Strade private, uso pubblico e revoca in autotutela.
Di Michele Mavino
Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato affronta il rapporto tra la disciplina degli stalli di sosta personalizzati destinati alle persone con disabilità, la natura pubblica o privata della viabilità e, soprattutto, i rigorosi limiti entro i quali la pubblica amministrazione può esercitare il potere di annullamento d’ufficio dei propri provvedimenti.
La vicenda trae origine dalla revoca, da parte del Comune di Napoli, dell’autorizzazione che consentiva ad una persona con disabilità di usufruire di uno stallo di sosta personalizzato ubicato lungo una strada che l’amministrazione aveva successivamente ritenuto privata. Secondo il Comune, infatti, il venir meno del presupposto costituito dalla natura pubblica della strada avrebbe comportato l’illegittimità originaria dell’autorizzazione rilasciata.
Il Consiglio di Stato la pensa diversamente e coglie l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali in materia di autotutela amministrativa che assumono un rilievo generale ben oltre il caso concreto.
Il primo profilo di interesse riguarda proprio l’annullamento d’ufficio disciplinato dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. La sentenza ricorda che tale potere non può essere utilizzato come uno strumento per correggere qualsiasi ripensamento dell’amministrazione, ma presuppone la presenza di un’effettiva illegittimità originaria del provvedimento, accompagnata da un concreto e attuale interesse pubblico alla sua rimozione, adeguatamente motivato e comparato con l’affidamento maturato dal destinatario dell’atto. Si tratta di un principio ormai consolidato, ma che nella prassi amministrativa viene frequentemente trascurato. Non è sufficiente, infatti, affermare genericamente che un precedente provvedimento fosse erroneo, occorre dimostrare in maniera puntuale sia l’effettiva illegittimità originaria sia le ragioni di interesse pubblico che rendono necessario sacrificare l’affidamento del privato.
Proprio sotto questo profilo il Consiglio di Stato evidenzia come il Comune abbia fondato il proprio provvedimento su un presupposto non adeguatamente dimostrato, ossia la natura privata della strada interessata. La decisione offre infatti un’importante ricostruzione dei criteri attraverso i quali deve essere accertata la natura pubblica di una strada. Non assume rilievo esclusivamente il titolo di proprietà, ma occorre verificare l’esistenza di un uso pubblico, desumibile da una pluralità di elementi quali il transito indiscriminato della collettività, il collegamento con la rete viaria pubblica, la presenza di servizi pubblici e la concreta destinazione della strada al soddisfacimento di esigenze generali.
Nel caso esaminato, gli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria deponevano proprio in questa direzione. La strada risultava utilizzata indistintamente dalla collettività, consentiva l’accesso ad attività commerciali aperte al pubblico, era servita dalla raccolta dei rifiuti e da altri servizi comunali ed era inserita nell’elenco comunale delle strade pubbliche. Circostanze che, complessivamente considerate, rendevano tutt’altro che certa la qualificazione privatistica sostenuta dall’amministrazione.
Significativa è anche la distinzione operata dal Consiglio di Stato tra nullità e annullabilità dell’atto amministrativo. Il Collegio esclude infatti che la questione relativa alla natura della strada possa integrare un difetto assoluto di attribuzione tale da determinare la nullità del provvedimento. Al contrario, anche qualora l’amministrazione avesse errato nella qualificazione della strada, ci si troverebbe comunque nell’ambito di un eventuale vizio di legittimità, suscettibile esclusivamente di annullamento nei limiti e con le garanzie previste dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.










