetta, via libera agli accertamenti di velocità.

Di Giacomo Pellegrini

Pubblicato finalmente, dopo oltre un mese dall’annuncio dell’avvenuta firma, il decreto che dà il via all’omologazione dei dispositivi di controllo elettronico della velocità, ponendo fine all’era dell’approvazione degli stessi, che tanto contenzioso aveva generato soprattutto negli ultimi anni. Questa disposizione, intitolata come  DECRETO 8 giugno 2026 “Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità’ ai sensi dell’articolo 142 del codice della strada”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026segna un punto di svolta storico e atteso per la gestione dei dispositivi di rilevamento della velocità in Italia. Firmato dal Ministro Salvini, il provvedimento punta, si spera,  a mettere la parola fine all’annoso contenzioso legale sulla distinzione tra “approvazione” e “omologazione” che ha paralizzato migliaia di verbali stradali negli ultimi anni. Come ricordato nelle premesse dello stesso decreto, questa norma nasce dopo un lungo iter che ha visto il coinvolgimento del tavolo tecnico con il Ministero dell’Interno, il MIMIT e l’ANCI, oltre al vaglio della Commissione Europea nell’ambito della procedura TRIS (Techical Regulation Information System), prevista dall’UE per prevenire l’insorgenza di ostacoli nel mercato interno prima che si concretizzino. Scopo del decreto è quello di fissare requisiti univoci e superare le incertezze scaturite dalla precedente procedura di approvazione di tali dispositivi. Da ora in poi infatti, in conformità al dettato del Codice della Strada che, lo ricordiamo, prevede la necessità di utilizzo di apparecchiatura debitamente omologate per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, si parlerà esclusivamente di “omologazione del prototipo”, nel rispetto delle caratteristiche fissate dallo stesso decreto nell’Allegato A,  con il  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che rilascerà decreti di omologazione, da pubblicarsi sul proprio sito istituzionale, i quali consentiranno la produzione in serie, da parte delle aziende interessate, delle apparecchiature conformi al prototipo omologato.

Ai fini del permanere del corretto rilevamento delle velocità, viene confermato il regime della necessità della taratura e delle verifiche di funzionalità: l’art.4 del decreto sancisce infatti che “La taratura e le verifiche di funzionalità’ in fase iniziale e periodica sono eseguite per accertare che ogni esemplare del dispositivo o sistema con funzione di misura soddisfi, durante tutta la sua vita utile, i requisiti per la misura della velocità’ e mantenga le prestazioni richieste nel Capo 2 dell’allegato A. In caso di esito negativo delle tarature, il dispositivo o il sistema non possono essere utilizzati fino a nuova taratura iniziale o periodica con esito positivo.In caso di esito negativo delle verifiche di funzionalità, il dispositivo o il sistema non possono essere utilizzati fino ad esito positivo delle stesse”.

Molto importante la norma che va a disciplinare i controlli di conformità sui dispositivi prodotti: oltre ad aver previsto l’obbligo della  certificazione ISO 9001 per l’idoneità alla produzione in serie degli apparati di nuova omologazione, viene previsto che gli organismi accreditati effettueranno controlli a campione (almeno il 5% della produzione dell’ultimo anno) ogni 3 anni per chi ha la ISO 9001, e addirittura annualmente per chi ne è sprovvisto, per eseguire la verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo del produttore presso gli impianti di produzione nel caso non sia disponibile la certificazione ISO 9001 e la verifica della conformità del prodotto al tipo omologato presso gli impianti produttivi del produttore o presso la rete di distribuzione o presso la rete commerciale, compresi i dispositivi e i sistemi già in uso.

Nell’immediato, perlomeno per i riflessi operativi, assume particolare importanza il regime transitorio delineato dall’art.6 del decreto: nella sostanza viene previsto che i dispositivi elencati nell’Allegato B del decreto, in quanto aventi decreti di approvazione successivi all’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282, sono considerati omologati d’ufficio, consentendo pertanto un loro utilizzo senza soluzione di continuità. Tutti gli altri, prima di poter essere nuovamente utilizzati, dovranno essere omologati secondo la procedura specificatamente prevista dal decreto stesso.

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