Il rischio per i lavoratori va considerato in modo strutturale e non emergenziale.
La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 6 luglio 2026 cambia l’approccio alla gestione del rischio da calore nei luoghi di lavoro. Non si tratta di introdurre nuovi obblighi, ma di ribadire con forza che lo stress termico deve essere considerato un rischio professionale a tutti gli effetti, da valutare e gestire secondo i principi del d.lgs. n. 81/2008, superando definitivamente la logica degli interventi emergenziali.
Di particolare interesse è l’indicazione rivolta al personale ispettivo di verificare non solo la presenza formale della valutazione del rischio nel Documento di Valutazione dei Rischi, ma soprattutto l’effettiva attuazione delle misure organizzative adottate dal datore di lavoro: rimodulazione degli orari, pause in aree ombreggiate, disponibilità di acqua, formazione del personale e sorveglianza sanitaria. La nota richiama inoltre il dovere – di sospendere temporaneamente le attività lavorative, responsabilità che coinvolge sia il datore di lavoro sia il preposto nell’ambito dei rispettivi obblighi prevenzionistici.










