Le linee guida sulla giustizia riparativa.

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di Stefano MANINA

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato le nuove linee guida operative destinate alle articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia riparativa.

Scopo del Ministero è di offrire un quadro unitario di riferimento, giuridicamente fondato e operativamente orientato al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e favorendo il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti.

Il tutto con l’intento di accompagnare la progressiva attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto l’istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e ne ha disciplinato il funzionamento.

Infatti la norma affida proprio alla Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa del Dipartimento, la funzione di raccordo, accompagnamento, supporto interpretativo e promozione dell’uniformità applicativa in materia di giustizia riparativa.

Il Ministero parte dal presupposto che la materia presenta una struttura interistituzionale, nella quale si intrecciano le attribuzioni dell’Autorità giudiziaria, degli Enti locali istitutori dei Centri, dei mediatori esperti, dei servizi territoriali del Ministero della giustizia e, nel settore minorile, del più ampio contesto educativo e di tutela che accompagna la presa in carico del minore.

Resta invece in carico alla Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa del Dipartimento, funzione di raccordo, accompagnamento, supporto interpretativo e promozione dell’uniformità applicativa in materia di giustizia riparativa.

E in questo percorso la Polizia Locale non può che essere coinvolta in natura delle sue attribuzioni di polizia giudiziaria di prossimità incardinata all’interno della struttura comunale.

Le Linee guida in commento si aprono quindi con il richiamo alla normativa di riferimento ovvero le disposizioni del Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 che, oltre a definire la giustizia riparativa, ne individuano i principi generali e gli obiettivi, valorizzando la partecipazione volontaria e attiva delle persone coinvolte, l’equa considerazione dell’interesse della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa, il coinvolgimento della comunità, il consenso, la riservatezza, l’equiprossimità dei mediatori e il tempo necessario allo svolgimento del programma.

La norma prevede che l’accesso ai programmi di giustizia riparativa sia garantito, gratuito, non discriminatorio e limitabile solo in presenza di un concreto pericolo per i partecipanti, ed esteso ad ogni stato e grado del procedimento.

I soggetti che possono partecipare ai programmi comprendono non solo vittima e autore dell’offesa, ma anche altri soggetti appartenenti alla comunità e chiunque altro vi abbia interesse.

I programmi sono garantiti da tutela di riservatezza, con previsione di specifico dovere in tal senso da parte dei mediatori e del personale dei Centri, con previsione di inutilizzabilità delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite nel corso del programma e la tutela del segreto del mediatore.

A tale quadro si affianca l’ art. 129-bis c.p.p., che costituisce il punto di raccordo tra il procedimento penale e l’accesso ai programmi di giustizia riparativa.

Secondo tale norma quando è in corso un procedimento penale, dovrà essere l’Autorità giudiziaria ad aprire l’accesso al programma; quindi sarò il pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, e il giudice procedente dopo l’esercizio dell’azione penale.

Le linee guida delineano poi la funzione dei Centri per la giustizia riparativa istituiti presso gli Enti che hanno sottoscritto il relativo protocollo con il Ministero della Giustizia, cui competono le attività necessarie all’organizzazione, alla gestione, all’erogazione e allo svolgimento dei programmi.

A essi si affiancano i servizi territoriali del Dipartimento che vanno distinti tra

Settore adulti: Uffici di esecuzione penale esterna (VIEPE, UDEPE, ULEPE)

Settore minorile: l’Ufficio dei Servizi Sociali Minorili (USSM)

Di seguito il documento Ministeriale al cui testo allegato si rimanda per una lettura organica si sofferma sulle seguenti questioni:

Necessità della notizia istituzionale a UEPE ed USSM dell’invio al Centro.

Invio ex art. 129-bis c.p.p. e distinzione tra “invio” e “informazione”.

Individuazione del Centro di riferimento e criterio di competenza nei distretti con pluralità di Centri.

Rapporto tra programma di giustizia riparativa e programma trattamentale o educativo

Partecipazione delle articolazioni territoriali a tavoli, incontri, iniziative ed eventi.

Protocolli, accordi e intese territoriali

Riservatezza, circolazione delle informazioni e limiti del raccordo.

IN ALLEGATO IL TESTO COMPLETO DELLE LINEE GUIDA

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