Una condanna per patteggiamento non preclude l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali.

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di Stefano MANINA

Con propria nota del 2 luglio 2026 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito come ai fini dell’iscrizione all’Albo Nazionale di Gestori Ambientali un’eventuale sentenza di condanna emessa ai sensi dell’art 444 c. 2 cpp, ovvero per applicazione della pena su richiesta della parte c.d. patteggiamento, non costituisce elemento ostativo.

Al proposito il Ministero richiamando la riforma Cartabia ricorda che con le modifiche apportate all’articolo 445 cpp c. 1 bis in caso di patteggiamento la sentenza non ha più efficacia nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi.

Non solo ma non può nemmeno essere equiparata ad una sentenza di condanna da leggi diverse da quelle penali quali, venendo al caso di specie l’art. 10 c. 2 lettera d) del DM 120/2014.

In caso di sentenza a seguito di patteggiamento quindi, non potendo più essere intesa come una condanna viene meno quanto disposto sulla questione dal Regolamento dell’Albo con la conseguenza che se non sono state applicate pene accessorie dovrà essere esclusa ogni ostatività sia ai fini Dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sia per il mantenimento della stessa.

IN ALLEGATO LA NOTA DEL MINISTERO AMBIENTE IN COMMENTO

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