Sanzioni CdS: basta la ricevuta di ritorno per bloccare la prescrizione

Notifica atti giudiziari 1

Di Ilaria Salmi

Nessun obbligo per i Comuni e gli enti di riscossione di depositare in giudizio l’intero contenuto della raccomandata o di giustificare le discrepanze tra i numeri di protocollo interno: per bloccare la prescrizione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada è sufficiente la prova della consegna dell’avviso di ricevimento al domicilio del debitore. A stabilirlo è la Corte di Cassazione (Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 16017/2026), respingendo il ricorso di un automobilista romano che opponeva una cartella esattoriale emessa da Roma Capitale.

La vicenda prende le mosse dall’impugnazione con cui il cittadino chiedeva di dichiarare estinto per prescrizione quinquennale il debito relativo a sanzioni stradali. Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale di Roma avevano però confermato la validità della pretesa creditoria, evidenziando come la notifica della cartella nel 2013 fosse stata interrotta da due successive intimazioni di pagamento, recapitate a mezzo posta nel 2016 e nel 2018 e consegnate a familiari conviventi.

Dinanzi ai giudici di legittimità, il ricorrente ha tentato la carta del difetto di prova: l’ente creditore si era limitato a produrre le sole ricevute di ritorno postale, i cui codici di repertorio non coincidevano con il numero della cartella originaria. Secondo la tesi della difesa, sarebbe toccato all’amministrazione dimostrare che quelle raccomandate contenessero effettivamente il sollecito di quel preciso debito.

La Suprema Corte ha invece rigettato l’impostazione del contribuente, confermando una linea d’interpretazione fondamentale per l’operatività della Polizia Locale e degli uffici tributi. Applicando l’articolo 1335 del Codice Civile e il principio di vicinanza della prova, la Cassazione ha ribadito che la consegna del plico al domicilio fa presumere la conoscenza dell’atto. Qualora il destinatario pretenda di dimostrare che la busta fosse vuota o contenesse un atto del tutto estraneo alla contravvenzione, spetta a lui fornirne la prova in giudizio, e non all’ente pubblico.

La decisione costituisce uno scudo procedurale cruciale per le amministrazioni locali: per difendere la validità delle ingiunzioni di pagamento ed evitare la prescrizione dei crediti sanzionatori, la Polizia Locale potrà limitarsi a esibire gli avvisi di ricevimento regolarmente firmati, anche se consegnati a parenti conviventi, lasciando all’automobilista l’onere – quasi sempre insormontabile – di smentirne il contenuto.

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