Il perito assicurativo non accede ai filmati con una delega generica.
Di Michele Mavino
Le immagini registrate dalle telecamere comunali possono rappresentare un elemento decisivo nella ricostruzione di un incidente stradale. Sempre più frequentemente, i Comandi di Polizia locale si trovano a gestire richieste di accesso formulate non direttamente dal conducente o dal proprietario del veicolo coinvolto, ma dal perito o dall’agenzia investigativa incaricata dalla compagnia assicurativa.
Proprio su questo delicato passaggio interviene il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza n. 1491 del 25 maggio 2026, offre un chiarimento interessante. Il semplice incarico professionale conferito al perito, così come una delega formulata in termini generici per la gestione della pratica assicurativa, non è necessariamente sufficiente a legittimare l’accesso ai filmati di videosorveglianza detenuti dall’amministrazione comunale.
La questione, però, merita di essere inquadrata correttamente. La pronuncia non afferma che le immagini di videosorveglianza siano, per loro natura, sottratte all’accesso. Anzi, la giurisprudenza amministrativa ha già riconosciuto che le registrazioni effettuate e conservate da un sistema comunale di videosorveglianza possono rientrare nella nozione di documento amministrativo prevista dall’articolo 22 della legge n. 241/1990. Il TAR Marche, con la sentenza n. 538 del 4 settembre 2023, ha espressamente ricondotto i filmati realizzati dagli impianti comunali alla disciplina dell’accesso documentale, quando la loro conoscenza risulti funzionale alla tutela di una posizione giuridicamente rilevante, come avviene nella ricostruzione delle responsabilità conseguenti a un sinistro stradale.
Il problema affrontato dal TAR Catania riguarda il titolo in forza al quale viene presentata l’istanza.
Nel caso esaminato dai giudici siciliani, la domanda di accesso non risultava sottoscritta direttamente dall’interessato e non era accompagnata da una procura speciale specificamente riferita all’esercizio del diritto di accesso. Il perito aveva invocato l’esistenza di una precedente delega ricevuta per la gestione della controversia assicurativa. Secondo il Collegio, tuttavia, la genericità e la natura generale di tale mandato non consentivano di ritenerlo automaticamente esteso alla presentazione di un’istanza di accesso documentale avente a oggetto registrazioni video e, quindi, dati personali.
È questo il vero punto della decisione. L’accesso ai filmati comunali non può essere considerato una semplice attività materiale collegata alla gestione della pratica assicurativa. Si tratta dell’esercizio di una specifica posizione giuridica disciplinata dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Quando l’istanza viene presentata da un soggetto diverso dall’interessato, l’amministrazione deve poter verificare con certezza che quest’ultimo abbia effettivamente conferito al rappresentante il potere di esercitare, in suo nome e per suo conto, proprio quel diritto.
La presenza di immagini di persone, veicoli e comportamenti individuali rende poi la verifica ancora più delicata. Un filmato relativo a un incidente stradale può riprendere non soltanto i conducenti direttamente coinvolti, ma anche passeggeri, pedoni, residenti o altri utenti della strada completamente estranei alla vicenda. L’ostensione delle immagini comporta quindi un trattamento e una comunicazione di dati personali che l’ente pubblico deve effettuare nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003.
Ciò non significa che la privacy possa essere utilizzata come formula di stile per respingere qualsiasi richiesta. L’articolo 24, comma 7, della legge n. 241/1990 tutela espressamente l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. La giurisprudenza ha più volte evidenziato la necessità di operare un concreto bilanciamento tra accesso e riservatezza, evitando dinieghi automatici fondati sulla sola presenza di dati personali. La tutela dei terzi può, ad esempio, imporre l’adozione di misure tecniche di oscuramento o anonimizzazione delle persone estranee all’evento. Il TAR Marche, nella citata sentenza n. 538/2023, ha riconosciuto il diritto dell’interessato a ottenere le immagini utili alla ricostruzione del sinistro, ferma restando la necessità di proteggere la riservatezza dei soggetti estranei ripresi dalle telecamere.
La sentenza del TAR Catania aggiunge ora un ulteriore tassello. Prima ancora di valutare la fondatezza sostanziale dell’accesso e le modalità di ostensione dei filmati, l’amministrazione deve verificare la corretta provenienza dell’istanza. Quando la richiesta è presentata direttamente dall’interessato e da questi sottoscritta, il problema della rappresentanza evidentemente non si pone. Diversa è l’ipotesi nella quale ad agire sia il perito assicurativo o altro professionista. In questo caso non appare sufficiente richiamare genericamente l’incarico ricevuto per la gestione del sinistro ma occorre che dalla documentazione prodotta emerga in modo chiaro la volontà dell’interessato di autorizzare il professionista a presentare l’istanza di accesso e ad acquisire le relative immagini.
