L’onere della prova per il risarcimento spetta al conducente.
Di Michele Giuliano Perrone
Più volte si apprendono notizie dai media in merito a incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici… ma come stanno veramente le cose? La Cassazione fa luce sulla questione.
Con una recente ordinanza, nello specifico la n. 11316 del 27 aprile 2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui casi di incidenti stradali che vedono coinvolti gli animali selvatici ed i veicoli chiarendo, a più riprese, che la responsabilità della Regione in base all’ex art. 2052 del Codice Civile, non è automatica difatti, non sempre si ottiene un ristoro per i danni subiti, questo perché il conducente del veicolo coinvolto deve comprovare l’esatta dinamica del sinistro e nel contempo deve dimostrare di avere avuto una condotta di guida diligente volta ad evitare l’impatto con l’animale selvatico.
LA QUESTIONE IN ESSERE
La vicenda trattata dalla Suprema Corte, si instaura nelle aule giudiziarie a seguito di una richiesta di “ristoro del danno subito” avanzata dalla proprietaria di un’autovettura contro due Enti, la Regione Campania ed il Parco Nazionale del Cilento. La conducente lamentava nelle aule di giustizia, di aver subito ingenti danni al proprio veicolo causati dall’improvviso attraversamento sulla sede stradale da parte di un cinghiale. Inoltre, la stessa proprietaria del veicolo adduceva a sostegno della propria tesi che il tratto di strada teatro del sinistro, era privo di “apposita segnaletica” indicante la presenza di animali selvatici.
In un primo momento il Giudice di pace chiamato a decidere sull’accadimento condannava la sola Regione, con l’esclusione dell’ente Parco, al pagamento di una somma a titolo di danno riconosciuta nella somma di euro 2500.
Insoddisfatta del quantum riconosciuto, la conducente si rivolgeva ai Giudici d’ Appello i quali, esaminati gli atti, le testimonianze ed i danni riportati dal veicolo ribaltavano il provvedimento del g.d.p., adducendo come motivazione che l’autovettura circolava ad una velocità elevata non compatibile con le caratteristiche della strada percorsa.
IL RICORSO PER CASSAZIONE
La danneggiata lamentando in termini giuridici “un’inversione inesatta dell’onere probatorio” da parte della Corte d’Appello, ricorreva per Cassazione.
Le contestazioni mosse ai Giudici di merito, concernevano in un’ipotetica accusa attribuitale dagli stessi riguardante un’imprevedibilità nella sua condotta di guida, anziché un caso fortuito.
LA DECISIONE DELLA CORTE ED IL FOCUS SULLA SENTENZA
Esaminati gli atti della vicenda, gli “ermellini” rigettavano il ricorso, confermando il diniego al ristoro del danno e compensando le spese di lite. Secondo i giudici, la Corte d’ Appello aveva ben valutato la questione de qua, in quanto la danneggiata non aveva fornito elementi utili a prova di una sua prudente condotta di guida ed, inoltre, la dinamica del sinistro si prestava a sfaccettature giuridiche incerte. Secondo la Suprema Corte, la vicenda esaminata e la conseguente ordinanza deliberata “tout court”, mette in risalto una interconnessione tra gli articoli 2052 c.c. (responsabilità di danni cagionati dagli animali) e la presunzione di colpa a carico del conducente di un veicolo prevista dall’art. 2054 del c.c. Alla luce di quanto analizzato in queste righe, si evince che la ripartizione probatoria decisa dagli “ermellini”, così si divide:
- Il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale con un animale selvatico, deve dimostrare in maniera chiara e documentata la dinamica del sinistro nonché un nesso causale derivante dal comportamento scriteriato della belva ed una condotta di guida diligente.
- Per l’Ente pubblico scatta l’obbligo del ristoro del danno solo nel caso in cui il soggetto danneggiato abbia provveduto a dimostrare il caso fortuito.
COSA CONTEMPLA L’ART. 2052 DEL CODICE CIVILE?
L’art. 2052 del c.c., disciplina la responsabilità per danni cagionati da animali.
In breve si stabilisce che, il proprietario o il detentore dell’animale è responsabile per i danni provocati da quest’ultimo, anche in caso di smarrimento e/o fuga, salvo che ne comprovi un caso fortuito.










