di Stefano MANINA
Ancora una volta ci tocca tornare sul provvedimento n°341/2026 del Garante della Privacy, che come la nostra redazione ha già evidenziato e commentato è intervenuto a gamba tesa sulla questione dell’utilizzo della videosorveglianza urbana per finalità legate all’accertamento delle infrazioni al Codice della Strada ed alla ricostruzione delle dinamiche dei sinistri stradali.
Infatti si ritiene opportuno segnalare e riflettere su un’ulteriore criticità operativa che ancora rimarca come le considerazioni del Garante siano per lo meno miopi e poco si adattino alla realtà.
Come visto, il Garante ha accertato una violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e, soprattutto, di limitazione della finalità, in quanto le telecamere installate dai comuni tramite patti di sicurezza con le Prefetture hanno come base legislativa esclusiva la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria e, salvo specifiche eccezioni previste dal legislatore (es. illeciti ambientali), tali impianti non possono essere convertiti a finalità di natura meramente amministrativa, come il controllo delle violazioni stradali in ambito urbano.
Oltre a ciò, il Garante ha ribadito che l’accertamento di infrazioni stradali non è un prolungamento logico o un’evoluzione prevedibile della sicurezza urbana mentre ha ritenuto legittimo acquisire video in presenza di reati stradali procedibili d’ufficio (es. omicidio stradale.
E qui a sommesso parere dello scrivente casca l’asino dal punto di vista di due profili.
Il primo perché. come chi ha esperienza di infortunistica stradale può confermare, nella pratica quotidiana sono tantissimi i sinistri rilevati dalla polizia locale che iniziano come procedimenti amministrativi in quanto inizialmente senza feriti o con lesioni lievi e poi a distanza di tempo rientrano nella procedura penale con la proposizione della querela.
E allora cosa si fa in questi casi ?
Si racconta alla Procura che con sufficienza e in ossequio al provvedimento del garante nessuno ha guardato le telecamere e che i filmati sono andati persi scegliendo a priori di non avvalersi di una prova decisiva per l’accertamento delle responsabilità ?
Non solo, sappiamo bene che in caso di lesioni stradali gravi l’articolo 590 bis c.p. prevede la procedibilità d’ufficio nel caso in cui le stesse siano state procurate a seguito di sorpasso in prossimità di attraversamento pedonale o inversione di marcia in corrispondenza di dossi intersezioni o curve, in caso di attraversamento con il rosso e quindi si possono e si devono vedere e utilizzare le immagini preventivamene al fine di accertare il reato e la sua procedibilità d’ufficio derivanti da queste violazioni amministrative?
E se poi la pattuglia visionando le immagini scoprisse per esempio che il semaforo era verde ma che il conducente stava usando per esempio il telefonino cosa potrà fare di questo dato e delle relative immagini ?
Non solo ma le telecamere potrebbero permettere di scoprire che l’evento infortunistico non è un semplice sinistro ma magari il culmine del reato di una corsa clandestina.
E anche qui accendiamo e visioniamo le telecamere o per paura di fermarci al campo amministrativo ignoriamo a prescindere questo fondamentale strumento di accertamento e indagine ?
E in caso di sinistri gravi con prognosi riservata e rischio di vita per un coinvolto cosa fa la Polizia Locale sequestra i veicoli informa l’Ag gli fornisce una prima sommaria ricostruzione dell’evento e poi gli dice che aspetta di sapere se il malcapitato muoia o meno per visionare e acquisire le immagini ?
Poi sempre che il sistema non abbia cancellato il tutto in caso di decesso acquisisce le immagini se no pazienza.
E quei sinistri che in realtà non sono incidenti stradali ?
Alludiamo ai sinistri simulati con truffa per le assicurazioni o gli eventi dolosi.
Se ci precludiamo la possibilità di vedere e acquisire le immagini di videosorveglianza come potremmo sviluppare le indagini e ancor più accertare la sussistenza di un reato in situazioni ove i coinvolti saranno ragionevolmente più reticenti e non collaborativi ?
Come si vede le restrizioni imposte dal Garante stridono molto con una completa attenta e precisa attività di indagine e ne precludono in alcuni casi fin l’inizio non permettendo agli operanti di scoprire che dietro ad un episodio di infortunistica stradale si celino in modo evidente o celato reati colposi o anche dolosi.
Con un evidente invasione di campo che ha la conseguenza pratica quasi di voler rendere inacquisibili o inutilizzabili fondamentali elementi di prova.
La seconda criticità deriva dalla fumosa e indefinita perimetrazione del concetto di sicurezza urbana che nel nostro ordinamento ha confini legislativi dottrinali e giurisprudenziali troppo labili
Come sostenuto anche dal nostri direttore Stefano Manzeli infatti non esiste e nessuno riesce a definire con certezza gli esatti confini e cosa rientra in questo contenitore più semanticio che giuridico.
E lo stesso Garante pare non avere le idee troppo chiare.
Infatti siamo cosi sicuri che la circolazione stradale e la vioazione delle sue norme sopecie in ambito urbano non rientri nel concetto di sicurezza urbana nteso come la vivibilità, il decoro e la qualità della vita all’interno delle città.
Quante volte infatti Comandanti e Sindaci si trovano a dover rispondere a segnalazioni esposti e lamentele legate alla percezione di sicurezza tranquillità e decoro della vita nelle lori città minate anche da problemi legati alla circolazione stradale ?
Non è che l’opinione pubblica e il sentore comune hanno influenzato il legislatore la giurisprudenza e la dottrina e pure il Garante portandolo di fatto a limitare la capacità di accertamento delle violazioni al Codice della Strada con la favoletta del fatto che i Comini fanno cassa con le multe stradali ?
Quale esorbitanti cifre possono accettare i Comuni a seguito dell’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza in caso di sinistri stradali ?
E anche quando così fosse ed estendendo il discorso alla sicurezza integrata e al connesso tema della riforma della polizia locale il sistema nazionale non puo’ da un lato coinvolgere Sinadci e Comandi nella tutela della sicurezza dei cittadini senza da un lato conferire loro le necessarie risorse e limitando e comprimendo la capacità di introitare risorse derivanti dalò controllo della circolazione.
E’ ora di dirlo chiaro i Comuni certo che fanno cassa con i proventi delle multe ma tali risorse servono per sostenere e implementare i servizi di polizia locale il cui personale è sempre maggiormente impegnato a garantire la sicurezza dei cittadini, compito di stretta pertinenza dello Stato che dovrebbe farsi maggiore carico dei costi sostenuti o almeno non limitare pretestuosamente una delle poche possibilità che la contrattazione e la legge lasciano ai Comuni per sostenere economicamente questi servizi.










