Lesioni stradali gravi: per l’aggravante non basta la positività agli stupefacenti

Rilievo

Di Michele Mavino

La sentenza 12779 della Corte di Cassazione, depositata il 7 aprile 2026, affronta due profili di particolare interesse applicativo. Da un lato, tratta i presupposti per l’accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova, dall’altro – e soprattutto – i criteri probatori per la configurabilità della guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti nell’ambito del reato di lesioni stradali gravi.

Sotto il primo profilo, la Corte di Cassazione conferma l’impostazione dei giudici di merito, ribadendo un principio ormai consolidato per cui la concessione della messa alla prova non dipende esclusivamente dalla sussistenza dei requisiti formali o dalla struttura del programma trattamentale, ma richiede necessariamente una prognosi favorevole circa la futura astensione dal reato. In tale prospettiva, la Suprema Corte chiarisce che il risarcimento del danno non costituisce condizione di ammissibilità dell’istituto, ma rappresenta un elemento eventuale del programma.

Di maggiore rilievo è, tuttavia, il secondo segmento della pronuncia, nel quale la Corte accoglie il ricorso in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della guida in stato di alterazione da stupefacenti. In questo ambito, la Cassazione riafferma con nettezza un principio di diritto di fondamentale importanza operativa, e cioè che non è sufficiente dimostrare la pregressa assunzione di sostanze stupefacenti, ma è necessario provare l’effettivo stato di alterazione psicofisica al momento della guida.

La Corte censura la motivazione dei giudici di merito proprio perché fondata su elementi ritenuti inidonei o comunque non adeguatamente argomentati. In particolare, viene esclusa la possibilità di desumere automaticamente lo stato di alterazione dalla mera verificazione di un incidente stradale, trattandosi di un evento che può essere determinato da molteplici fattori alternativi. Analogamente, viene ritenuto insufficiente il solo esito positivo degli accertamenti tossicologici, specie se effettuati su campioni urinari, i quali possono evidenziare un’assunzione anche risalente nel tempo, senza attestare necessariamente una condizione di alterazione attuale.

Particolarmente significativa è la valorizzazione della necessità di riscontri sintomatici concreti, rilevati nell’immediatezza del fatto (quali alterazioni comportamentali, deficit di attenzione, anomalie fisiche evidenti), idonei a collegare causalmente l’assunzione della sostanza allo stato di guida. In assenza di tali elementi, il dato tossicologico rimane privo di sufficiente capacità dimostrativa.

La Corte evidenzia inoltre un ulteriore profilo di criticità nella motivazione della sentenza impugnata, ossia la mancata considerazione di possibili fattori alternativi – nel caso specifico, condizioni patologiche dell’imputato e terapie farmacologiche – che avrebbero potuto incidere sulla condotta di guida. Questo passaggio rafforza l’esigenza di un accertamento rigoroso del nesso causale, evitando automatismi probatori in materia penale.

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