Pubblicato il 25/05/2026
N. 01491/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02580/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2580 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Walter Bonsignore, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, p.zza Cavour 14;
contro
il Comune di Priolo Gargallo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Corrado Cataudella, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
e la declaratoria dell’illegittimità del diniego espresso apposto in data 20 ottobre 2025 sull’istanza di accesso documentale acquisita al protocollo/Pm n.-OMISSIS-, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/1990 e dell’art. 32 della l.reg. n. 7/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Priolo Gargallo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato il 18 novembre 2025 e depositato il successivo il 2 dicembre 2025, il ricorrente ha esposto:
di avere ricevuto dal Comune di Priolo Gargallo, in data-OMISSIS-, il contenuto due degli accertamenti inerenti al sinistro stradale verificatosi in data 13 agosto 2025 in cui l’Amministrazione comunale lo ha ritenuto unico responsabile dell’incidente in cui è stato coinvolto unitamente alla controinteressata in data 13 agosto 2025;
di avere, pertanto, in data 16 ottobre 2025, presentato al Comune un’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, al fine di ottenere copia delle immagini di video sorveglianza detenute dall’amministrazione relative al sinistro;
che l’Amministrazione con provvedimento espresso del 20 ottobre 2025 e notificato in pari data, ha negato l’accesso rigettando l’istanza con la seguente motivazione “una sentenza del TAR non si sovrappone alla normativa vigente, D.lvo 196/2003 codice sulla privacy e al Regolamento Generale sulla protezione dei dati (G.D.P.R.) Regolamenti UE 2016/679” avverso il quale ha interposto il presente gravame ex art. 116 c.p.a.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato che, rispetto alla motivazione portata nel provvedimento impugnato, ha ulteriormente eccepito come l’istanza di accesso sia stata avanzata esclusivamente dal perito assicurativo del ricorrente ed è priva della sottoscrizione e del documento d’identità della persona fisica interessata ai documenti.
Con successiva memoria depositata il 3 marzo 2026, parte ricorrente ha rilevato l’inammissibilità delle ulteriori argomentazioni spiegate dalla difesa del Comune poiché comportanti un’integrazione giudiziale della motivazione. Inoltre, la parte ricorrente ha eccepito che la legittimazione a proporre e ricevere la documentazione del perito assicurativo -OMISSIS-era rilasciata in data 15 settembre 2025, allegata all’istanza del 17 settembre 2025 (-OMISSIS-) cui il Comune ha dato seguito attraverso l’inoltro di tutti i dati del sinistro.
All’udienza camerale indicata in epigrafe – come da verbale – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione di inammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione sollevata dalla parte ricorrente con l’ultima memoria depositata, poiché, da un lato, il predetto divieto non ha carattere assoluto, potendosi ritenere consentito in caso degli atti di natura vincolata di cui all’ articolo 21-octies, l. n. 241 del 1990 (Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2025, n. 2151), dall’altro lato, occorre ricordare che il giudizio in materia d’accesso è rivolto all’accertamento della sussistenza o meno del diritto dell’istante a ottenere i documenti (Cons. Stato, sez. II, 13 marzo 2026, n. 2073), sicché è compito del giudice verificare – a prescindere dalle eventuali argomentazioni spese dalla P.A. – la sussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa ostensiva di cui all’art. 25 della l. n. 241/1990.
Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato poiché l’istanza inviata in data 16 ottobre 2025, e per cui è causa, non solo è priva della sottoscrizione dell’odierno ricorrente, ma anche perché non accompagnata da una procura speciale ad hoc o una delega formale, in mancanza della quale l’istanza presentata è inammissibile (T.a.r. per la Campania, sez. IV, 29 novembre 2025, n. 7719) e non fa sorgere in capo all’Amministrazione, ed ai soggetti alla stessa equiparati, un obbligo di provvedere (T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. II, 28 novembre 2017, n. 2765).
Né tantomeno può ritenersi fondata l’eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla persistente efficacia della preesistente delega – già conferita il 15 settembre 2025 al perito assicurativo con riferimento all’istanza del 17 settembre 2025 (“per il rilascio della copia del rapporto redatto dai VV.UU in occasione dell’incidente verificatosi il 13/08/2025 avvenuto alle ore 20:00, tra il veicolo -OMISSIS-di proprietà e condotto dal Sig. -OMISSIS-ed il veicolo -OMISSIS- di proprietà e condotto dalla Sig.ra -OMISSIS-”) – poiché formulata in modo generico nei seguenti termini “con la presente dichiaro di conferire il mandato al P.A -OMISSIS- al fine di procedere alla definizione della controversia in corso.**
Con la sottoscrizione della presente, si autorizza P.A -OMISSIS-, a farsi sostituire, a nominare legale di sua fiducia, qualora ne ritenesse la necessità, al fine di procedere giudizialmente nei confronti di tutti i responsabili civili, a transigere, conciliare ed infine al trattamento, all’archiviazione ed alla comunicazione di tutti i dati personali ai sensi degli articoli n° 11, 20 e 22 della Legge del 31 Dicembre 1996 n° 675”.**
ale procura rilasciata dal ricorrente al perito assicurativo, invero, stante la sua natura generale non può ricomprendere anche l’accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, e, in particolare, volto ad ottenere copia delle immagini di video sorveglianza detenute dall’amministrazione e relative al sinistro stante i profili di riservatezza conseguenti e, pertanto, implicante il rilascio di una procura speciale.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità della vicenda in esame legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Consigliere, Estensore








